IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto l'articolo 8, primo comma, primo periodo del suddetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullita', su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto l'articolo 8, primo comma, secondo periodo, che fissa al 31 ottobre il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visti i commi da 10 e 24 dell'articolo 78 della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplinano le modalita' che devono essere osservate dai datori di lavoro, dagli enti erogati di trattamenti pensionistici e dai centri di assistenza fiscale per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stato approvato il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge 30 dicembre 1991, n. 413; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ha introdotto modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 78 della menzionata legge n. 413 del 1991 ed al predetto regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1992; Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni; Attesa la opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli nel tempo; Ritenuta inoltre l'opportunita' di stabilire il contenuto e le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici relativi alle comunicazioni previste dal comma 2 dell'articolo 15 del regolamento sopra indicato, alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo 15 e alla indicazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi nella dichiarazione dei sostituti d'imposta; Ritenuta infine l'opportunita' di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza fiscale; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 730-6 e della busta per la consegna del modello 730-1 (allegato A), concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del contributo al Servizio sanitario nazionale, nonche' le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1997 ai lavoratori dipendenti e pensionati. 2. Per la comunicazione dei dati di cui al modello 730-4 effettuata mediante supporti magnetici debbono essere osservate le specifiche tecniche stabilite nell'allegato B. 3. Il modello 730-5, da utilizzare per la consegna del modello 730-4 realizzato su supporto cartaceo oppure magnetico, deve essere prodotto in duplice copia e puo' essere costituito anche da un tabulato a stampa, purche' contenente tutte le indicazioni previste dal modello stesso. 4. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (pantone n. 347U).