IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente  il  riordinamento  delle  scuole  dirette  ai  fini
speciali,   delle   scuole   di   specializzazione  e  dei  corsi  di
perfezionamento;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990)  ed  in
particolare l'art. 6;
  Vista  la  legge  30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in
materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14;
  Visto il decreto-legge  10  febbraio  1996,  n.  55:  "Disposizioni
urgenti  in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia
alle scuole di specializzazione" e in particolare l'art. 1, commi 2 e
3;
  Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, che ha reiterato  il
predetto  decreto-legge  10  febbraio  1996,  n. 55, e in particolare
l'art. 1, comma 2;
  Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 299, recante  disposizioni
urgenti   in   materia  di  personale  del  settore  sanitario  e  in
particolare l'art. 3;
  Visto il decreto legislativo 8 agosto  1991,  n.  257,  concernente
l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;
  Visto  il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con
decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed  integrato  con  decreto
interministeriale   25   novembre  1994,  con  il  quale  sono  state
individuate le scuole di  specializzazione  di  cui  all'art.  1  del
predetto decreto legislativo n. 257/1991;
  Tenuto  conto  che il numero dei posti previsti dagli statali delle
scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee  strutture
acquisite anche attraverso convenzioni;
  Valutata  la  dislocazione  territoriale delle strutture utilizzate
dalle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia   per   i   propri   fini
istituzionali;
  Ritenuto  di  dover  procedere  per  l'anno accademico 1995-96 alla
ripartizione dei posti e  delle  relative  borse  di  studio  tra  le
singole  scuole  di  specializzazione  ricomprese  nell'elenco  delle
tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993,
e successive modificazioni, in applicazione dei decreti-leggi n. 55 e
n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996;
  Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il  quale  ai
sensi  dell'art.  2,  primo  comma, del citato decreto legislativo n.
257/1991  e'  stata  definita  la  programmazione  del  numero  degli
specialisti da formare per il periodo 1994-96;
  Sentito il Ministro della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'anno accademico 1995-96 il numero dei laureati in medicina e
chirurgia  da  ammettere   in   soprannumero   in   applicazione   ai
decreti-leggi n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12
aprile 1996, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6
del decreto legislativo n.  257/1991, alle scuole di specializzazione
comprese  nelle  tipologie  previste dal decreto interministeriale 30
ottobre 1993, integrato con  decreto  interministeriale  25  novembre
1994, citato nelle premesse, e' stabilito nell'allegata tabella.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 luglio 1996
                                             p. Il Ministro: GUERZONI