IL DIRIGENTE GENERALE
                          PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art. 9, della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il
quale e' stato stabilito che a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per
il finanziamento dei programmi  regionali  di  sviluppo,  di  cui  al
citato  art.  9  della  legge n. 281/1970, e' costituito da una quota
fissa e da una quota variabile;
  Considerato che la medesisa disposizione precisa che la quota fissa
e' pari a quella assegnata nell'anno 1990;
  Considerato che le disposizioni recate dal richiamato art. 3  della
legge  n.  158/1990  consentono  di  procedere, a decorrere dall'anno
1991, all'assegnazione delle somme  relative  alla  quota  fissa  del
fondo  regionale  mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel
1990;
  Vista la delibera CIPE 28 giugno  1990  di  assegnazione  nell'anno
1990 delle somme relative al fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970;
  Visto  l'art.  3, comma 1, della legge n. 549/1995 - recante misure
di razionalizzazione della finanza pubblica -  il  quale  stabilisce,
tra l'altro, che a decorrere dall'anno 1996 cessano i finanziamenti a
favore delle regioni a statuto ordinario, previsti dalle disposizioni
di  cui  alla  tabella  B  allegata  alla  legge,  fra i quali quelli
previsti dall'art. 9, legge 16 maggio 1970, n. 281 e art. 3, comma 1,
lettera a) e b), legge 14 giugno 1990, n. 158;
  Vista la legge di bilancio n. 551 del  28  dicembre  1995,  per  il
1996,  che,  tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di L.
4.651.000.000  relativa  alla  quota  fissa,  autorizzata  ai   sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera a), della sopracitata legge n. 158/1990
a  titolo di limiti d'impegno destinati a contributi per interessi su
mutui per gli ospedali civili e psichiatrici;
  Ritenuto  di  dover  impegnare   la   somma   complessiva   di   L.
4.651.000.000  a  favore  delle  regioni  a  statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La somma di L. 4.651.000.000, a valere sul fondo 1996,  ex  art.  9
della  legge  n.  281/1970, a titolo del limite d'impegno, annualita'
1996, destinate a contributi per interessi sui mutui contratti per il
programma di completamento degli ospedali civili e  psichiatrici,  di
cui  alla  legge  n.  574/1965, e' impegnata a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano,  come
segue:
Regioni e province autonome                   Importi (in lire)
          --                                         --
Provincia autonoma di Trento   ........         424.000.000
Provincia autonoma di Bolzano  ........         411.000.000
Valle d'Aosta                  ........         134.000.000
Friuli-Venezia Giulia          ........         562.000.000
Sicilia                        ........       2.797.000.000
Sardegna                       ........         323.000.000
                                              _____________
                         Totale....           4.651.000.000