IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica  del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994, recante: "Modificazioni
all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente  al corso di
laurea in giurisprudenza";
  Visto il decreto ministeriale  31  maggio  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  266  del  14  novembre 1995, con il quale le
discipline previste dal decreto ministeriale 11  febbraio  1994  sono
state  aggiornate ai nuovi settori scientifico-disciplinari di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 ed al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  maggio  1994,  pubblicati  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  184  dell'8  agosto
1994;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista  la  delibera  del consiglio della facolta' di giurisprudenza
del 20 dicembre 1995, intesa ad ottenere l'adeguamento della facolta'
di giurisprudenza al nuovo ordinamento della facolta'  stessa  ed  ai
nuovi settori scientifico-disciplinari;
  Vista la proposta del senato accademico del 22 gennaio 1996;
  Vista  la  delibera del consiglio di amministrazione del 30 gennaio
1996;
  Preso  atto  del   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio
universitario  nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996, comunicato
dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica  con  nota  del  19  giugno 1996, prot. n. 896, in merito
all'adeguamento dello statuto dell'Universita'  cattolica  del  Sacro
Cuore  al  nuovo  ordinamento  della facolta' di giurisprudenza ed ai
nuovi settori scientifico-disciplinari;
  Visti gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica di statuto proposta, in deroga al quarto comma, prima parte,
dell'art.  17  del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
                               Decreta
  Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano  e'
modificato come segue:
                               Art. 1.
  Nella  parte  II  "Ordinamento  degli  studi,  facolta',  lauree  e
diplomi", l'art. 10 di cui al titolo II "facolta' di  giurisprudenza"
e'  sostituito  dai  seguenti  nuovi  articoli,  con  il  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi:
  "Art. 10. - Alla facolta' di giurisprudenza afferiscono i  seguenti
corsi di laurea:
    a) corso di laurea in giurisprudenza di durata quadriennale;
    b)  corso parallelo di laurea in giurisprudenza presso la sede di
Piacenza di durata quadriennale.
  Art. 11. - I titoli di ammissione per i corsi di laurea sono quelli
previsti dalle vigenti disposizioni.
  Il numero degli iscritti  a  ciascun  anno  puo'  essere  stabilito
annualmente  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il senato
accademico, su proposta del consiglio di facolta', ai sensi di quanto
previsto dal precedente art. 6 dello statuto.
  Art. 12. - I corsi di laurea in  giurisprudenza  sono  ordinati  in
conformita'  alla  tabella  III  annessa  al  decreto ministeriale 11
febbraio 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e  comprendono
ventisei  annualita'  di insegnamento e si concludono con un esame di
laurea.
  Nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo  il  consiglio  di
facolta':
    a)  individua,  in  ottemperanza  a quanto previsto circa le aree
disciplinari  determinate  nella  tabella  III  annessa  al   decreto
ministeriale   11   febbraio   1994,   e   successive   modifiche  ed
integrazioni, gli  insegnamenti  fondamentali  obbligatori  e  quelli
complementari facoltativi;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le  modalita'  degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione
pratica;
    c) individua i criteri per la formazione dei piani  di  studio  e
gli eventuali indirizzi dei corsi di laurea;
    d)  puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che
ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso  che
essi vengano ripetuti con contenuti diversi;
    e)  stabilisce  le  modalita'  degli  esami  di  profitto,  delle
eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea.
  Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel  precedente  primo
comma,  il profilo formativo specificato e' oggetto di certificazione
da parte dell'universita' che conferisce il titolo.
  Art.  13.  -  Sono  fondamentali  le  seguenti   quattordici   aree
disciplinari:
   1) area del diritto amministrativo;
   2) area del diritto civile;
   3) area del diritto commerciale;
   4) area del diritto comparato e comunitario;
   5) area del diritto costituzionale;
   6) area del diritto del lavoro;
   7)  area  del  diritto  internazionale  e  del diritto comunitario
(profili istituzionali);
   8) area del diritto penale;
   9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) area economico finanziaria;
   14) area filosofico giuridica.
  Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma 1, il  consiglio
di facolta' rende obbligatoria almeno una annualita' di insegnamento.
  Deve  essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per
ciascuna delle aree disciplinari  del  diritto  ecclesiastico  e  del
diritto tributario.
  Per  ognuna  delle  aree  di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno
essere   assicurate    un'adeguata    formazione    metodologica    e
l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
  La  facolta'  assicura  l'insegnamento delle materie giuridiche che
costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura,  alle
professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.
  Art.  14.  -  Le  discipline  attivabili  nei  corsi  di  laurea in
giurisprudenza   sono   tutte    quelle    previste    nei    settori
scientifico-disciplinari   dell'area   N  e  nei  settori  richiamati
nell'art. 5 della tabella III  annessa  al  decreto  ministeriale  11
febbraio  1994,  e  successive modifiche ed integrazioni, nonche' nei
settori: F22B, M07B, M07C, M10A, M11B, P01E, P02E, Q01B, Q01C,  Q04X,
Q05A, Q05F, Q05G, S01A, S01B, S03A, S03B".