IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio atto 17 ottobre 1996 recante disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali della regione siciliana fissate per il giorno 1 dicembre 1996; Considerato che l'atto anzidetto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 22 ottobre 1996, onde non e' stato possibile rispettare il termine stabilito nell'art. 2, commi 1 e 2, per i comunicati preventivi dovuti dagli editori di giornali quotidiani e periodici e dai soggetti che svolgono attivita' radiotelevisive; Dispone: Il termine di dieci giorni stabilito nell'art. 2, commi 1 e 2, dell'atto 17 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 22 ottobre 1996, e' sostituito con il termine di due giorni. Roma, 29 ottobre 1996 Il Garante: CASAVOLA