IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1994-1996; Vista la proposta formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' della Calabria relativa all'istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica, indirizzo tecnico, presso la facolta' di farmacia; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 febbraio 1996; Viste le delibere degli organi accademici di questo Ateneo relative al piano di utilizzo dei docenti; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 marzo 1996; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica prot. 833 del 15 aprile 1996; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 aprile 1996; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 74 del titolo II, sezione V, sono inseriti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica, indirizzo tecnico. Art. 75. - Nell'Universita' degli studi della Calabria e' istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica, indirizzo tecnico. Essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica. Art. 76. - La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonche' le competenze nell'organizzazione del laboratorio e nelle sue relazioni con la clinica. L'indirizzo attivato e' aperto ai laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica ed in chimica e tecnologia farmaceutiche. Art. 77. - La scuola rilascia il titolo di specialista in patologia clinica. Art. 78. - Il corso ha la durata di cinque anni. Art. 79. - Concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di farmacia, i dipartimenti farmaco biologico, biologia cellulare e il centro sanitario dell'Universita' della Calabria, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 80. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi e' determinato in numero dieci all'anno e tiene conto delle capacita' formative delle strutture di cui all'art. 76. Tabella A AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI A. Area propedeutica. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali delle tecnologie applicabili alla diagnostica di laboratorio. Settori: F01X Statistica medica, E10X Biofisica medica, E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E12X Microbiologia generale. B. Area di patologia generale. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi biologiche delle malattie della genetica e biologia molecolare delle infezioni virali e dell'integrazione del genoma virale in cellule eucariote. Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica, F04A Patologia generale, E12X Microbiologia generale. C. Area di patologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le competenze per la diagnostica di laboratorio, la citopatologia e la citodiagnostica, anche mediante l'uso di sonde molecolari. Deve inoltre acquisire le competenze nell'ambito della programmazione della sperimentazione, validazione, controllo di qualita' ed uso clinico della medicina dei trapianti e della terapia genica. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F03X Genetica medica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F06A Anatomia patologica, F07G Malattie del sangue, F07A Medicina interna, F07I Malattie infettive. D. Area di organizzazione di laboratorio. Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'organizzazione e della legislazione del laboratorio di patologia clinica. Deve acquisire altresi' i fondamenti per la sicurezza di laboratorio e dello smaltimento dei rifiuti. Settori: F04B Patologia clinica, F22B Medicina legale, F07A Medicina interna. E. Area delle tecnologie strumentali in patologia clinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire gli elementi necessari all'utilizzo ed allo sviluppo della strumentazione del laboratorio di patologia clinica ed alla sintesi di molecole utilizzabili come sonde per il riconoscimento di batteri, virus e parassiti patogeni. Settori: F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica. Tabella B STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi: preparazione (escluso il prelievo) e lettura al microscopio di 100 preparati ematologici, di cui 10 da midollo; 200 determinazioni emocromocitometriche al contatore automatico; 100 letture di sedimenti urinari al microscopio; 100 esami delle feci compresa la ricerca di parassiti; 300 dosaggi radioimmunologici; 300 dosaggi EIA, ELISA ecc.; 300 ore di pratica con analizzatore automatico multicanale; preparazione (escluso il prelievo) e lettura di 100 preparati citologici ottenuti sia per citologia esfoliativa che per agoaspirati; identificazione di patologie utilizzando sonde molecolari; analisi biotossicologiche. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico. La sede amministrativa della scuola e' il dipartimento farmaco biologico dell'Universita' della Calabria. Nello statuto dell'Universita' della Calabria sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti: DIPARTIMENTO FARMACO BIOLOGICO Art. 96. - 1) Allergologia ed immunologia clinica F07A 2) Analisi e diagnostica microbiologica e virologica E05X 3) Anatomia e istologia patologica F06A 4) Biologia applicata E13X 5) Chimica e propedeutica biochimica E05A 6) Citopatologia F04A 7) Fisiopatologia generale F04A 8) Fisiopatologia medica F07A 9) Genetica dei microrganismi E12X 10) Genetica umana F03X 11) Immunoematologia F04B 12) Malattie infettive F07I 13) Medicina legale F22B 14) Metodologia di laboratorio F04B 15) Metodologie molecolari in patologia clinica F04B 16) Microbiologia applicata E12X 17) Patologia clinica F04B 18) Patologia genetica F04A 19) Programmazione e organizzazione dei servizi sanitari F01X 20) Statistica sanitaria 21) Tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale F04B 22) Tecniche microbiologiche E12X 23) Tecnologie biomediche E10X 24) Virologia F05X Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosenza, 7 ottobre 1996 Il rettore