IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il comma 1, lettera c), dell'art. 10, del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi urgenti di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 datata 10 agosto 1995 contenente disposizioni urgenti per alcune opere pubbliche nelle regioni del Piemonte e della Lombardia; Vista la nota n. 801/96/SP datata 20 giugno 1996 con la quale la regione Piemonte ha richiesto alcune modifiche ed integrazioni alla sopracitata ordinanza n. 2412 del 10 agosto 1995; Ritenuto di dover accogliere le richieste di modifica volte ad accelerare le attivita' tecnico-amministrative per la realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi alluvionali del 1993 e 1994; Avvalendosi dei poteri conferitigli; Dispone: Art. 1. Nell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2412 del 10 agosto 1995 la parola "approva" e' sostituita con la seguente: "autorizza". All'art. 2 dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "2. I poteri della conferenza di servizi assegnati al gruppo di lavoro di cui al comma 1 sono estesi a tutti gli interventi finanziati, in conseguenza degli eventi alluvionali, dal decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471; dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22; dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per i quali ricorrono i vincoli di cui all'art. 5 della legge n. 22/1995 o la verifica di compatibilita' idraulica e di stabilita' dei versanti, nonche' al completamento degli interventi ANAS anche autofinanziati".