IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale  di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per  l'importo  complessivo  di  lire 30.000 miliardi, dispone che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di mutuo, il cui onere  di  ammortamento  e'  assunto  a  carico  del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e  Bolzano  sono  autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della
spesa ammissibile risultante dal progetto,  con  la  B.E.I.,  con  la
Cassa  depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure  da  stabilirsi  con
decreto  del  Ministro  del  tesoro di concerto con il Ministro della
sanita';
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n.  500,  il
quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui contratti per
l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20  della  legge  n.
67/1988,  nei  limiti  di  lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto l'art. 3 del decreto interministeriale 5 dicembre 1991,  come
modificato  dal  decreto 24 giugno 1993, nonche' l'art. 3 del decreto
16 luglio 1993, come modificato dal decreto del  23  settembre  1993,
con  i  quali  e'  stato  stabilito  che,  per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di  interesse
annuo  posticipato  applicabile  e' costituita dalla media aritmetica
semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di  titoli
pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla
media  mensile  aritmetica  semplice dei tassi giornalieri del RIBOR,
rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Considerato che, in virtu' dei cennati  decreti  interministeriali,
al  dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o
per difetto allo 0,05% piu' vicino,  va  aggiunto  uno  spread  nella
misura dello 0,80;
  Viste  le  note  con  le  quali la Banca d'Italia ed il Comitato di
gestione del  mercato  telematico  dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente  i  seguenti  dati  relativi ai parametri
utilizzati per la determinazione del  tasso  di  riferimento  per  le
operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata
dai  decreti  del  5  dicembre  1991,  del  24  giugno  1993 e del 23
settembre 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della  legge  n.  500/1992,
regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:
   rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione titoli pubblici
soggetti ad imposta: 9,118%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
8,9602%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge  11
marzo  1988,  n.  67  e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre
1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7,  della  legge  23
dicembre  1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23
settembre 1993, e' pari al 9,40%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
luglio-31 dicembre 1996 e' pari al 10,20%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 giugno 1996
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO