IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6; Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza e in particolare l'art. 4, comma 14; Visto il decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55: "Disposizioni urgenti in materia di ammissione di laureati in medicina e chirurgia alle scuole di specializzazione" e in particolare l'art. 1, commi 2 e 3; Visto il decreto-legge 12 aprile 1996, n. 192, che ha reiterato il predetto decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 55, e in particolare l'art. 1, comma 2; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di personale del settore sanitario e in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE; Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991, modificato con decreto interministeriale 30 ottobre 1993 ed integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/1991; Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statali delle scuole attivate e' correlato alla disponibilita' di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni; Valutata la dislocazione territoriale delle strutture utilizzate dalle facolta' di medicina e chirurgia per i propri fini istituzionali; Ritenuto di dover procedere per l'anno accademico 1995-96 alla ripartizione dei posti e delle relative borse di studio tra le singole scuole di specializzazione ricomprese nell'elenco delle tipologie di cui al citato decreto interministeriale 30 ottobre 1993, e successive modificazioni, in applicazione dei decreti-leggi n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996; Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1995 con il quale ai sensi dell'art. 2, primo comma, del citato decreto legislativo n. 257/1991 e' stata definita la programmazione del numero degli specialisti da formare per il periodo 1994-96; Sentito il Ministro della sanita'; Decreta: Art. 1. Per l'anno accademico 1995-96 il numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere in soprannumero in applicazione ai decreti-leggi n. 55 e n. 192 rispettivamente del 10 febbraio e del 12 aprile 1996, con assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 257/1991, alle scuole di specializzazione comprese nelle tipologie previste dal decreto interministeriale 30 ottobre 1993, integrato con decreto interministeriale 25 novembre 1994, citato nelle premesse, e' stabilito nell'allegata tabella. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 luglio 1996 p. Il Ministro: GUERZONI