IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,  in  materia  di
disciplina organica dell'interveno straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le modalita' e le procedure per la concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del Paese;
  Visto  in  particolare  l'art.  5,  comma  1,  del predetto decreto
ministeriale che fissa al 31 dicembre  di  ciascun  anno  il  termine
finale di presentazione delle domande di agevolazione;
  Considerato  che  nel  1997  saranno  apportate alcune modifiche ai
criteri per la concessione delle agevolazioni previste  dalla  citata
legge  n. 488/1992, tenuto anche conto delle modifiche proposte dalla
Commissione dell'Unione europea;
  Considerato altresi' che non  risultano  ancora  definite  le  aree
ammissibili,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1997, alla deroga di cui
all'art. 92.3C del trattato di Roma;
  Considerato, infine, che i documenti unici di programmazione per le
zone ob.2, periodo 1997-1999 non sono stati  ancora  approvati  dalla
Commissione dell'Unione europea e che non risulta possibile, prima di
tale  approvazione,  determinare  le  condizioni  ed  i  termini  del
cofinanziamento comunitario per i programmi  d'investimento,  oggetto
di domanda ex legge n. 488/1992, localizzati nelle predette zone;
  Ravvisata  la  necessita'  di  procedere  nel 1997, per i suesposti
motivi, ad un conseguente adeguamento  del  decreto  ministeriale  20
ottobre 1995, n. 527;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  fissare  un  termine  iniziale  di
presentazione delle domande di agevolazione nell'anno  1997  tale  da
consentire  la preventiva entrata in vigore delle citate disposizioni
modificative delle norme attuative in vigore;
  Considerato che la fissazione del termine iniziale di presentazione
delle domande  non  avra'  effetti  sull'ammissibilita'  delle  spese
sostenute  nel  1997  dalle  imprese  richiedenti,  tenuto  conto che
nell'ambito   delle   predette   modifiche   sara'   prevista   anche
l'ammissibilita'  delle spese sostenute a partire dall'anno solare di
presentazione delle domande;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'anno 1997  il  termine  iniziale  di  presentazione  delle
domande  di  agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,  n.
488, e' fissato al 1 luglio 1997.
   Roma, 20 dicembre 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI