IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281; Ravvisata la necessita' di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresi' le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n. 281/1991; Decreta: Art. 1. 1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Ausl competente, a: a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991; b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali. 2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991. 3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro. Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3. 4. L'affido degli animali puo' avvenire: a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento; b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera a).