IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, integrata e/o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del 9 agosto 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996; Visti i pareri della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari in data 20 dicembre 1995 e 2 maggio 1996, favorevoli all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Metidation, alle condizioni specificate nel dispositivo del presente decreto; Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Metidation; Decreta: Art. 1. Impieghi e limiti massimi di residui della sostanza attiva Metidation 1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Metidation, sono approvati gli impieghi di cui all'allegato 1. 2. Sono revocati gli impieghi su gelso, nocciolo, cavoli, carciofo, asparago, cocomero, melone, pomodoro, patata, barbabietola da zucchero, floreali ed ornamentali, precedentemente autorizzati. 3. I limiti massimi di residui stabiliti per la sostanza attiva Metidation sono quelli di cui all'ordinanza ministeriale 2 aprile 1996.