Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comando generale della Guardia di finanza Per opportuna conoscenza e quanto di competenza della SS.LL., si comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 4 - serie generale - e' stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, di approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche. Il suddetto provvedimento e' stato emanato al fine di ottemperare a quanto disposto dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee, la quale nella sentenza di definizione della causa C/180/89, emessa il 26 febbraio 1991, ha dichiarato che la Repubblica italiana, in materia di guide turistiche, era venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 59 del Trattato C.E.E. In particolare, com'e' noto, la legislazione italiana subordinava la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti provenienti da un altro Stato membro, per le visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso della licenza di cui all'art. 123 testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di competenza del sindaco, ex art. 19, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), rilasciabile solo a seguito dell'accertamento da parte della Regione dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione (art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217: "legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"). L'art. 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il quale ha modificato l'art. 11 della suddetta legge n. 217/1983, ha poi disposto che per l'esercizio dell'attivita' in parola "i cittadini di Stati membri delle Comunita' europee sono equiparati ai cittadini italiani". L'atto di indirizzo e coordinamento in premessa indicato, con l'art. 1 impone ora alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano di adeguare la loro legislazione in modo che il controllo dell'esercizio professionale dell'attivita' di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, sia teso ad accertare: a) "il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attivita' di guida turistica"; b) "il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente: 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa; 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attivita' di guida turistica; 3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le localita' oggetto della visita turistica; 4) il numero dei partecipanti al viaggio". Il successivo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in argomento attribuisce invece alle regioni il compito di individuare, d'intesa con le competenti sovrintendenze, i luoghi che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate, le quali - ove siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della menzionata legge n. 217/1983 - devono ottenere sempre dalle regioni il rilascio di apposita abilitazione, subordinata all'accertamento della conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche di ogni singolo luogo oggetto di visita turistica. In proposito si ritiene di dover segnalare che l'abilitazione di cui sopra potra' essere rilasciata anche a guide che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea - in virtu' della citata previsione contenuta nell'art. 11 della legge n. 428/1990, purche' ovviamente siano in possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 11 della legge n. 217/1983 e dimostrino - nei modi che verranno successivamente stabiliti con legge regionale - di avere conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei luoghi oggetto di visita. Resta ovviamente inteso che la guida turistica appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, la quale abbia ottenuto l'abilitazione di cui sopra, dovra' necessariamente munirsi anche della licenza di cui all'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui si e' detto. Si rappresenta, inoltre, che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, mentre al primo comma fissa il termine di sei mesi, dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale (1 settembre 1996), entro cui le regioni debbono assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica, al secondo comma precisa che decorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, senza che le stesse regioni abbiano provveduto ad adeguare la propria legislazione, "l'attivita' di guida turistica puo' essere svolta secondo le condizioni previste dall'art. 1 di cui gia' si e' parlato". Tale ultima circostanza, quindi, determina che le autorita' preposte al controllo, a decorrere dalla data del 1 settembre 1996, dovranno limitarsi ad accertare che la guida turistica proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, sia in possesso dei documenti in precedenza indicati, che di seguito si ripetono: a) "documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attivita' di guida turistica"; b) "documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente: 1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di provenienza dell'impresa stessa; 2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attivita' di guida turistica; 3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le localita' oggetto della visita turistica; 4) il numero dei partecipanti al viaggio". Si confida nella puntuale osservanza della presente circolare, che si prega di voler comunicare - nelle forme ritenute piu' opportune - ai comuni rientranti nell'ambito delle rispettive province. Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta. p. Il Ministro: SINISI