IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore  -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento   didattico    universitario    -    e    successive
modificazioni;
  Vista  la  legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle  universita'  e  degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,  riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  245,  recante  norme  sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31   gennaio   1992   concernente
autorizzazione alle universita' ad istituire i diplomi universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  universitario nazionale in merito
all'ordinamento didattico  del  corso  di  diploma  universitario  di
organizzatore musicale;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e  II
dell'ordinamentodidattico universitario  e  di  aggiungere,  dopo  la
tabella  XVII-quaterdel medesimo, la tabella XVII-quinquies, relativa
al corso di diploma universitario di organizzatore musicale;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunto il
diploma universitario di organizzatore musicale.
  La tabella II annessa al predetto regio decreto  e'  integrata  nel
senso  che  le  facolta'  di  lettere  e filosofia e di scienze della
comunicazione  e  dello  spettacolo  possono  rilasciare  l'anzidetto
diploma universitario di organizzatore musicale.
  Dopo la tabella XVII-quater, annessa al citato decreto 30 settembre
1938,  n.  1652,  e'  aggiunta la tabella XVII-quinquies, relativa al
diploma universitario di organizzatore musicale.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 luglio 1996
                                             p. Il Ministro: GUERZONI
Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1996
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 163