IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernente i corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria; Viste le proposte di modifica dell'ordinamento didattico dei corsi di laurea in ingegneria formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di ingegneria del 27 giugno 1996; del senato accademico del 23 luglio 1996 e del consiglio di amministrazione del 9 luglio 1996; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 237 a 241 della sezione XII relativi ai corsi di laurea afferenti alla facolta' di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi concernenti i corsi di diploma universitario in ingegneria: FACOLTA' DI INGEGNERIA Art. 1. Istituzione e obiettivi dei corsi di laurea 1.1. La facolta' di ingegneria dell'Universita' degli studi "Federico II" di Napoli, conferisce le seguenti lauree: 1) Ingegneria aerospaziale; 2) Ingegneria chimica; 3) Ingegneria civile; 4) Ingegneria dei materiali; 5) Ingegneria delle telecomunicazioni; 6) Ingegneria edile; 7) Ingegneria elettrica; 8) Ingegneria elettronica; 9) Ingegneria gestionale; 10) Ingegneria informatica; 11) Ingegneria meccanica; 12) Ingegneria navale; 13) Ingegneria per l'ambiente e il territorio. L'accesso ai corsi di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. 1.2. Ad eccezione dei corsi di laurea in ingegneria gestionale e ingegneria per l'ambiente e il territorio aventi caratteristiche intersettoriali, tutti gli altri corsi di laurea afferiscono a uno dei tre seguenti settori corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali: a) settore civile - Corsi di laurea in ingegneria civile, ingegneria edile; b) settore dell'informazione - Corsi di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria elettronica e ingegneria informatica; c) settore industriale - Corsi di laurea in ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria navale. 1.3. Allo scopo di permettere l'approfondimento in un particolare campo di competenze sia di tipo metodologico sia di tecniche progettuali, realizzative e di gestione, i corsi di laurea sono articolati negli indirizzi sottoriportati: a) corso di laurea in ingegneria civile, indirizzi: geotecnica, idraulica, strutture, trasporti; b) corso di laurea in ingegneria elettrica, indirizzi: automazione industriale, energia; c) corso di laurea in ingegneria meccanica, indirizzi: automazione industriale e robotica, costruzioni, energia, produzione, veicoli terrestri; d) corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, indirizzi: ambiente, difesa del suolo, pianificazione e gestione territoriale. Per tutti gli altri corsi la specificazione e l'indicazione degli indirizzi sara' individuata secondo le modalita' indicate nella tab. XXIX di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1995. Inoltre i corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea. 1.4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di "dottore in ingegneria . .. " con la specializzazione del corso di laurea seguito. 1.5. Per ogni corso di laurea non puo' essere costituito piu' di un consiglio, indipendentemente dal numero degli indirizzi e orientamenti. 1.6. Obiettivo generale di ciascun corso di studio e' quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire le attivita' connesse con la ricerca e la progettazione, e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Si richiede, pertanto, una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche, sia per quelle ingegneristiche, unitamente ad una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.