IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del 28 settembre 1966, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8  dell'11  gennaio  1967  inerente  alla
dichiarazione  di  notevole  interesse pubblico del centro abitato di
Cetona ed area circostante;
  Considerato  che  la  soprintendenza  per  i  beni   ambientali   e
architettonici  di  Siena  e Grosseto con nota n. 7906 dell'11 giugno
1994 evidenziava al dipartimento assetto del territorio della regione
Toscana la necessita' di un ampliamento del vincolo gia'  imposto  ex
lege  n.  1497/1939  iuxta  il  citato  decreto  ministeriale  del 28
settembre 1966;
  Considerato che la medesima soprintendenza con successiva  nota  n.
11260  del  1  settembre  1994  comunicava  di  aver  appreso  che la
provincia  di  Siena,  su  delega  della   regione   Toscana,   stava
predisponendo  una  riperimetrazione  delle aree protette finalizzata
alla stesura di un piano  paesistico  coincidente  con  l'ampliamento
proposto;
 Considerato  che  con  ministeriale  n.  22583  del 16 novembre 1994
veniva chiarito come l'inclusione di un'area in un  piano  paesistico
quale  zona  di  particolare  interesse  ambientale e' atto di tutela
diverso dall'imposizione di un  vincolo  ex  lege  n.  1497/1939  che
subordina  l'esecuzione  di  qualsiasi  intervento  di modifica dello
stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985  per
il  rilascio  dell'autorizzazione  ex  art.  7  della citata legge n.
1497/1939;
  Considerato  che  con  nota  n.  2279  del  24  febbraio  1995   la
surrichiamata  soprintendenza  informava  il dipartimento assetto del
territorio della regione Toscana dell'avanzata fase di stesura  della
proposta  di vincolo e si dichiarava disponibile a definire i confini
della perimetrazione congiuntamente con gli enti locali interessati;
  Considerato che la stessa soprintendenza con nota  n.  5100  del  6
maggio 1995 ha formulato una proposta di vincolo ex lege n. 1497/1939
per  un'area  ricadente  nel  territorio  del  comune di Cetona cosi'
perimetrata: "in direzione sud dal confine comunale nel punto in  cui
questo  incontra  il  torrente  Astrone e si congiunge con il confine
comunale di Sarteano, prosegue con detto torrente  fino  alla  strada
vicinale  di Montioni che segue fino alla strada vicinale di Lamaccia
fino al rincongiungimento con la s.s. 321 detta del Polacco, segue la
s.s. 321 fino al ricongiungimento con il torrente Astrone  che  segue
sin  dove  lo  stesso  incontra il confine comunale, segue il confine
comunale fino  all'incontro  con  il  fosso  Matera  che  segue  fino
all'incontro con la strada vicinale da Cetona alle Piazze che conduce
a  casa  Matera  proseguendo  fino  all'incrocio  con la s.s. 321 che
attraversa proseguendo lungo la strada vicinale di Casa Paolino  fino
alla  strada  del Malpasso segue poi la strada vicinale di casa Piero
fino al cimitero delle  Piazze,  a  partire  dall'incrocio,  contiguo
all'angolo nord est del muro del cimitero, con la strada vicinale che
conduce  al podere Olivo il limite del vincolo prosegue con una retta
ideale che congiunge detto incrocio con l'incrocio della s.s. 321 con
la strada della lottizzazione Olivo fino al confine  comunale,  segue
poi  detto  confine  fino a ricongiungersi con il punto in cui questo
incontra il torrente Astrone e si congiunge con il  confine  comunale
di  Sarteano"  escludendo  da  tale  perimetrazione le aree del piano
regolatore attualmente  vigente  che  prevedono  espansioni  edilizie
contigue  al  centro  storico di Cetona e cosi' delimitate "a partire
dal limite attuale del vincolo ex lege n. 1497  imposto  con  decreto
ministeriale  28  settembre  1966  dove questo incontra la strada del
cimitero di Cetona bivio a nord della strada vicinale della Foce  per
i territori ad est della strada del cimitero citata fino all'incrocio
con il fosso del Pantano che segue fino ad incontrare la s.s. 321 del
Polacco  nel  tratto  denominato via Remo Calcioli seguendo detta via
fino all'incontro con la strada vicinale che porta al podere Corvaia,
da tale incrocio prosegue seguendo una  linea  retta  ideale  che  lo
congiunge  con  l'incrocio  tra  la  s.s.  321  ed il ponte alle Gore
ricongiungendosi nuovamente con il limite  del  vincolo  ex  lege  n.
1497/1939  di  cui al predetto decreto ministeriale 28 settembre 1966
che segue fino al punto di partenza della  strada  del  cimitero"  ed
altresi' i territori all'interno dei muri cimiteriali e delle Piazze;
  Considerato   che   la   zona  suddetta  e'  caratterizzata  da  un
pregevolissimo  alternarsi  di  valli  e  crinali  che  grazie   alle
caratteristiche geomorfologiche ed alla millenaria opera dell'uomo si
configurano  come  un  complesso  di beni naturalistici e storici nel
quale la coltura dell'olivo e della vite perfettamente si integra con
le zone boschive naturali e quelle di prato incolto  non  interessato
da  coltivazioni  di  sorta,  le  stesse vecchie case, abbandonate da
decenni,  acquistano  in  tale  contesto  una  valenza  ambientale  e
l'architettura  tradizionale  ed un uso del suolo tramandato da tempo
immemorabile hanno assunto eccezionali valori di singolarita';
  Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza  di  sottoporre  l'area
sopradescritta  ad  un  idoneo  provvedimento  di  tutela  al fine di
assicurare  un'attenta  verifica  della  futura  edificazione  e   di
conseguenza  una reale ed efficace salvaguardia di valori che debbono
restare inalterati;
  Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore  per  i
beni  ambientali  e architettonici del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali nella seduta del 19  e  20  dicembre  1995  in
ordine  alla  proposta  formulata dalla predetta soprintendenza per i
beni ambientali e architettonici;
                              Decreta:
  L'area ricadente nel comune di Cetona cosi' come sopra  perimetrata
e'  dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  ed  e'  pertanto
soggetta  a  tutte  le disposizioni contenute nella legge stessa ed a
quelle previste nel citato decreto del Presidente  della  Repubblica.
La  soprintendenza  per i beni ambientali e architettonici di Siena e
Grosseto provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale  contenente
il  presente  decreto  venga  affissa  ai  sensi  e  per  gli effetti
dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e  dell'art.  12  del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e
che  copia  della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria
da allegare, venga depositata presso i competenti uffici  del  comune
suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti   al   tribunale   amministrativo   regionale
competente  per  territorio  o,  a scelta dell'interessato, avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero  e'  ammesso  ricorso
straordinario   al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.    1199,
rispettivamente  entro  sessanta  e  centoventi  giorni dalla data di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 20 marzo 1996
                                                Il Ministro: PAOLUCCI
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 104