IL DIRIGENTE GENERALE
                          PER L'ATTUAZIONE
                   DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  che  istituisce
il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
  Visto  l'art.  3  della  legge  10 maggio 1976, n. 261, che reca un
ulteriore finanziamento per provvidenze a  favore  delle  popolazioni
dei comuni colpiti da varie calamita' naturali;
  Vista   la   legge  22  marzo  1995,  n.  85,  di  conversione  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la  quale  viene  ridotto,
tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalita' della
suddetta   legge  n.  261/1976  nella  misura  del  3%,  intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
  Vista  la  legge  di  bilancio  28  dicembre  1995,  n.  551,   per
l'esercizio 1996;
  Ritenuto di dover provvedere;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  somma  di  L.  970.000.000 e' impegnata, a favore della regione
Marche, per le finalita' di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.