IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, che disciplina l'uso dei nomi "cuoio", "pelle" e "pelliccia"; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1994, ed in particolare: l'art. 5 e l'allegato D, che stabiliscono che la direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore sia recepita in via amministrativa; Ritenuto che con decreto legislativo, da emanare ai sensi dell'art. 7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, saranno previste le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto; Considerato che l'art. 6 della direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio fa obbligo agli Stati membri di applicare le disposizioni in materia di etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature a decorrere dal 23 marzo 1996; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina l'etichettatura dei materiali utilizzati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore finale. 2. Sono calzature tutti i prodotti dotati di suole che proteggono o coprono il piede, comprese le parti messe in commercio separatamente, di cui all'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto. 3. Un elenco esemplificativo di calzature e' contenuto all'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto. 4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: alle calzature d'occasione usate; alle calzature aventi le caratteristiche di giocattoli; alle calzature di protezione disciplinate dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, che reca il recepimento della direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale; alle calzature disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, recante attuazione della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.