IL MINISTRO DELLE FINANZE
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600, recante disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
   Visto  l'articolo  8,  primo  comma,  primo  periodo  del suddetto
decreto  presidenziale,  in  base  al  quale  le dichiarazioni devono
essere  redatte,  a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli
approvati con decreto del Ministro delle finanze;
   Visto  l'articolo 8, primo comma, secondo periodo, che fissa al 31
ottobre  il  termine  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale del
decreto   di   approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  di  cui
all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
   Visti  i  commi  da 10 e 24 dell'articolo 78 della citata legge 30
dicembre  1991,  n.  413,  che  disciplinano  le modalita' che devono
essere  osservate  dai  datori  di  lavoro,  dagli  enti  erogati  di
trattamenti  pensionistici  e  dai  centri  di assistenza fiscale per
consentire  l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi
ai  lavoratori  dipendenti  e  ai  pensionati che intendono avvalersi
della loro assistenza;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n.  395,  con  il quale e' stato approvato il regolamento concernente
l'assistenza  fiscale  ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte
dei  sostituti  d'imposta  e  dei  centri  autorizzati  di assistenza
fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge
30 dicembre 1991, n. 413;
   Visto  l'articolo  5  del  decreto-legge  31  maggio 1994, n. 330,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 luglio 1994, n. 473,
che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, all'articolo 78 della
menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992;
   Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa
dei  modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica,
delle dichiarazioni;
   Attesa  la  opportunita'  di  autorizzare  la  riproduzione  e  la
contemporanea   compilazione   dei  modelli  mediante  l'utilizzo  di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
   garantiscano  la  chiarezza  e  l'intelligibilita' dei modelli nel
   tempo;
Ritenuta inoltre l'opportunita' di stabilire il contenuto e le
caratteristiche   tecniche   dei  supporti  magnetici  relativi  alle
comunicazioni  previste  dal comma 2 dell'articolo 15 del regolamento
sopra  indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di
cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 15 e alla indicazione
dei  dati relativi alle dichiarazioni dei redditi nella dichiarazione
dei sostituti d'imposta;
   Ritenuta   infine  l'opportunita'  di  fornire  gli  schemi  della
modulistica  relativa  agli altri adempimenti connessi all'assistenza
fiscale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.  Sono  approvati  gli  annessi  modelli 730 base, 730-1, 730-2,
730-3,  730-4, 730-5, 730-6 e della busta per la consegna del modello
730-1  (allegato  A), concernenti la dichiarazione unica agli effetti
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche e del contributo al
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  le  comunicazioni  relative
all'assistenza  fiscale  da  prestare  nell'anno  1997  ai lavoratori
dipendenti e pensionati.
   2.  Per  la  comunicazione  dei  dati  di  cui  al  modello  730-4
effettuata  mediante  supporti  magnetici debbono essere osservate le
specifiche tecniche stabilite nell'allegato B.
   3.  Il  modello  730-5,  da utilizzare per la consegna del modello
730-4  realizzato  su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere
prodotto  in  duplice  copia  e  puo'  essere  costituito anche da un
tabulato  a  stampa, purche' contenente tutte le indicazioni previste
dal modello stesso.
   4. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero
e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).