AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187". Il D.L. n. 187/1996, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1996). Art. 1. 1. Le disponibilita' del fondo da ripartire per il finanziamento delle attivita' previste dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i quali sono intervenuti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, nonche' a quelli occorrenti per il funzionamento del relativo comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione delle procedure di controllo e valutazione dei progetti, sono conservate nel conto dei residui per essere ripartite, con assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di bilancio nell'anno successivo. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Si trascrive il testo dei relativi articoli 3, 12 e 13: "Art. 3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, definiranno entro il 30 aprile 1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro di apposito programma predisposto dal Governo, progetti speciali occupazionali, finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alla necessita' di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale. Il programma predisposto dal Governo, ferme restanto le intese intervenute negli accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 2. I progetti finalizzati di cui al comma precedente avranno durata non superiore ad un anno, dandosi preferenza, a titolo esemplificativo, ai settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia e della protezione civile, della difesa del suolo, del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani e ai portatori di handicap ed ai progetti di formazione-lavoro. 3. Sulla base anche di specifiche proposte dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui al precedente comma saranno definiti tutti gli aspetti di programmazione, attuazione e gestione dei progetti - assicurando il necessario raccordo con l'attivita' ordinaria - con riferimento al numero, alla qualita', ai regimi di orario del personale necessario, il quale va individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte espressamente reclutato con rapporto a tempo determinato limitato alla durata del progetto con le modalita' che saranno previste dalla emananda legge sul rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, che dovra' anche disciplinare il rapporto a tempo determinato. 4. Per il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel precedente art. 1 per il personale utilizzato nei progetti finalizzati indicati in precedenza, tenuto anche conto degli aspetti formativi degli stessi, i valori tabellari minimi di ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31 dicembre 1985". "Art. 12 (Produttivita'). - 1. La produttivita' nelle pubbliche amministrazioni va direttamente collegata ad una programmazione per obiettivi da raggiungere in un certo tempo e con determinate risorse e ad una valutazione sperimentale degli standards medi di esecuzione, tenendo conto della peculiarita' di taluni servizi. 2. A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni, iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere gradualmente a sistemi effettivi di controllo della produttivita'-efficienza e della produttivita'-efficacia delle attivita' di settore opportunamente programmate. 3. Con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco di vigenza degli accordi di comparto, significativi recuperi di funzionalita' e di produttivita'. 4. Il piano sara' costituito da progetti di tipo strumentale e progetti di risultato. 5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad acquisire nella pubblica amministrazione metodologie, strutture e tecniche per un corretto governo delle problematiche gestionali dell'amministrazione pubblica (organizzazione e programmazione, tecniche di gestione, nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione e procedure informatizzate). 6. I progetti di risultato saranno diretti a influire sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva e di singole linee di prodotto. 7. I progetti saranno normalmente individuati nella contrattazione di comparto o di settore, che dovra' indicare criteri e strumenti per la loro attuazione e verifica a livello decentrato. 8. Il Governo e le altre componenti la delegazione di parte pubblica attiveranno, per le parti di loro competenza, tutte le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli di tipo procedurale, amministrativo e contabile alla realizzazione del piano. 9. A ogni livello negoziale cui i progetti si riferiscono potranno essere costituiti appositi nuclei di valutazione (amministrazione-sindacato)che, servendosi eventualmente di centri specializzati anche esterni, definiranno l'impostazione complessiva dei progetti stessi e ne verificheranno periodicamente l'attuazione ed i risultati. 10. Il premio di produttivita' verra' corrisposto a obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita', ma anche delle capacita' di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la valutazione di questi ultimi elementi compete, nell'ambito di criteri generali definiti negli accordi di comparto al dirigente responsabile del progetto". "Art. 13 (Progetti-pilota). - 1. In una prima fase sperimentale saranno predisposti alcuni progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita'. Dato il loro carattere sperimentale, tali progetti riguarderanno un numero molto limitato di amministrazioni, anche per contenere la spesa di avvio e per rendere possibile la tempestiva verifica operativa del loro svolgimento. Il programma operativo sara' predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, previe intese con le Confederazioni sindacali firmatarie dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi di comparto, costituira' linea di indirizzo per le regioni a statuto ordinario e per le autonomie locali in relazione alle specifiche esigenze operative connesse con il loro particolare ordinamento. 2. Alla formulazione, attuazione e verifica dei progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati di comparto e le amministrazioni interessate, che potranno avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di provata esperienza e capacita' professionale in materia di ricerca e di analisi delle strutture amministrative pubbliche. 3. I risultati di queste sperimentazioni saranno utilizzati per la definizione di nuovi standards di efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i piani di riordino dell'organizzazione del lavoro e delle strutture interessate, orientati al migliore funzionamento a regime. 4. La predisposizione dei progetti sara' ultimata entro cinque mesi. 5. Il Governo e le altre pubbliche amministrazioni provvederanno a finanaziare i progetti-pilota nelle forme istituzionali previste, eventualmente utilizzando anche il fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14". - Il testo dell'art. 26 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13, del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 2.-8. (Abrogati)". I commi da 2 a 8 sono stati abrogati dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dallo stesso art. 2.