1. PREMESSA. Con decreto ministeriale 15 maggio 1996, sono stati stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle disponibilita' finanziarie - pari a lire 31,5 miliardi - conferite per l'anno corrente in applicazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212. In sintesi, il decreto citato, stabilendo in merito alla legge richiamata - anche in applicazione delle disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - indica le "tipologie di intervento" e, nell'ambito di queste, quelle aventi carattere preferenziale e prioritario; i soggetti legittimati a presentare domanda di contributo; i termini e le modalita' di presentazione delle domande; il termine finale previsto per l'emissione del provvedimento definitivo ed il responsabile del procedimento; le modalita' di erogazione dei contributi. Tanto premesso, al fine di rendere piu' agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria,si fa presente quanto segue a completamento ed integrazione delle disposizioni contenute nel decreto. 2. PROCEDURE. 2.1. Modalita' di presentazione della domanda di contributo. Le domande di contributo, redatte secondo le modalita' indicate nell'art. 4 del decreto ministeriale .., dovranno pervenire entro il 15 settembre 1996 e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, istituto, societa', ecc., o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale, e dovranno essere accompagnate dalla documentazione di cui all'art. 4 del predetto decreto. La domanda, prodotta in duplice copia insieme agli allegati, deve essere redatta in lingua italiana. La documentazione, se redatta in lingua estera, dovra' essere accompagnata dalla relativa traduzione in lingua italiana. Per ogni progetto presentato dovranno essere trasmessi la relativa domanda di contributo, redatta sulla base del fac-simile allegato, nonche' l'unito formulario. 2.2. Ammissibilita' delle domande. Saranno ammesse le domande riferite a progetti riguardanti i Paesi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 1996 e la relativa istruttoria avverra' sulla base di quanto previsto all'art. 3 del citato decreto ministeriale. Si precisa al riguardo quanto segue: a) non saranno ammesse ad istruttoria le domande prive anche di uno solo dei seguenti pre-requisiti: piano di copertura finanziaria dei costi previsti; attestazione di validita' tecnico-economica e di congruita' delle spese resa da uno degli enti valutatori indicati nel decreto del Ministro degli affari esteri del 4 marzo 1993, n. 069-P/4921 e in calce specificati (nota 1). Si ricorda che il contenuto dei progetti dovra' rientrare nella tipologia di interventi previsti dall'art. 1 del decreto stesso; b) l'istruttoria sara' volta ad accertare la regolarita' formale delle domande, nonche' la validita' del contenuto dei progetti. La valutazione di ogni singola domanda terra' conto delle preferenze e delle priorita' di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale (nota 2). Si precisa che la priorita' derivante dal ricorrere dell'"assenso Paese" dovra' risultare da una dichiarazione di interesse rilasciata - in merito allo specifico progetto - dalle autorita' governative competenti. Al riguardo, si suggerisce di rivolgersi alle ambasciate d'Italia nei Paesi interessati. 3. TERMINE DELL'ISTRUTTORIA. L'istruttoria delle istanze presentate sara' completata entro il 30 novembre c.a. Entro il successivo mese di dicembre saranno adottati i decreti ministeriali di concessione dei contributi. 4. SPESE AMMESSE. Potranno essere prese in considerazione le spese sostenute in data successiva alla presentazione della domanda di contributo. Potranno essere, inoltre, accolte - con riferimento ai progetti ammessi a contributo - le spese sostenute in data successiva alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, relative alla predisposizione del progetto, e concernenti: consulenze esterne necessarie alla definizione delle specifiche azioni da compiere; viaggi e pernottamento del proprio personale, purche' sia accertata e documentata la loro diretta connessione con il progetto oggetto della domanda di contributo; prestazione resa dagli enti valutatori indicati al precedente punto 2.2. Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese - al netto di I.V.A. o di imposta equivalente - a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto. A titolo esemplificativo le stesse potranno riguardare: personale, consulenze, viaggi e soggiorno, materiali, attrezzature acquistate, altre spese da valutare caso per caso. Tutte le spese relative al progetto dovranno essere oggetto di contabilita' separata; i relativi regolamenti dovranno avvenire attraverso un unico conto corrente bancario appositamente aperto per il progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilita' della realizzazione del progetto medesimo. 5. LIQUIDAZIONE. Non saranno accolte in sede di liquidazione le spese di carattere generale e di organizzazione - comunque relative alla sola realizzazione del progetto - che non siano rendicontabili. Ugualmente non saranno liquidate spese rappresentate da costi di ammortamento. Le spese relative al personale dipendente impiegato nella realizzazione del progetto dovranno essere opportunamente documentate con riferimento alle mansioni svolte ed alle giornate/uomo. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate, il contributo verra' proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione e' comunque ammessa la compensazione fra le voci di spesa accolte a contributo entro il limite del 10%. 6. RENDICONTO. Nei decreti di concessione del contributo verranno indicati i termini e le modalita' di presentazione del rendiconto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1996. Il Ministro: CLO'