IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che disciplina l'uso dei
nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia";
  Vista  la  legge  6  febbraio  1996,  n.  52:   "Disposizioni   per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994,  ed  in  particolare:
l'art.  5  e l'allegato D, che stabiliscono che la direttiva 94/11/CE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  23  marzo  1994  sul
ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e
amministrative degli Stati  membri  concernenti  l'etichettatura  dei
materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate
alla vendita al consumatore sia recepita in via amministrativa;
  Ritenuto che con decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art.
7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, saranno
previste   le   sanzioni   amministrative  per  la  violazione  delle
disposizioni contenute nel presente decreto;
  Considerato che l'art. 6 della direttiva  94/11/CE  del  Parlamento
europeo  e del Consiglio fa obbligo agli Stati membri di applicare le
disposizioni in materia di etichettatura dei  materiali  usati  nelle
principali componenti delle calzature a decorrere dal 23 marzo 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  disciplina l'etichettatura dei materiali
utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla
vendita al consumatore finale.
  2. Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o
coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente,
di cui all'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto.
  3. Un elenco esemplificativo di calzature e' contenuto all'allegato
II, che fa parte integrante del presente decreto.
  4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
   alle calzature d'occasione usate;
   alle calzature aventi le caratteristiche di giocattoli;
   alle calzature di protezione disciplinate dal decreto  legislativo
4  dicembre  1992,  n.  475,  che reca il recepimento della direttiva
89/686/CEE concernente il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
   alle  calzature  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10  settembre  1982,  n.  904,  recante  attuazione  della
direttiva  76/769/CEE  del  Consiglio  concernente  il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alle restrizioni in materia di  immissione  sul
mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.