IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva delle Autorita'
di  regolamentazione  dei  servizi  di  pubblica   utilita',   e   in
particolare  l'art.  2,  comma  4,  secondo  il quale la stessa legge
disciplina  nell'art.  3  esclusivamente  il   settore   dell'energia
elettrica  e del gas, mentre il settore delle telecomunicazioni sara'
disciplinato con apposito provvedimento legislativo;
  Visto l'art. 2, comma 38, lettera b), che prevede  l'emanazione  di
un  decreto  del  Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, per stabilire la misura e le modalita' di versamento  del
contributo  che,  a  decorrere dall'anno 1996, i soggetti esercenti i
suddetti servizi  devono  versare  per  sostenere  l'onere  derivante
dall'istituzione e dal funzionamento delle autorita';
  Considerato  che il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481
dispone, tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio
di ogni anno;
  Visto il comma 39 del citato art. 2  della  legge  n.  481  del  14
novembre  1995,  che  demanda  al  Ministro  delle finanze l'onere di
adeguare  la  misura  del  contributo  in  relazione  alle  spese  di
funzionamento di ciascuna Autorita';
  Visto il comma 40 del citato art. 2 della legge n. 481 del 1995, in
base  al  quale  le somme di cui al comma 38, lettera b) sono versate
allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;
  Visto  l'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista  la  comunicazione  n.  4237 del 19 luglio 1996 del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la quale  viene
proposta la misura del contributo da valere per l'anno 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  contributo  di  cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, dovuto dai soggetti che esercitano il
servizio di pubblica utilita' nel settore  dell'energia  elettrica  e
del  gas, va versato alla competente sezione di tesoreria provinciale
dello  Stato  secondo  il  domicilio  fiscale  dei  soggetti  stessi,
facendolo affluire al capo XXX, capitolo 3694, art. 8.
  2.  Il  versamento di cui al comma 1 va eseguito entro il 31 luglio
di  ogni  anno  a  decorrere  dal  1996.  Il  pagamento  puo'  essere
effettuato  direttamente  allo  sportello  della Sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, previa compilazione dell'ordinaria  distinta
di  versamento  Mod.  124T,  ovvero  a  mezzo  del servizio dei conti
correnti  postali,  previa  compilazione  del  bollettino  di   conto
corrente  postale gia' intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi
i modelli occorre riportare,  tra  l'altro,  il  codice  fiscale  del
versante e l'anno per il quale si versa il contributo.