IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visti  i  decreti  legislativi  luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
347,  e  23  aprile  1946,  n.  363,  e   successive   modifiche   ed
integrazioni;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283, e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'art.  1  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, che ha
soppresso alcuni  comitati  interministeriali  tra  cui  il  Comitato
interministeriale dei prezzi;
  Visto  l'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 373, che ha attribuito  al  Ministro  dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  le funzioni del soppresso CIP in
materia di energia elettrica e di gas  ed  ha  soppresso  i  comitati
provinciali  prezzi trasferendone le funzioni agli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA);
  Visto l'art. 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel  quale  si
precisa  che  le  funzioni  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica n. 373/1994 sono esercitate  dal  Ministro  dell'industria
sino all'emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento
dell'autorita' istituita con la stessa legge;
  Visto  il provvedimento CIP n. 25 del 14 novembre 1991, riguardante
l'"Adeguamento periodico delle tariffe dei gas provenienti da  metano
e  distribuiti  a  mezzo  rete urbana conseguente alle variazioni del
prezzo della materia prima", adottato in  attuazione  della  delibera
CIPE del 30 luglio 1991;
  Visto  il  provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993, recante il
"Metodo per la determinazione e la revisione delle  tariffe  del  gas
distribuito a mezzo rete urbana";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato in data 4 agosto 1994 di aggiornamento del  predetto
metodo;
  Viste le richieste del 27 e 28 aprile 1995 delle associazioni delle
aziende  distributrici (ANIG, ASSOGAS e FEDERGASACQUA) di adeguamento
delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana e, la nota  del
19  luglio  1996  con la quale le medesime hanno richiesto un urgente
intervento   di   aggiornamento   dei   parametri   economici   della
metodologia;
  Vista  la nota SNAM del 6 novembre 1996 con cui viene comunicata la
nuova articolazione della quota proporzionale del prezzo  del  metano
alle aziende distributrici;
  Ritenuto  necessario  procedere ad un aggiornamento delle tariffe e
ad alcune modifiche metodologiche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana,  di  competenza
di  ogni  esercizio  gas, sono determinate in conformita' al presente
decreto. Ciascuna azienda distributrice  provvede  al  calcolo  delle
tariffe  da applicare attenendosi ai criteri ed ai valori fissati dal
provvedimento CIP n. 16 del 23 dicembre 1993 e dal successivo decreto
ministeriale del 4 agosto 1994, cosi' come  modificati  dal  presente
decreto.