IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti gli articoli 5 e 6  della  legge  13  maggio  1983,  n.  198,
recante  l'adeguamento  alla  normativa  comunitaria della disciplina
concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e
successive modificazioni;
  Visto  l'art.  29  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.   331,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30 agosto 1993,
coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n.  427,  che
disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione
sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22  dicembre 1958, registrato alla
Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio  n.
89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959,
recante  le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi,
e successive modificazioni;
  Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla  Corte
dei  conti  il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374,
concernente   la   determinazione   delle   aliquote   d'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi;
  Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte
dei  conti  il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con  il
quale  l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato
nella misura del 10 per cento;
  Visto il decreto  ministeriale  4  luglio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  216  del  15  settembre 1994, concernente le
condizioni  e  le   modalita'   di   applicazione   dell'imposta   di
fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22  luglio  1996, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  176  del  29  luglio  1996,  concernente  la
variazione  della  tariffa di vendita al pubblico dei "Cerini S/80" e
l'iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi;
  Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di due  nuovi  tipi  di
fiammiferi  di  provenienza  comunitaria  nonche' la radiazione dalla
stessa  del  tipo  "Fiammiferone  S/50"  effettuata   dal   Consorzio
industrie fiammiferi di Roma, via delle Tre Madonne, 12;
  Vista  la  richiesta  della  variazione  del  prezzo  di vendita al
pubblico di due tipi di fiammiferi di provenienza  comunitaria,  gia'
commercializzati,  effettuata  dalla  societa' P. Erre Italia S.a.s.,
con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157;
  Viste le proposte presentate in data 25 settembre 1996 dal comitato
di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983;
  Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di
procedere all'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi  di  fiammiferi
di  provenienza comunitaria, denominati "Fiammiferone S/45" e "Cerini
S/40",  della   radiazione   dalla   stessa   del   fiammifero   tipo
"Fiammiferone  S/50"  nonche' alla variazione di prezzo di vendita al
pubblico per i fiammiferi tipo "KM Europa" e "KM Casa";
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  e' radiato dalla
tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di
fiammifero la cui vendita e' comunque consentita fino ad  esaurimento
delle scorte esistenti:
   1)  scatola  di  cartone  con  50  fiammiferi di legno paraffinati
amorfi, denominati "Fiammiferone S/50".