IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE
                       E DEGLI AFFARI GENERALI
                          E AMMINISTRATIVI
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la
direttiva  n.  89/48/CEE  relativa  ad   un   sistema   generale   di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n.  357,  convertito  nella
legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta
dalla  cittadina  tedesca  sig.ra  Meiwes  Emmanuela  e  la  relativa
documentazione allegata;
  Considerato che il titolo tedesco  "Erste  Staatspru'fung  fur  das
Lehramt  an Gymnasien" viene rilasciato dopo un corso di laurea della
durata di quattro anni dall'Universita' statale  di  Francoforte  sul
Meno;
  Considerato  che la sig.ra Meiwes Emmanuela ha conseguito il titolo
"Zweite Staatsprufu'ng fur das Lehramt  an  Gymnasien"  e  che  detto
titolo  e'  da  considerare corrispondente al diploma di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie di I e II grado italiane;
  Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 8  maggio  1996
dal console generale d'Italia in Francoforte sul Meno che certificano
la regolarita' ed il valore legale dei titoli di cui sopra;
  Ritenuto   che   la   conoscenza   della  lingua  italiana  risulta
sufficientemente  comprovata  dalla  laurea  in  italiano  conseguita
presso l'Universita' di Colonia;
  Vista  l'intesa  raggiunta  nella  conferenza  di  servizi,  di cui
all'art. 12  del  sopracitato  decreto  legislativo,  espressa  nella
seduta del 17 maggio 1996;
  Ritenuto   che   ricorrono  tutti  i  requisiti  di  legge  per  il
riconoscimento;
  Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti  per  l'adozione
di misure compensative;
                              Decreta:
  I  titoli  citati  in premessa, conseguiti in Germania dalla sig.ra
Meiwes Emmanuela, nata a Mu'nster (BRD) il 1 maggio 1962  e  inerenti
la   formazione   professionale  di  insegnante,  costituiscono,  per
l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in  Italia  della
professione  di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I
e di II grado nelle classi  di  concorso  45/A  -  Lingua  straniera:
tedesco e 46/A - Lingue e civilta' straniere: tedesco.
   Roma, 5 luglio 1996
                                      Il direttore generale: RICEVUTO