IL DIRIGENTE GENERALE
                          PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento di interventi in materia di  ristrutturazione  edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel  limite  del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con
la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di  credito
all'uopo abilitati;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n. 500, il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti  dai  mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono a carico del Fondo sanitario  nazionale  di  conto  capitale,  a
decorrere dal 1994;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro
della sanita', 16  luglio  1993,  con  il  quale  sono  stabilite  le
procedure  per  la  contrazione  dei  mutui e i rimborsi dei relativi
oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto, in particolare,  il  comma  2  dell'art.  8  del  menzionato
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di  concerto col Ministro della
sanita', 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa  depositi  prestiti
comunichera'   al  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali,  con  valuta
30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;
  Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si e'
dato  corso  all'impegno  della  prima rata semestrale - 30 giugno/31
dicembre, delle venti previste,  a  favore  della  Cassa  depositi  e
prestiti  per  il  successivo  trasferimento  agli  istituti  bancari
interessati;
  Vista la nota della Cassa depositi e  prestiti  n.  010241  del  29
aprile 1996, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento delle
somme  corrispondenti  alle terze rate semestrali, scadenza 30 giugno
1996, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1)  Banco
di  Sicilia  -  Palermo,  2)  Monte  dei  Paschi di Siena - Siena, 3)
Cariplo - Milano, 4) Banco di Napoli - Napoli e 5)  Banco  Ambrosiano
Veneto  -  Trieste  - per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia, 2)
Toscana, 3 alla "Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor",  4)
Puglia  e  5)  Friuli  Venezia  Giulia,  per  l'attuazione dei propri
progetti, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988  per  un  importo
complessivo di L. 33.950.651.022;
  Vista   la  legge  di  bilancio  28  dicembre  1995,  n.  551,  per
l'esercizio 1996;
  Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilita' del cap.
7084 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, per il 1996 la somma complessiva di lire 33.950.651.022  a
favore   della   Cassa   depositi   e   prestiti  per  il  successivo
trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri  e
di  preammortamento  e  di  ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1996
secondo lo schema di seguito indicato:
     Istituti mutuanti                             Importi
             --                                       --
Banco di Sicilia                     ..........  16.820.723.605
Monte dei Paschi di Siena            ..........  10.486.774.695
Cariplo                              ..........   1.341.347.171
Banco di Napoli                      ..........   1.354.554.986
Banco Ambrosiano Veneto              ..........   3.947.250.565
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  complessiva  di  L.  33.950.651.022 e' impegnata, per il
1996, a favore della Cassa  depositi  e  prestiti  per  le  finalita'
esposte in premessa.