IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245; Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245, che disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo delle attivita' connesse all'applicazione del decreto stesso; Considerato che ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 12 il Ministro dell'ambiente, in conformita' alle proposte della Conferenza di servizi per i rischi industriali, stabilisce le norme generali di sicurezza ai fini della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti; Considerato, altresi', che per tutti i depositi di gas di petrolio liquefatto presenti nel territorio nazionale sussiste l'esigenza di garantire livelli omogenei di sicurezza indipendentemente dai quantitativi detenuti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come sostituito dall'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1996, n. 245; In conformita' alle predette determinazioni della Conferenza di servizi per i rischi industriali; Decreta: Art. 1. Il fabbricante responsabile di un deposito di gas di petrolio liquefatto, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, deve adottare, nello svolgimento delle attivita' di travaso di autobotti e ferrocisterne, le procedure e le norme tecniche di sicurezza di cui all'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 1996 Il Ministro: BARATTA Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 74