IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso alcuni comitati interministeriali tra cui il Comitato interministeriale dei prezzi; Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha attribuito al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni del soppresso CIP in materia di energia elettrica e di gas ed ha soppresso i comitati provinciali prezzi trasferendone le funzioni agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA); Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale si precisa che le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994 sono esercitate dal Ministro dell'industria sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'autorita' istituita con la stessa legge; Visto il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante l'"Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana conseguente alle variazioni del prezzo della materia prima", adottato in attuazione della delibera CIPE del 30 luglio 1991; Visto il provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993, recante il "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana"; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 4 agosto 1994 di aggiornamento del predetto metodo; Viste le richieste del 27 e 28 aprile 1995 delle associazioni delle aziende distributrici (ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) di adeguamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana e, la nota del 19 luglio 1996 con la quale le medesime hanno richiesto un urgente intervento di aggiornamento dei parametri economici della metodologia; Vista la nota SNAM del 6 novembre 1996 con cui viene comunicata la nuova articolazione della quota proporzionale del prezzo del metano alle aziende distributrici; Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe e ad alcune modifiche metodologiche; Decreta: Art. 1. Le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana, di competenza di ogni esercizio gas, sono determinate in conformita' al presente decreto. Ciascuna azienda distributrice provvede al calcolo delle tariffe da applicare attenendosi ai criteri ed ai valori fissati dal provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993 e dal successivo decreto ministeriale del 4 agosto 1994, cosi' come modificati dal presente decreto.