IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994, recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in giurisprudenza"; Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1995, con il quale le discipline previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 sono state aggiornate ai nuovi settori scientifico-disciplinari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed al decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1994; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la delibera del consiglio della facolta' di giurisprudenza del 20 dicembre 1995, intesa ad ottenere l'adeguamento della facolta' di giurisprudenza al nuovo ordinamento della facolta' stessa ed ai nuovi settori scientifico-disciplinari; Vista la proposta del senato accademico del 22 gennaio 1996; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio 1996; Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 19 giugno 1996, prot. n. 896, in merito all'adeguamento dello statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore al nuovo ordinamento della facolta' di giurisprudenza ed ai nuovi settori scientifico-disciplinari; Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al quarto comma, prima parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Decreta Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e' modificato come segue: Art. 1. Nella parte II "Ordinamento degli studi, facolta', lauree e diplomi", l'art. 10 di cui al titolo II "facolta' di giurisprudenza" e' sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: "Art. 10. - Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di laurea: a) corso di laurea in giurisprudenza di durata quadriennale; b) corso parallelo di laurea in giurisprudenza presso la sede di Piacenza di durata quadriennale. Art. 11. - I titoli di ammissione per i corsi di laurea sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni. Il numero degli iscritti a ciascun anno puo' essere stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del consiglio di facolta', ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6 dello statuto. Art. 12. - I corsi di laurea in giurisprudenza sono ordinati in conformita' alla tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e comprendono ventisei annualita' di insegnamento e si concludono con un esame di laurea. Nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo il consiglio di facolta': a) individua, in ottemperanza a quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli complementari facoltativi; b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalita' degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica; c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi dei corsi di laurea; d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi; e) stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel precedente primo comma, il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione da parte dell'universita' che conferisce il titolo. Art. 13. - Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari: 1) area del diritto amministrativo; 2) area del diritto civile; 3) area del diritto commerciale; 4) area del diritto comparato e comunitario; 5) area del diritto costituzionale; 6) area del diritto del lavoro; 7) area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali); 8) area del diritto penale; 9) area del diritto processuale civile; 10) area del diritto processuale penale; 11) area del diritto romano; 12) area della storia del diritto medioevale e moderno; 13) area economico finanziaria; 14) area filosofico giuridica. Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, il consiglio di facolta' rende obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento. Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario. Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio. Art. 14. - Le discipline attivabili nei corsi di laurea in giurisprudenza sono tutte quelle previste nei settori scientifico-disciplinari dell'area N e nei settori richiamati nell'art. 5 della tabella III annessa al decreto ministeriale 11 febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' nei settori: F22B, M07B, M07C, M10A, M11B, P01E, P02E, Q01B, Q01C, Q04X, Q05A, Q05F, Q05G, S01A, S01B, S03A, S03B".