IL DIRIGENTE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamita' naturali; Vista la legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la quale viene ridotto, tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalita' della suddetta legge n. 261/1976 nella misura del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa; Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996; Ritenuto di dover provvedere; Decreta: Art. 1. La somma di L. 970.000.000 e' impegnata, a favore della regione Marche, per le finalita' di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.