IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993, coordinato con la legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1959, registro n. 3 Finanze, foglio n. 89, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1986, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1986, registro n. 29 Finanze, foglio n. 374, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio e nominativi; Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1992, registro n. 37 Finanze, foglio n. 384, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi e' stato fissato nella misura del 10 per cento; Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, concernente le condizioni e le modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di provenienza comunitaria; Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, concernente la variazione della tariffa di vendita al pubblico dei "Cerini S/80" e l'iscrizione in tariffa di tre nuovi tipi di fiammiferi; Vista la richiesta di iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria nonche' la radiazione dalla stessa del tipo "Fiammiferone S/50" effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi di Roma, via delle Tre Madonne, 12; Vista la richiesta della variazione del prezzo di vendita al pubblico di due tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria, gia' commercializzati, effettuata dalla societa' P. Erre Italia S.a.s., con sede in S. Martino (Ferrara), via Penavara, 157; Viste le proposte presentate in data 25 settembre 1996 dal comitato di cui all'art. 5 della legge n. 198/1983; Riconosciuta la necessita', rappresentata dal suddetto comitato, di procedere all'iscrizione in tariffa di due nuovi tipi di fiammiferi di provenienza comunitaria, denominati "Fiammiferone S/45" e "Cerini S/40", della radiazione dalla stessa del fiammifero tipo "Fiammiferone S/50" nonche' alla variazione di prezzo di vendita al pubblico per i fiammiferi tipo "KM Europa" e "KM Casa"; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e' radiato dalla tariffa di vendita al pubblico il seguente tipo di condizionamento di fiammifero la cui vendita e' comunque consentita fino ad esaurimento delle scorte esistenti: 1) scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati "Fiammiferone S/50".