IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  comma  2,  dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato  dall'art.  7  del
decreto-legge  3  maggio 1996, n. 245, che prevede la definizione dei
criteri  per  l'individuazione   delle   modifiche   alle   attivita'
industriali  che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti
rilevanti;
  Visto il comma 3, dell'art. 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  17  maggio  1988, n. 175, come modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 3 maggio  1996,  n.  245,  che,  per  le  modifiche  di
attivita'  esistenti  che non comportano implicazioni per i rischi di
incidenti rilevanti, prevede che il fabbricante, non e'  tenuto  alla
presentazione  del  rapporto  di  sicurezza  allegato  alla  notifica
purche'  fornisca  documentata  dichiarazione  che  la  modifica  non
costituisce  aggravio  del  preesistente  livello di rischio, ma deve
tenere conto della suddetta modifica in occasione  dell'aggiornamento
triennale del rapporto di sicurezza;
  Visto  il  comma  1,  dell'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato  dall'art.  7  del
decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle
funzioni  di  indirizzo delle attivita' connesse all'applicazione del
decreto stesso;
  Considerato in particolare che ai sensi del  predetto  articolo  le
norme  generali  di  sicurezza nonche' i criteri per l'individuazione
delle  modifiche  alle  attivita'  industriali   che   possono   aver
implicazioni  per  rischi  di incidenti rilevanti, sono stabiliti dal
Ministero dell'ambiente in conformita' alle proposte della conferenza
di servizi di cui  all'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
  Viste le proposte della conferenza di servizi di cui al citato art.
14 in data 15 gennaio 1996 e in data 1 marzo 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Le   modifiche   delle   attivita'   industriali  assoggettate
all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4 e 8, comma  2,  del
decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono
individuate nell'allegato al presente decreto.