IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357,  per  l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte
dei  conti  il  18  giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il
quale sono state delegate all'on.  Sottosegretario  di  Stato  Willer
Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno
1939, n. 1497;
 Considerato   che   la   soprintendenza   archeologica  per  i  beni
ambientali, architettonici, artistici e storici del Molise  con  nota
n. 5138 del 9 marzo 1995 ha formulato una proposta di vincolo ex lege
n.  1497/1939 per l'intero territorio comunale di Pesche in provincia
di Isernia;
  Considerato che la predetta soprintendenza ha evidenziato come tale
territorio si configuri quale complesso unitario  di  cose  immobili,
contraddistinto da singolarita' geologica con prevalenza di dolomie e
di  calcari  dolomitici del trias superiore e lias inferiore, con una
fitta serie di faglie e fratture e dalla presenza di un antico  borgo
e di un castello recinto;
  Considerato  che  il  territorio  in questione presenta un notevole
interesse architettonico e paesaggistico per la  singolare  posizione
del paese su due costoni del Monte S. Marco, separati da un canalone,
organizzato  in due semipiramidi gradonate adagiate sulle pendici del
colle e culminanti una con la cattedrale ed una con il castello,  ove
le  abitazioni  si  presentano  assembrate  una  sul tetto dell'altra
ininterrottamente, senza vuoti ed il borgo e' in stretto rapporto con
la fortificazione;
  Rilevato che tutto il complesso cosi' come sopra descritto e' parte
integrante del paesaggio e ad esso si e' uniformato in una sintesi di
profonda fusione fra elementi naturali ed architettonici;
  Considerato che il suddetto complesso degrada verso l'estesa  valle
sottostante  che,  nonostante  l'errata  pianificazione  urbanistica,
evidenzia  tuttora  lembi  di  essenze  arboree  autoctone  ed   aree
destinate   alla  coltivazione  caratterizzate  da  antichi  uliveti,
frutteti, vigneti, con presenza di manufatti  rurali  e  di  muri  di
pietra  a  secco,  che  tali  presenze,  il  loro  orientamento  e la
suddivisione  dei  campi,  le  loro  estensioni,  le   modalita'   di
connessione,  sono tutti elementi da tenere in considerazione ai fini
della tutela in quanto trattasi di matrici ispiratrici  di  eventuali
nuovi insediamenti;
  Rilevato  che tale territorio ha gia' subito notevoli danni causati
da interventi non idonei (una scala ai margini del centro storico  di
enormi  proporzioni,  finalizzata  ad  accorciare  il  percorso di un
tornante e rivestita  con  paramento  di  mattoncini  rossi;  edifici
dissonanti  con il paesaggio a valle; interventi incompatibili con la
forma e i materiali costituenti il centro antico);
  Ritenuto  che  l'area  in  questione  riveste  caratteristiche   di
eccezionale   pregio  sia  per  la  posizione  che  per  la  presenza
dell'importante centro storico;
  Rilevata  pertanto  la  necessita'  e  l'urgenza di sottoporre tale
territorio ad un idoneo provvedimento di tutela che  lo  preservi  da
interventi  edilizi  che  potrebbero  modificarne  i pregevoli tratti
caratteristici;
  Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore  per  i
beni  ambientali  e architettonici del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine
alla proposta di vincolo formulata dalla soprintendenza  archeologica
e  per  i  beni  ambientali,  architettonici, artistici e storici del
Molise;
                              Decreta:
  L'intero territorio del comune di Pesche in provincia di Isernia e'
dichiarato di notevole interesse pubblico ai  sensi  della  legge  29
giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto
soggetto a tutte le disposizioni contenute nella legge  stessa  ed  a
quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.
  La   soprintendenza   archeologica   e   per   i  beni  ambientali,
architettonici, artistici e storici  del  Molise  provvedera'  a  che
copia  della  Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga
affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29  giugno
1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357,
all'albo  del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale
stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso
i competenti uffici del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente per territorio o, a  scelta  dell'interessato,  avanti  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 17 ottobre 1996
                                        Per delega del Ministro
                                  Il Sottosegretario di Stato: BORDON
Registrato dalla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 376