IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita' di regolamentazione dei servizi di pubblica utilita', e in particolare l'art. 2, comma 4, secondo il quale la stessa legge disciplina nell'art. 3 esclusivamente il settore dell'energia elettrica e del gas, mentre il settore delle telecomunicazioni sara' disciplinato con apposito provvedimento legislativo; Visto l'art. 2, comma 38, lettera b), che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire la misura e le modalita' di versamento del contributo che, a decorrere dall'anno 1996, i soggetti esercenti i suddetti servizi devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle autorita'; Considerato che il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481 dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno; Visto il comma 39 del citato art. 2 della legge n. 481 del 14 novembre 1995, che demanda al Ministro delle finanze l'onere di adeguare la misura del contributo in relazione alle spese di funzionamento di ciascuna Autorita'; Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b) sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista la comunicazione n. 4237 del 19 luglio 1996 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale viene proposta la misura del contributo da valere per l'anno 1996; Decreta: Art. 1. 1. Il contributo di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il servizio di pubblica utilita' nel settore dell'energia elettrica e del gas, va versato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato secondo il domicilio fiscale dei soggetti stessi, facendolo affluire al capo XXX, capitolo 3694, art. 8. 2. Il versamento di cui al comma 1 va eseguito entro il 31 luglio di ogni anno a decorrere dal 1996. Il pagamento puo' essere effettuato direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento Mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.