IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci e ai presidi
delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 223/1988,
relativo alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura
dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  18  luglio  1990,  integrata  e/o
modificata  dalle  ordinanze  ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio
1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali del  9
agosto 1995, 12 agosto 1995 e 2 aprile 1996;
  Visti   i  pareri  della  commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari in data 20 dicembre 1995 e  2  maggio  1996,  favorevoli
all'immissione  in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari
contenenti la sostanza attiva Metidation, alle condizioni specificate
nel dispositivo del presente decreto;
  Visti  i  decreti  di  autorizzazione  dei  prodotti   fitosanitari
contenenti Metidation;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Impieghi e limiti massimi di residui
                  della sostanza attiva Metidation
  1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Metidation, sono
approvati gli impieghi di cui all'allegato 1.
  2. Sono revocati gli impieghi su gelso, nocciolo, cavoli, carciofo,
asparago,   cocomero,   melone,  pomodoro,  patata,  barbabietola  da
zucchero, floreali ed ornamentali, precedentemente autorizzati.
  3. I limiti massimi di residui stabiliti  per  la  sostanza  attiva
Metidation  sono  quelli  di  cui all'ordinanza ministeriale 2 aprile
1996.