AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del  testo  del  presente  decreto
corredato  delle  relative  note,  ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle  quali
e' operato il rinvio.
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 187".
Il D.L. n. 187/1996, di  contenuto  pressoche'  analogo  al  presente
decreto,  non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini
costituzionali (il relativo  comunicato  e'  stato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  128 del 3 giugno 1996).
                               Art. 1.
  1.  Le  disponibilita'  del fondo da ripartire per il finanziamento
delle attivita' previste dagli articoli 3, 12 e 13  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  1  febbraio  1986,  n.  13,  di cui al
capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, non
ripartite entro il 31 dicembre 1995, limitatamente agli importi per i
quali sono intervenuti i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  che hanno approvato e reso esecutivi i progetti finalizzati
di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, nonche' a quelli occorrenti per il  funzionamento  del
relativo  comitato tecnico-scientifico fino alla completa definizione
delle  procedure  di  controllo  e  valutazione  dei  progetti,  sono
conservate   nel   conto   dei  residui  per  essere  ripartite,  con
assegnazione della relativa spesa ai pertinenti capitoli di  bilancio
nell'anno successivo.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          Riferimenti normativi:
             - Il D.P.R. n. 13/1986  reca:  "Norme  risultanti  dalla
          disciplina  prevista  dall'accordo intercompartimentale, di
          cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego  29
          marzo  1983,  n.  93,  relativo  al  triennio  1985-87". Si
          trascrive il testo dei relativi articoli 3, 12 e 13:
             "Art.  3 (Progetti finalizzati). - 1. Le amministrazioni
          pubbliche, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
          rappresentative su base nazionale, definiranno entro il  30
          aprile  1986 a livello nazionale e territoriale, nel quadro
          di apposito programma  predisposto  dal  Governo,  progetti
          speciali  occupazionali,  finalizzati alla realizzazione di
          nuovi servizi  o  al  miglioramento  di  quelli  esistenti,
          rispondenti   alla   necessita'  di  soddisfare  bisogni  a
          carattere produttivo e sociale.  Il  programma  predisposto
          dal  Governo,  ferme  restanto  le intese intervenute negli
          accordi di comparto, costituisce linea di indirizzo per  le
          regioni  a  statuto  ordinario e per le autonomie locali in
          relazione alle specifiche esigenze operative  connesse  con
          il loro particolare ordinamento.
             2.  I  progetti  finalizzati  di cui al comma precedente
          avranno  durata  non  superiore   ad   un   anno,   dandosi
          preferenza,  a  titolo  esemplificativo,  ai  settori della
          lotta all'evasione fiscale  e  contributiva,  del  catasto,
          della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ecologia
          e  della  protezione  civile,  della  difesa del suolo, del
          patrimonio  idrico,  boschivo  e  floro-faunistico,   della
          difesa  del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei
          servizi di  assistenza  agli  anziani  e  ai  portatori  di
          handicap ed ai progetti di formazione-lavoro.
             3.    Sulla    base   anche   di   specifiche   proposte
          dell'Osservatorio del pubblico impiego, nei progetti di cui
          al precedente comma saranno definiti tutti gli  aspetti  di
          programmazione,   attuazione  e  gestione  dei  progetti  -
          assicurando  il   necessario   raccordo   con   l'attivita'
          ordinaria  -  con  riferimento al numero, alla qualita', ai
          regimi di orario del  personale  necessario,  il  quale  va
          individuato in parte tra quello gia' in servizio e in parte
          espressamente  reclutato  con  rapporto a tempo determinato
          limitato alla durata del  progetto  con  le  modalita'  che
          saranno  previste  dalla  emananda  legge  sul  rapporto di
          lavoro a tempo parziale nel pubblico  impiego,  che  dovra'
          anche disciplinare il rapporto a tempo determinato.
             4.  Per  il periodo di vigenza dell'accordo indicato nel
          precedente art. 1 per il personale utilizzato nei  progetti
          finalizzati  indicati  in  precedenza,  tenuto  anche conto
          degli aspetti formativi degli stessi,  i  valori  tabellari
          minimi  di  ciascun comparto rimangono quelli vigenti al 31
          dicembre 1985".
             "Art. 12 (Produttivita'). - 1.  La  produttivita'  nelle
          pubbliche  amministrazioni va direttamente collegata ad una
          programmazione per obiettivi da  raggiungere  in  un  certo
          tempo  e  con  determinate  risorse  e  ad  una valutazione
          sperimentale degli standards medi  di  esecuzione,  tenendo
          conto della peculiarita' di taluni servizi.
             2.  A tal fine saranno avviate adeguate sperimentazioni,
          iniziando da settori facilmente quantificabili per giungere
          gradualmente  a  sistemi  effettivi  di   controllo   della
          produttivita'-efficienza  e  della  produttivita'-efficacia
          delle attivita' di settore opportunamente programmate.
             3.   Con   le   confederazioni   sindacali  maggiormente
          rappresentative su base nazionale sara' concordato un piano
          di progetti, diretto ad ottenere, entro l'arco  di  vigenza
          degli   accordi  di  comparto,  significativi  recuperi  di
          funzionalita' e di produttivita'.
             4.  Il  piano  sara'  costituito  da  progetti  di  tipo
          strumentale e progetti di risultato.
