IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
  Ravvisata  la necessita' di disciplinare specificamente gli aspetti
relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresi' le  opportune
procedure  che  consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel
quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata  legge
n. 281/1991;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   I   cani  randagi  accalappiati  devono  essere  ricoverati  e
trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b),  per
un  periodo  non  inferiore  a  sessanta  giorni,  nei  canili di cui
all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 ed essere sottoposti,  a
cura del Servizio veterinario della Ausl competente, a:
    a)   osservazione,   controllo   sanitario   e   ai   trattamenti
profilattici previsti all'art. 2, comma  5,  della  citata  legge  n.
281/1991;
    b)  identificazione,  registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel
senso in cui l'animale ne  sia  sprovvisto;  tali  operazioni  devono
essere  effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido
o spostamento degli animali.
  2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali
possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma  1,
della legge n. 281/1991.
  3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare
gli  animali  in  esse  collocati solo a soggetti privati che offrano
garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al
comma  1  anche  ad   associazioni   protezionistiche   espressamente
riconosciute  dal  servizio  veterinario regionale ed inserite, a sua
cura, in un apposito registro.
  Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.
  4. L'affido degli animali puo' avvenire:
    a) in forma definitiva, qualora  il  proprietario  non  li  abbia
reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;
    b)  in  forma  temporanea,  prima  che  sia decorso il termine di
sessanta giorni  dall'accalappiamento,  solo  se  gli  affidatari  si
impegnano  a  restituire  gli animali ai proprietari che ne facessero
richiesta entro il termine di cui alla lettera a).