LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
  Visto  il  proprio  provvedimento  30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il proprio provvedimento  9  luglio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  118  del  15  luglio  1996,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  cui  si   e'   proceduto   alla
riclassificazionedei  medicinali  ai  sensi dell'art. 1, commi 1 e 5,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;
  Ritenuto   di   dover   apportare    ulteriori    modifiche    alla
riclassificazione   dei   farmaci   a  seguito  di  una  approfondita
valutazione delle caratteristiche  di  alcuni  medicinali  secondo  i
criteri  di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
  Viste le proprie deliberazioni assunte nella seduta del 27 novembre
1995;
  Considerato che le ditte interessate si sono  allineate  al  prezzo
piu'  basso  della  specialita'  analoga  gia'  in commercio ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 321;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Le  specialita'  medicinali   indicate,   in   ordine   alfabetico,
nell'allegato  1  al  presente provvedimento, sono classificate nella
classe  A  ed  inserite  nell'allegato  1  al   provvedimento   della
Commissione  unica  del  farmaco  del  9  luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108  del  15  luglio
1996, e successive modificazioni e integrazioni.