             5. I progetti di tipo strumentale saranno finalizzati ad
          acquisire   nella   pubblica  amministrazione  metodologie,
          strutture  e  tecniche  per  un  corretto   governo   delle
          problematiche   gestionali   dell'amministrazione  pubblica
          (organizzazione e  programmazione,  tecniche  di  gestione,
          nuclei di valutazione gestionale, analisi di organizzazione
          e procedure informatizzate).
             6.  I  progetti  di risultato saranno diretti a influire
          sulle modalita' di svolgimento delle attivita' direttamente
          produttive e di conseguenza sulla produttivita' complessiva
          e di singole linee di prodotto.
             7. I  progetti  saranno  normalmente  individuati  nella
          contrattazione   di  comparto  o  di  settore,  che  dovra'
          indicare criteri e  strumenti  per  la  loro  attuazione  e
          verifica a livello decentrato.
             8.  Il  Governo  e le altre componenti la delegazione di
          parte  pubblica  attiveranno,  per   le   parti   di   loro
          competenza,  tutte  le  iniziative necessarie per rimuovere
          gli  ostacoli  di  tipo   procedurale,   amministrativo   e
          contabile alla realizzazione del piano.
             9.   A   ogni   livello  negoziale  cui  i  progetti  si
          riferiscono potranno essere costituiti appositi  nuclei  di
          valutazione    (amministrazione-sindacato)che,   servendosi
          eventualmente  di  centri  specializzati   anche   esterni,
          definiranno  l'impostazione complessiva dei progetti stessi
          e  ne  verificheranno  periodicamente  l'attuazione  ed   i
          risultati.
             10.  Il  premio  di  produttivita'  verra' corrisposto a
          obiettivo programmato raggiunto tenendo conto di  parametri
          oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalita',
          ma  anche  delle  capacita'  di  iniziativa  e dell'impegno
          partecipativo alla realizzazione del progetto-obiettivo; la
          valutazione di questi ultimi elementi compete,  nell'ambito
          di  criteri  generali definiti negli accordi di comparto al
          dirigente responsabile del progetto".
             "Art. 13 (Progetti-pilota).  -  1.  In  una  prima  fase
          sperimentale  saranno  predisposti  alcuni  progetti-pilota
          finalizzati al recupero della produttivita'. Dato  il  loro
          carattere  sperimentale,  tali  progetti  riguarderanno  un
          numero  molto  limitato  di  amministrazioni,   anche   per
          contenere  la  spesa  di  avvio  e per rendere possibile la
          tempestiva verifica  operativa  del  loro  svolgimento.  Il
          programma  operativo  sara'  predisposto dal Presidente del
          Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la
          funzione  pubblica,  previe  intese  con  le Confederazioni
          sindacali firmatarie dell'accordo  intercompartimentale  di
          cui  all'art.  12  della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93,
          recepito dal presente decreto. Il programma predisposto dal
          Governo, ferme restando le intese intervenute negli accordi
          di  comparto, costituira' linea di indirizzo per le regioni
          a statuto ordinario e per le autonomie locali in  relazione
          alle  specifiche  esigenze  operative  connesse con il loro
          particolare ordinamento.
             2.  Alla  formulazione,  attuazione   e   verifica   dei
          progetti-pilota partecipano il Dipartimento per la funzione
          pubblica, le confederazioni sindacali, i relativi sindacati
          di  comparto e le amministrazioni interessate, che potranno
          avvalersi anche dell'apporto di enti e istituti di  provata
          esperienza  e capacita' professionale in materia di ricerca
          e di analisi delle strutture amministrative pubbliche.
             3.  I  risultati  di  queste   sperimentazioni   saranno
          utilizzati   per  la  definizione  di  nuovi  standards  di
          efficienza e di produttivita' e costituiranno la base per i
          piani di riordino dell'organizzazione del  lavoro  e  delle
          strutture  interessate, orientati al migliore funzionamento
          a regime.
             4. La predisposizione dei progetti sara' ultimata  entro
          cinque mesi.
             5.  Il  Governo  e  le  altre  pubbliche amministrazioni
          provvederanno a finanaziare i progetti-pilota  nelle  forme
          istituzionali  previste, eventualmente utilizzando anche il
          fondo di incentivazione di cui al successivo art. 14".
             - Il testo dell'art. 26 della legge  n.  67/1988  (Legge
          finanziaria 1988) e' il seguente:
             "Art.  26.  -  1.  Per  il  finanziamento  dei  progetti
          finalizzati  all'ampliamento  ed   al   miglioramento   dei
          servizi,  dei  progetti  sperimentali di tipo strumentale e
          per  obiettivi,  e  dei  progetti-pilota   finalizzati   al
          recupero   della  produttivita',  previsti  rispettivamente
          dagli articoli 3, 12 e 13, del D.P.R. 1 febbraio  1986,  n.
          13,  e'  istituito, nello stato di previsione del Ministero
          del tesoro, un apposito fondo di
          lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
             2.-8. (Abrogati)".
             I commi da 2 a 8 sono stati abrogati dall'art.  2  della
          legge  24  dicembre 1993, n. 537, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del  regolamento  previsto  dallo  stesso
          art. 2.