IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il comma 2, dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che prevede la definizione dei criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; Visto il comma 3, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che, per le modifiche di attivita' esistenti che non comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti, prevede che il fabbricante, non e' tenuto alla presentazione del rapporto di sicurezza allegato alla notifica purche' fornisca documentata dichiarazione che la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio, ma deve tenere conto della suddetta modifica in occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di sicurezza; Visto il comma 1, dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso; Considerato in particolare che ai sensi del predetto articolo le norme generali di sicurezza nonche' i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attivita' industriali che possono aver implicazioni per rischi di incidenti rilevanti, sono stabiliti dal Ministero dell'ambiente in conformita' alle proposte della conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Viste le proposte della conferenza di servizi di cui al citato art. 14 in data 15 gennaio 1996 e in data 1 marzo 1996; Decreta: Art. 1. 1. Le modifiche delle attivita' industriali assoggettate all'obbligo di notifica ai sensi degli articoli 4 e 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono individuate nell'allegato al presente decreto.