IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il proprio atto 17 ottobre 1996 recante disposizioni  per  la
stampa  e  l'emittenza  radiotelevisiva relative alla campagna per le
elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione  siciliana
fissate per il giorno 1 dicembre 1996;
  Considerato che l'atto anzidetto e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 243 del 22 ottobre 1996, onde
non e' stato possibile rispettare il termine stabilito  nell'art.  2,
commi  1  e  2,  per  i comunicati preventivi dovuti dagli editori di
giornali quotidiani e periodici e dai soggetti che svolgono attivita'
radiotelevisive;
                              Dispone:
  Il termine di dieci giorni stabilito nell'art.  2,  commi  1  e  2,
dell'atto  17 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 243 del 22 ottobre 1996, e' sostituito con  il
termine di due giorni.
   Roma, 29 ottobre 1996
                                                 Il Garante: CASAVOLA