IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo n. 101/1993 piu' volte reiterato  fino
al   decreto-legge   5   ottobre   1993,   n.  398,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  6,  della  citata  legge  n.
493/1993  che  fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove
opere pubbliche salvo  autorizzazione  del  Ministero  del  bilancio,
sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti
previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;
  Vista  la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la
metodologia  e  le  procedure  per  il  rilascio   delle   suindicate
autorizazioni e preventivo parere del CIPE;
  Vista  la nota in data 20 novembre 1996, prot. DV/2127 con la quale
il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui  sopra,  ha
trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito
favorevole o negativo;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                     Esprime il seguente parere:
  1.  I  comuni  di  cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad
utilizzare i fondi disponibili presso gli  stessi  comuni,  derivanti
dall'art.  3  del decreto legislativo n.76/1990, per gli interventi e
gli  importi  indicati  e  con  rispetto  delle  eventuali   relative
prescrizioni formulate.
  Alla   realizzazione  delle  opere  i  comuni  dovranno  provvedere
mediante  espletamento  di  gare  da  effettuarsi  con  le  procedure
previste   dalle   vigenti  normative;  comunicheranno,  inoltre,  al
Ministero del bilancio  e  della  programmazione  economica  la  data
dell'avvenuta  consegna  dei  lavori  da effettuare entro centottanta
giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministero  del
bilancio e della programmazione economica.
  Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'Ente
interessato  dovra'  darne  motivata  comunicazione  al Ministero del
bilancio e della programmazione economica e prospettare  una  diversa
utilizzazione della somma relativa.
  2.  I  comuni  di  cui  all'allegato  2  non  sono  autorizzati  ad
utilizzare i fondi di cui trattasi per  gli  interventi,  e  relativi
importi, in esso indicati.
   Roma, 9 ottobre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI