AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 luglio 1996, n. 366".
Il  D.L.  n.  366/1996,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo comunicato e' stato pubblicato nella ((
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 211 del 9 settembre 1996).
                               Art. 1.
                      Proroga termini tributari
  1. Nei confronti delle persone fisiche domiciliate o residenti  nei
comuni  delle  province  di  Lucca  e  Massa  Carrara,  nonche' delle
province di Udine e Pordenone interessati  dagli  eventi  alluvionali
del  19 e 22 giugno 1996, individuati rispettivamente dalle ordinanze
del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2449
del 25 giugno 1996 e n. 2451 del 27 giugno  1996,  le  quali  abbiano
subito, in conseguenza di detti eventi, rilevanti danni, sono sospesi
((  fino  al  30 giugno 1997 )) , a decorrere dalla data in cui si e'
verificato l'evento,  i  termini  relativi  agli  adempimenti  ed  ai
versamenti  tributari,  nonche' ai connessi adempimenti civilistici e
amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate  aventi  natura
patrimoniale  ed  assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e
ad enti pubblici anche locali, salvo quanto disposto dal comma 4.
  2. Nei confronti  dei  soggetti,  diversi  dalle  persone  fisiche,
aventi  sede  nei  comuni  individuati  ai  sensi  del comma 1, e dei
soggetti, comprese  le  persone  fisiche,  aventi  residenza  o  sede
altrove,  i quali svolgono nei predetti comuni la propria attivita' o
possiedono immobili ivi ubicati, si  applicano  le  disposizioni  del
comma  1,  a  condizione  che  i  medesimi  soggetti  abbiano  subito
rilevanti  danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in
via esclusiva alle attivita' stesse o agli immobili  danneggiati.  La
sospensione  non  si  applica  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'
bancaria o assicurativa.
  3. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 1 e 2
i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.
  4. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi  sede  nei  comuni
indicati  ai sensi del comma 1 e dei soggetti residenti o aventi sede
operativa  altrove  che  svolgono  nei  predetti  comuni  la  propria
attivita', a condizione che abbiano subito rilevanti danni, i termini
di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3 del decreto-legge
29  giugno  1996, n. 342, fissati al 31 luglio 1996 ed al 5 settembre
1996, sono rispettivamente differiti al  1  ottobre  1996  ed  al  15
ottobre 1996.
  5.  I termini per gli adempimenti e per i versamenti, in materia di
tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui  al
presente articolo, sono prorogati al (( 30 giugno 1997 )) .
  6.  Nei  confronti dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, i termini
per l'accertamento e la riscossione relativi ai  tributi  diretti  ed
indiretti,  che  scadono nel periodo di sospensione sono prorogati ((
fino al 30 giugno 1997 )) .
  7. Per i soggetti di cui ai  commi  1  e  2  gli  adempimenti  e  i
versamenti  disposti  dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 35 e
74, quarto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  nonche'  dell'articolo  22  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui  termini
sono sospesi, devono essere eseguiti entro il 30 novembre 1996.
  8.  I  termini  per  la  presentazione delle dichiarazioni previste
dagli articoli 9, 10 e 11 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  600  del  1973,  nonche'  i  termini  per  i relativi
versamenti, in scadenza nel periodo di sospensione, sono prorogati al
(( 30 giugno 1997 )) .
  9. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria  indicate
nel    presente   articolo   e'   subordinata   alla   presentazione,
all'Amministrazione competente, di certificazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:
    a) la residenza, il domicilio o la sede, alla data in cui si sono
verificati gli eventi alluvionali, in uno  dei  comuni  indicati  nel
comma  1,  ovvero  lo  svolgimento  nello stesso comune della propria
attivita', ovvero la proprieta' o il possesso di immobili;
    b) un rilevante danno, conseguente ai predetti  eventi.  La  sola
effettiva  sussistenza del danno e' attestata dal sindaco o da un suo
delegato.
  10. Ai fini del presente articolo si  intende  rilevante  il  danno
superiore  ad  un  sesto  del  reddito  dichiarato,  per  il  periodo
d'imposta 1994, dai soggetti colpiti dagli eventi indicati nel  comma
1.  Non  si  considerano  in  ogni  caso rilevanti i danni di importo
inferiore a lire due milioni.
  11. Non si fa luogo a rimborsi o restituzioni di somme  corrisposte
nonostante la sospensione dei termini di cui al presente articolo.
  12.  I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati
ai sensi del comma 1 o che, alla data in cui si sono  verificati  gli
eventi   alluvionali  indicati  nel  medesimo  comma,  vi  svolgevano
un'attivita' per la quale erano obbligati alla tenuta delle scritture
contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto  e  che,  a  seguito  dei  predetti  eventi, hanno subito la
perdita dei documenti stessi, debbono rendere  apposita  denuncia  al
competente  ufficio  dell'imposta  sul  valore  aggiunto entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed  entro
la  stessa  data  debbono  ripristinare  la  documentazione contabile
dispersa, necessaria per  effettuare  le  annotazioni  di  legge.  La
denuncia   deve   contenere  l'elencazione  specifica  dei  documenti
contabili dispersi  e  l'attestazione  che  l'evento  alluvionale  ha
interessato  il  luogo  ove  erano  tenute  le scritture predette. Si
applica l'articolo 26 della legge 4  gennaio  1968,  n.  15.  Non  si
applicano  le  sanzioni  amministrative  e  penali  previste  per  le
violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle  scritture
contabili  nel  periodo  compreso fra la data in cui si e' verificato
l'evento alluvionale nel luogo di tenuta  e  di  conservazione  delle
scritture stesse (( ed il 6 ottobre 1996 )) .
  13.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  sono stabiliti le
modalita' e i termini per la ripresa della riscossione.
 
          Riferimenti normativi:
             -  L'ordinanza  n.  2449  del  25  giugno   1996   reca:
          "Interventi   urgenti   diretti   a  fronteggiare  i  danni
          conseguenti agli eventi alluvionali del  giorno  19  giugno
          1996  sul  territorio  delle  province  di  Lucca  e  Massa
          Carrara";
             -  L'ordinanza  n.  2451  del  27  giugno   1996   reca:
          "Interventi   urgenti   diretti   a  fronteggiare  i  danni
          conseguenti agli eventi alluvionali del  giorno  22  giugno
          1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone".
             -  Si  riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 29
          giugno 1996, n.  342,  recante:  "Misure  di  completamento
          della manovra di finanza pubblica":
             "Art.  3 (Accertamento con adesione del contribuente per
          il periodo d'imposta 1994).  -  1.  I  soggetti  che  hanno
          dichiarato  per il periodo di imposta 1994 ricavi derivanti
          dall'esercizio di attivita' di impresa, di cui all'art. 53,
          comma 1, ad esclusione di quelli indicati nella lettera c),
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, o  compensi  derivanti  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni   di  ammontare  non  superiore  a  lire  dieci
          miliardi, sono ammessi a definire  il  reddito  di  impresa
          ovvero  il  reddito  derivante  dall'esercizio  di  arti  e
          professioni sulla base dei parametri di cui al decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29 gennaio 1996,
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  15  alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  25  del 31 gennaio 1996, tenendo conto degli
          elementi,  desumibili  dalle  dichiarazioni   dei   redditi
          presentate     ovvero    dal    bilancio,    opportunamente
          riclassificati  per  l'applicazione   dei   parametri.   La
          disposizione  si applica a condizione che i predetti ricavi
          siano  di  importo   non   inferiore   all'85   per   cento
          dell'ammontare   complessivo   dei  ricavi  e  degli  altri
          componenti  positivi,  ad  esclusione   delle   plusvalenze
          diverse da quelle derivanti da immobilizzazioni finanziarie
          e  delle  sopravvenienze  attive. La definizione ha effetto
          anche per l'imposta sul valore aggiunto, da liquidare  come
          indicato  nell'art.  3,  comma 183, della legge 28 dicembre
          1995, n. 549.
             2. La definizione non e' ammessa:
               a) se, alla data del 15 novembre  1996,  ricorrono  le
          ipotesi    indicate   nell'art.   2-bis,   comma   2,   del
          decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  1994, n. 656, e
          successive modificazioni ed integrazioni;
               b)   in   caso   di   omessa    presentazione    della
          dichiarazione.
             3.   Il   contribuente   che   intende  avvalersi  della
          definizione presenta all'ufficio delle imposte  competente,
          entro  il  31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996
          se i  relativi  dati  sono  registrati  anche  su  supporto
          magnetico,  apposita istanza irretrattabile redatta secondo
          i modelli approvati con decreto del Ministro delle  finanze
          16  maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  116  del  20  maggio   1996.
          All'istanza   dei  soggetti  che  esercitano  attivita'  di
          impresa o arti e professioni  in  forma  associata  possono
          essere  allegate  le  istanze di ciascun socio o associato.
          Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
          Gazzetta Ufficiale ,  la  trattazione  delle  istanze  puo'
          essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore
          aggiunto, tenendo conto sia della qualita' dei soggetti sia
          della loro ripartizione sul territorio.
             4.   L'ufficio,   valutata  l'istanza,  la  rigetta,  se
          riscontra  cause  ostative  per  legge,  ovvero  invita  il
          contribuente  a presentarsi per redigere in contraddittorio
          l'atto di  adesione  secondo  la  procedura  stabilita  nel
          regolamento  di  attuazione  dell'art.  2-bis, comma 6, del
          decreto-legge 30 settembre 1994, n.  564,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  novembre  1994,  n.  656,
          concernente disposizioni per  l'accertamento  con  adesione
          del  contribuente, emanato con decreto del Presidente della
          Repubblica 30  aprile  1996,  n.  316.  La  definizione  si
          perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute.
             5.  Se  entro  il  30  novembre  1996  l'ufficio  non ha
          comunicato  il   rigetto   dell'istanza   o   l'invito   al
          contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione,
          il  contribuente  si  intende  definitivamente ammesso alla
          definizione. La stessa si  perfeziona  con  il  versamento,
          entro  il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da
          effettuare  in  base   alle   norme   sull'autoliquidazione
          mediante  delega  ad  un'azienda  di  credito  o tramite il
          competente concessionario della  riscossione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  ,  sono  stabilite  le  modalita'  tecniche,  la
          modulistica e i codici di versamento.
             6.  Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque
          milioni per le persone fisiche e a lire dieci  milioni  per
          gli  altri  soggetti,  le  somme  eccedenti  possono essere
          versate in due rate,  di  pari  ammontare,  rispettivamente
          entro  il  quarto  e il decimo mese dalla data dell'atto di
          adesione di cui al  comma  4,  maggiorate  degli  interessi
          legali  computati  a  decorrere dal primo giorno successivo
          alla scadenza del  termine  stabilito  per  il  versamento,
          ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997
          nel  caso  previsto  al comma 5, maggiorate degli interessi
          legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso
          versamento nei termini non  determina  l'inefficacia  della
          definizione  e  per il recupero delle somme non corrisposte
          si applicano le disposizioni dell'art. 14 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, e
          successive  modificazioni;   sono   altresi'   dovuti   una
          soprattassa  pari  al  quaranta  per  cento delle somme non
          versate e gli interessi legali.
            7. La definizione non e' soggetta ad impugnazione, non e'
          integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo  il
          potere  di  autotutela dell'amministrazione finanziaria ove
          sussistano le condizioni  ostative  indicate  al  comma  2,
          nonche'  in presenza di inesatte dichiarazioni circa i dati
          cui si riferiscono i parametri.  Non rileva ai fini  penali
          ed  extra tributari, compreso il contributo per il Servizio
          sanitario nazionale, nonche' ai fini dell'imposta  comunale
          per  l'esercizio  di imprese e di arti e professioni. Sulle
          maggiori imposte non sono dovuti interessi; le sanzioni per
          infedele  dichiarazione  sono  ridotte  ad  un  ottavo  del
          minimo,  le  sanzioni  inerenti  ad adempimenti relativi al
          periodo  d'imposta  cui  si  riferiscono  le  dichiarazioni
          definite  ed ogni altra sanzione connessa con irregolarita'
          od   omissioni   rilevabili   dalle   dichiarazioni    sono
          applicabili  nella  misura  di  un  quarto del minimo. Alla
          definizione eseguita ai  sensi  del  presente  articolo  si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi
          2-bis e 2-sexies dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre
          1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          novembre   1994,  n.  656,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni. Per le somme  riscosse  in  applicazione  del
          presente  articolo  si  rendono,  altresi',  applicabili le
          disposizioni dell'art. 4 del  citato  decreto  n.  564  del
          1994.  Il  maggiore  imponibile definito rileva ai fini dei
          contributi  previdenziali  dovuti  all'Istituto   nazionale
          della    previdenza   sociale,   determinati   secondo   le
          disposizioni  dei  commi  1-bis  e  3   dell'art.   1   del
          decreto-legge  9  agosto  1995,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.  427.  Sulle
          somme  dovute a tale titolo non sono dovuti interessi. Fino
          alla  conclusione  del  procedimento  di  cui  al  presente
          articolo  non si applicano gli articoli 8, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978,  n.
          627,  e  successive  modificazioni,  12 del decreto-legge 2
          marzo 1989, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, e
          62- ter, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427.  L'intervenuta  definizione  dell'accertamento con
          adesione  inibisce  la  possibilita'   per   l'ufficio   di
          effettuare, per lo stesso periodo d'imposta, l'accertamento
          di  cui all'art. 38, commi da quarto a settimo, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e successive modificazioni.
             8.  Ai  contribuenti  che  abbiano  dichiarato  ricavi o
          compensi di  importo  non  inferiore  a  quello  risultante
          dall'applicazione  dei parametri indicati al comma 1 non si
          applicano le disposizioni richiamate nel penultimo  periodo
          del comma 7".
             -  Gli  articoli  21,  23, 24, 25, 26 e 35 del D.P.R. n.
          633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul  valore
          aggiunto) riguardano rispettivamente: la fatturazione delle
          operazioni;    la    registrazione    delle   fatture;   la
          registrazione dei  corrispettivi;  la  registrazione  degli
          acquisti;  le  variazioni  dell'imponibile  o dell'imposta;
          l'inizio, la  variazione  e  la  cessazione  di  attivita'.
          L'art. 27 riguarda le modalita' e i termini di liquidazione
          e  di  effettuazione  dei  versamenti  mensili.  L'art.  33
          concerne  le  semplificazioni  per  i  contribuenti  minori
          relative  alle  liquidazioni  e ai versamenti (contribuenti
          che nell'anno solare precedente hanno realizzato un  volume
          di  affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire
          per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi  e
          per  gli  esercenti  arti  e professioni, ovvero di lire un
          miliardo  per  le  imprese   aventi   per   oggetto   altre
          attivita').  Il quarto comma dell'art. 74 prevede che: "Gli
          enti e le imprese che  prestano  servizi  al  pubblico  con
          caratteri  di  uniformita',  frequenza e diffusione tali da
          comportare  l'addebito  dei   corrispettivi   per   periodi
          superiori  al  mese possono essere autorizzati, con decreto
          del Ministro delle finanze,  ad  eseguire  le  liquidazioni
          periodiche  di  cui  all'art.  27  e  i relativi versamenti
          trimestralmente    anziche'    mensilmente.    La    stessa
          autorizzazione puo' essere concessa agli esercenti impianti
          di  distribuzione  di  carburante per uso di autotrazione e
          agli autotrasportatori di cose  per  conto  terzi  iscritti
          all'albo  di  cui  alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  33  per  le
          liquidazioni  ed  i versamenti trimestrali effettuati dagli
          esercenti impianti di distribuzione di carburante  per  uso
          di   autotrazione   e   dagli   autotrasportatori  iscritti
          nell'albo sopra indicato, nonche' per le liquidazioni ed  i
          versamenti  trimestrali  disposti  con decreti del Ministro
          delle finanze, emanati a norma dell'art. 73,  primo  comma,
          lettera  e),  e  del  primo  periodo del presente comma. In
          deroga a quanto  disposto  dall'art.  23,  primo  comma,  a
          decorrere  dal  1 aprile 1995, le fatture emesse in ciascun
          trimestre  solare  dagli  autotrasportatori  indicati   nel
          periodo   precedente,  possono  essere  annotate  entro  il
          trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento
          alla data di annotazione".  - Si riporta il testo dell'art.
          22   D.P.R.   29   settembre   1973,  n.     600,  recante:
          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte  sui  redditi".    "Art. 22 (Tenuta e conservazione
          delle  scritture  contabili).    -  Fermo  restando  quanto
          stabilito  dal codice civile per il libro giornale e per il
          libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri  e
          registri  da esse prescritti, le scritture contabili di cui
          ai  precedenti  articoli  ad  eccezione   delle   scritture
          ausiliarie  di  cui  alla  lettera  c)  e  alla  lettera d)
          dell'art. 14 e dei conti  individuali  di  cui  al  secondo
          comma  dell'art. 21, devono essere tenute a norma dell'art.
          2219 e numerate e bollate  a  norma  dell'art.    2215  del
          codice  stesso,  in  esenzione  dai  tributi  di bollo e di
          concessioni governative.  La  numerazione  e  la  bollatura
          possono essere eseguite anche dagli uffici del registro. Le
          registrazioni   nelle   scritture   cronologiche   e  nelle
          scritture ausiliarie di magazzino  devono  essere  eseguite
          non   oltre   sessanta  giorni.    Le  scritture  contabili
          obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre  leggi
          tributarie,  del  codice  civile o di leggi speciali devono
          essere conservate fino a  quando  non  siano  definiti  gli
          accertamenti  relativi al corrispondente periodo d'imposta,
          anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del  codice
          civile  o  da  altre  leggi  tributarie,  salvo il disposto
          dell'art. 2457 del detto  codice.  Gli  eventuali  supporti
          meccanografici,   elettronici   e  similari  devono  essere
          conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti
          non siano stati stampati  sui  libri  e  registri  previsti
          dalle  vigenti  disposizioni di legge. L'autorita' adita in
          sede contenziosa puo' limitare l'obbligo  di  conservazione
          alle   scritture   rilevanti   per   la  risoluzione  della
          controversia in corso.  Fino allo stesso termine di cui  al
          precedente  comma  devono  essere conservati ordinatamente,
          per  ciascun  affare,  gli  originali  delle  lettere,  dei
          telegrammi  e  delle  fatture  ricevuti  e  le  copie delle
          lettere e dei telegrammi spediti e  delle  fatture  emesse.
          Con  decreti  del  Ministro  per le finanze potranno essere
          determinate modalita'  semplificative  per  la  tenuta  del
          registro   dei   beni   ammortizzabili   e   del   registro
          riepilogativo  di  magazzino,   in   considerazione   delle
          caratteristiche  dei  vari  settori  di  attivita'".   - Si
          riporta il testo degli articoli  9,  10  e  11  del  citato
          D.P.R.  n. 600/1973:  "Art. 9 (Termini per la presentazione
          delle dichiarazioni).  - Le persone fisiche e le societa' o
          associazioni   di  cui  all'art.  6  devono  presentare  la
          dichiarazione tra il 1 maggio e il  30  giugno  di  ciascun
          anno per i redditi dell'anno solare precedente.  I soggetti
          all'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche tenutisi
          all'approvazione del bilancio o  del  rendiconto  entro  un
          termine  stabilito  dalla  legge  o  dall'atto  costitutivo
          devono  presentare   la   dichiarazione   entro   un   mese
          dall'approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio
          non   e'   stato   approvato   nel   termine  stabilito  la
          dichiarazione  deve  essere  presentata entro un mese dalla
          scadenza  del  termine  stesso.      Gli   altri   soggetti
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche devono
          presentare la dichiarazione entro sei mesi dalla  fine  del
          periodo  di  imposta.    I  sostituti  di imposta, anche se
          soggetti all'imposta sul reddito delle persone  giuridiche,
          devono  presentare  la dichiarazione prescritta dall'art. 7
          tra il 1 settembre e il 31 ottobre di ciascun  anno  per  i
          pagamenti   fatti   nell'anno   solare  precedente,  ovvero
          nell'ipotesi  indicata  nel  sesto   comma   dello   stesso
          articolo,  per  gli  utili  di  cui  e' stata deliberata la
          distribuzione nell'anno solare precedente.    Su  richiesta
          motivata  dei  soggetti  interessati presentata entro il 31
          maggio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti
          pubblici e privati, di cui  all'art.  2,  lettera  c),  del
          D.P.R.  29  settembre 1973, n. 598, una proroga del termine
          di cui al comma precedente non superiore a  trenta  giorni.
          Nell'ipotesi   di  cui  al  quinto  comma  dell'art.  7  la
          dichiarazione deve essere presentata  contestualmente  alla
          dichiarazione   dei   redditi  propri.    Le  dichiarazioni
          presentate entro un mese dalla scadenza  del  termine  sono
          valide  salvo il disposto del sesto comma dell'art. 46.  Le
          dichiarazioni presentate con ritardo superiore al  mese  si
          considerano  omesse  a  tutti  gli effetti ma costituiscono
          titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli
          imponibili in esse indicati e delle ritenute  indicate  dai
          sostituti  di imposta.  La dichiarazione, diversa da quella
          di cui al quarto comma,  puo'  comunque  essere  integrata,
          salvo  il  disposto  del  quinto  comma  dell'art.  54, per
          correggere   errori   o   omissioni   mediante   successiva
          dichiarazione,  redatta su stampanti approvati ai sensi del
          primo comma dell'art. 8, da presentare entro il termine per
          la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo
          di  imposta  successivo,  sempreche'  non  siano   iniziati
          accessi,  ispezioni  e  verifiche  o  la violazione non sia
          stata comunque contestata ovvero non siano stati notificati
          gli inviti e le richieste di cui all'art.  32".   "Art.  10
          (Dichiarazione  nei  casi  di  liquidazione).  - In caso di
          liquidazione di societa' o enti  soggetti  all'imposta  sul
          reddito   delle   persone   giuridiche   e  di  societa'  o
          associazioni di cui all'art.   5 del  D.P.R.  29  settembre
          1973,   n.   597,   il   liquidatore,   o  in  mancanza  il
          rappresentante legale, deve presentare entro  quattro  mesi
          dalla  data  in cui ha effetto la deliberazione di messa in
          liquidazione la dichiarazione relativa al periodo  compreso
          tra  l'inizio  del  periodo d'imposta e la data stessa.  La
          dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
          di liquidazione deve essere presentata entro  quattro  mesi
          dalla chiusura della liquidazione stessa o dal deposito del
          bilancio  finale,  se  prescritto.    Se la liquidazione si
          prolunga oltre il periodo  d'imposta  in  corso  alla  data
          indicata  nel  primo  comma,  devono essere presentate, nei
          termini stabiliti dall'art. 9,  la  dichiarazione  relativa
          alla  residua  frazione del detto periodo e quelle relative
          ad  ogni  successivo  periodo  di  imposta.    Nei  casi di
          fallimento  e  di  liquidazione  coatta  amministrativa  le
          dichiarazioni di cui al primo e secondo comma devono essere
          presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal
          curatore o  dal  commissario  liquidatore,  rispettivamente
          entro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla
          chiusura   del   fallimento  e  della  liquidazione,  e  le
          dichiarazioni  di  cui  al  terzo   comma   devono   essere
          presentate  soltanto  se vi e' stato esercizio provvisorio.
