IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la
dichiarazione dell'esistenza di eccezionale  calamita'  o  avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e provincie autonome;
  Vista la richiesta  di  declaratoria  della  regione  Veneto  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   piogge  alluvionali  dal  13  maggio 1995 all'11 giugno 1995 nella
provincia di Treviso;
   piogge persistenti dal 15 maggio 1995  al  15  giugno  1995  nella
provincia di Padova;
   piogge  persistenti  dal  19  maggio  1995  al 6 giugno 1995 nella
provincia di Venezia;
   piogge persistenti dal 19 maggio 1995  al  19  agosto  1995  nella
provincia di Rovigo;
   piogge alluvionali 31 maggio 1995 nella provincia di Vicenza;
   piogge  alluvionali  dall'8  giugno  1995  al 10 giugno 1995 nella
provincia di Verona;
  Accertata  l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli   eventi
calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica:
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei  danni  alle  opere  di  bonifica  nei  sottoelencati   territori
agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate
provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Padova: piogge persistenti dal 15 maggio 1995 al 15 giugno 1995  -
provvidenze  di  cui  all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Abano  Terme,  Agna,  Albignasego,  Anguillara  Veneta,
Bagnoli   di   Sopra,   Baone,  Barbona,  Boara  Pisani,  Borgoricco,
Bovolenta, Brugine, Camposampiero,  Candiana,  Carceri,  Carrara  San
Giorgio,  Carrara  Santo  Stefano,  Cartura,  Casalserugo,  Codevigo,
Conselve,  Correzzola,  Curtarolo,  Este,  Granze,   Legnaro,   Lozzo
Atestino,  Masera' di Padova, Masi, Megliadino San Fidenzio, Merlara,
Monselice,  Montagnana,  Montegrotto  Terme,   Ospedaletto   Euganeo,
Padova,  Pernumia,  Piombino  Dese, Piove di Sacco, Polverara, Ponso,
Ponte San Nicolo', Pozzonovo, Rovolon,  Saletto,  San  Giorgio  delle
Pertiche,  San  Martino di Lupari, San Pietro Viminario, Sant'Urbano,
Saonara, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Trebaseleghe, Tribano,
Vescovana,  Vighizzolo  D'este,  Villa  del  Conte,  Villa   Estense,
Villanova di Camposampiero, Vo;
   Rovigo:  piogge  persistenti dal 19 maggio 1995 al 24 giugno 1995,
dal 18 agosto 1995 al 19 agosto 1995 - provvidenze di cui all'art. 3,
comma 3, lettera b), nel territorio dei comuni di Adria,  Ariano  nel
Polesine, Arqua' Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino,
Bosaro,   Calto,   Canaro,   Canda,   Castelguglielmo,   Castelmassa,
Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa  di  Rovigo,
Crespino,  Ficarolo,  Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta
Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Loreo, Lusia,
Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella,
Pontecchio Polesine,  Porto  Tolle,  Rosolina,  Rovigo,  Salara,  San
Bellino,  San  Martino  di  Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta,
Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo;
   Treviso: piogge alluvionali dal 13 maggio 1995 all'11 giugno  1995
-  provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nel territorio
dei comuni di Casale sul Sile, Mogliano Veneto, Morgano,  Preganziol,
Resana, Zero Branco;
   Venezia:  piogge persistenti dal 19 maggio 1995 al 20 maggio 1995,
dal 30 maggio 1995 al 31 maggio 1995, dal 5 giugno 1995 al  6  giugno
1995  -  provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma 3, lettera b), nel
territorio dei comuni di Cavarzere,  Chioggia,  Cona,  Dolo,  Marcon,
Martellago,  Mira,  Mirano,  Pianiga,  Quarto  d'Altino, Salzano, San
Michele al  Tagliamento,  Santa  Maria  di  Sala,  Scorze',  Venezia,
Vigonovo;
  Verona:  piogge  alluvionali dell'8 giugno 1995, del 9 giugno 1995,
del 10 giugno 1995 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3,  lettera
b),   nel  territorio  dei  comuni  di  Bovolone,  Casaleone,  Cerea,
Concamarise, Nogara, Salizzole, Sanguinetto;
  Vicenza: piogge alluvionali del 31 maggio 1995 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma  3,  lettera  b),  nel  territorio  dei  comuni  di
Agugliaro,   Albettone,   Alonte,   Barbarano   Vicentino,  Brendola,
Grancona,  Lonigo,  Orgiano,  Poiana   Maggiore,   Sarego,   Sossano,
Zovencedo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 gennaio 1996
                                                Il Ministro: LUCHETTI