IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (legge finanziaria per il 1996), e l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi ed in lire 6.890 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei "Ministeri", delle "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" - con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) - della "Scuola" e delle "Universita'"; Visto in particolare, l'art. 2, comma 11, della predetta legge n. 531/1995, che recita "Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa e sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, .."; Vista la lettera protocollo n. 1543 del 28 febbraio 1996 (pervenuta in data 7 marzo 1996), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il "Testo concordato" il 23 febbraio 1996 dell'accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto "Ministeri" unitamente ad una relazione dell'articolato corredata da appositi "Prospetti" redatti ai sensi degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993; Visto il testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto "Ministeri", di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 febbraio 1996, tra tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la predetta direttiva impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 marzo 1996, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Giovanni Motzo, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza: ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo per la concessione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto "Ministeri", di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 29 marzo 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica MOTZO Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996 Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 4