          Resta fermo, anche durante la  liquidazione,  l'obbligo  di
          presentare  le  dichiarazioni  prescritte  dal quarto comma
          dell'art.  9  nei  termini  ivi  indicati".      "Art.   11
          (Dichiarazione  nei casi di trasformazione e di fusione). -
          In caso di trasformazione  di  una  societa'  non  soggetta
          all'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  in
          societa' soggette a tale imposta, o  viceversa,  deliberata
          nel  corso  del  periodo d'imposta, deve essere presentata,
          entro  quattro  mesi  dalla  data  in  cui  ha  effetto  la
          trasformazione,  la dichiarazione relativa alla frazione di
          esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e  la
          data  stessa.    In  caso  di fusione di piu' societa' deve
          essere presentata, dalla societa' risultante dalla  fusione
          o  incorporante,  entro  quattro  mesi dalla data in cui ha
          effetto la fusione, la dichiarazione relativa alla frazione
          di esercizio delle societa' fuse o incorporate compresa tra
          l'inizio del periodo d'imposta e  la  data  stessa.    Alla
          dichiarazione  prescritta  nei  precedenti commi dev'essere
          allegato il  conto  dei  profitti  e  delle  perdite  della
          frazione  di  esercizio  cui  si  riferisce,  redatto dagli
          amministratori e sottoscritto a norma dell'art. 8.  In caso
          di scissione totale la societa' designata a norma del comma
          14 dell'art. 123-bis del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi  deve  presentare  la  dichiarazione  relativa alla
          frazione di periodo della  societa'  scissa  entro  quattro
          mesi  dalla  data  in  cui e' stata eseguita l'ultima delle
          iscrizioni prescritte dall'art.  2504  del  codice  civile,
          indipendentemente  da  eventuali effetti retroattivi.  Alla
          dichiarazione deve essere allegato un conto economico della
          frazione di periodo, redatto ai soli fini  tributari  dagli
          amministratori  e  sottoscritto  a  norma dell'art. 8.   Le
          disposizioni dei commi precedenti, in  quanto  applicabili,
          valgono  anche  nei  casi di trasformazione e di fusione di
          enti diversi dalle societa'".  - La legge 4  gennaio  1968,
          n.  15,  reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e
          sulla  legalizzazione  di  firme";  si  riporta  il   testo
          dell'art.   26:      "Art.   26  (Sanzioni  penali).  -  Le
          dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti  e  l'uso  di
          atti  falsi  nei  casi  previsti  dalla presente legge sono
          puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
          materia.    A  tali  effetti,  l'esibizione  di   un   atto
          contenente  dati  non piu' rispondenti a verita' equivale a
          uso di atto falso e le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  dei
          precedenti  articoli  2,  3,  4,  8  e  autenticate a norma
          dell'art.  20  sono  considerate  come  fatte  a   pubblico
          ufficiale.    Inoltre,  ove i reati indicati nei precedenti
          commi siano commessi per ottenere la nomina ad un  pubblico
          ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
          o  arte,  il  giudice,  nei  casi piu' gravi puo' applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione o arte.  Il pubblico ufficiale che autentica le
          sottoscrizioni  o  al quale sono esibiti gli atti ammonisce
          chi sottoscrive la dichiarazione o  esibisce  l'atto  sulla
          responsabilita'  penale cui puo' andare incontro in caso di
          dichiarazione mendace o  di  esibizione  di  atto  falso  o
          contenente  dati  non  piu'  rispondenti a verita'.   Nella
          denominazione di  atti  usata  nei  precedenti  commi  sono
          compresi   gli  atti  e  documenti  originali  e  le  copie
          autentiche contemplati dalla presente legge".