AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   I  commi  2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge di conversione cosi'
recitano:
   "2. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992,  n.  409,  19  dicembre
1992,  n.  484,  18  febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21
giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314, 19 ottobre 1993, n.  419
e  16  dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia
di lavoro portuale, nonche' dei decreti-legge 12  febbraio  1994,  n.
100,  14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 100, 14 aprile 1994,
n. 231, 21 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231,  21  giugno
1994,  n.  400,  8  agosto  1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22
dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21  aprile  1995,  n.
119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995,
n.  433,  18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio
1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno  1996,  n.  322,  e  8
agosto 1996, n. 430.
   3.  Restano  validi  gli  atti  ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi  ed  i  rapporti  giuridici  sorti
sulla  base  dei  decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio
1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.
   4. Restano validi gli atti ed  i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996,
n. 279.
   5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322,  sono
produttive  di  effetti  sino  alla  data  di  entrata  in vigore del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430".
   Nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1996  si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
 
                               Art. 1.
          Interventi urgenti a favore del settore portuale,
                     marittimo e dell'armamento
 
  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, e' integrato  di  1.000  unita'  relativamente  ai
lavoratori  ed  ai  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova  e  del
Fondo  istituti  contrattuali  lavoratori portuali in liquidazione di
cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del  1990,
e  di  ulteriori  1.000 unita' relativamente ai dipendenti degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine
del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre  1995
ed al 31 dicembre 1996.
  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e  della  navigazione,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, individua termini, criteri e  modalita',
riconoscendo  priorita',  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali,  a  coloro  che
hanno  presentato  la  domanda  e  maturato  i  requisiti entro il 31
dicembre  1992.  Con  decreto  determina  le  dotazioni  organiche  e
relative  eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali,
sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei  piani  di
esodi  predisposti  da  parte  degli  enti interessati, tenendo conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i requisiti entro il 31  dicembre  1993  e'  consentito  il  recupero
volontario   delle   marche   contributive  relative  al  periodo  di
occasionalato,  senza  onere  per  lo  Stato.  E'  fatto  divieto  di
procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
  3.  Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le
esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza
del settore, il beneficio del  pensionamento  anticipato  di  cui  al
comma  1,  e'  integrato  di  ulteriori  900  unita' relativamente ai
lavoratori e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali,  ivi
compresi  quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di Genova,
trasformati in impresa ai  sensi  dell'articolo  21  della  legge  28
gennaio  1994,  n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del
presente decreto, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita'
portuali di cui all'articolo 6 della citata legge  n.  84  del  1994,
intendendosi  i  termini  del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996
prorogati al 31 marzo 1997.
  4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni
organiche degli enti portuali e delle  aziende  dei  mezzi  meccanici
alle  effettive necessita' con riguardo anche alla costituzione delle
Autorita'  portuali,  gli  enti  portuali  e  le  aziende  dei  mezzi
meccanici  ovvero  le Autorita' portuali che agli stessi succederanno
sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire
dimissioni incentivate di personale non  posto  in  prepensionamento.
Gli  oneri  conseguenti  sono  posti  a carico dei bilanci degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero  delle  relative
Autorita'   portuali,   fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1
dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di
fine  rapporto  e non debbono comportare modifiche peggiorative delle
previsioni di bilancio 1996/1997.
  5. Le  Autorita'  portuali,  nei  limiti  delle  disponibilita'  di
bilancio  possono  prevedere  incentivi economici, sino ad un massimo
corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a  favore  dei
dipendenti  degli  enti  portuali e delle aziende dei mezzi meccanici
cui l'Autorita' portuale e' subentrata, che intendono costituirsi  in
societa'  o  cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali
di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con decreto  da  emanarsi  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, individua
termini, criteri e  modalita',  riconoscendo  priorita',  nell'ambito
delle  eccedenze  di  ciascuna  dotazione  organica delle compagnie e
gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e  maturato
i  requisiti  entro  il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  con  proprio  decreto,  determina   altresi   le
dotazioni  organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie
e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili
al funzionamento dei servizi e del  contingente  necessario,  nonche'
delle  esigenze  operative  di  ciascun  porto.  Ai  lavoratori delle
compagnie e gruppi portuali che  non  abbiano  maturato  i  requisiti
entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle
marche  contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza
onere  per  lo  Stato.  Possono  essere  ammessi   al   pensionamento
anticipato  i  soli dipendenti delle Autorita' portuali che risultino
in esubero rispetto all'organico della  segreteria  tecnico-operativa
deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge
28  gennaio  1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni
in eccedenza alle dotazioni organiche.
  7. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2,  3,  6  si  applicano  le
disposizioni   di   cui   all'articolo   3,  commi  1-bis  e  8,  del
decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi
1, 4, 5, 6, 8 e 9,  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai lavoratori e dipendenti, posti  in  pensionamento  anticipato,  e'
concesso   l'aumento  dell'anzianita'  contributiva  per  un  periodo
massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra  la
data  di  risoluzione  del  rapporto  o  di cancellazione dai ruoli e
quella di raggiungimento del sessantesimo anno  di  eta',  ovvero  al
periodo  necessario  al  compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  presente
articolo  si  applicano  i  vigenti  regimi  di  incumulabilita' e di
incompatibilita'  previsti  per  i   trattamenti   pensionistici   di
anzianita'.  Per  i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o assegni di
invalidita' a carico dell'INPS, per i quali  sussistono  i  requisiti
per   il   pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della  domanda
comporta la corresponsione di un supplemento di  pensione  secondo  i
criteri  e  le  condizioni  di  cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico del personale iscritto alla CPDEL  terra'  conto  degli
eventuali  elementi  retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto corrisposti, previo versamento volontario  dei  relativi  oneri
contributivi  da  parte  dei  lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
  8. Le disposizioni dell'articolo  11,  comma  16,  della  legge  24
dicembre  1993,  n.  537,  e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  non  si  applicano  al  personale  posto  in
pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.
  9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma  17,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano,  per
il  medesimo  periodo  1994-1996,  anche ai dipendenti delle societa'
Sidermar  di  navigazione,  Sidermar  trasporti  costieri,   Sidermar
servizi  accessori,  Almare,  Interlogistica  e  Societa' finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi  il  trattamento  di  pensione  liquidato   sulla   base
dell'anzianita'  contributiva,  aumentata di un periodo pari a quello
compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro  e  quella
del  conseguimento  del  sessantesimo  anno di eta', ovvero del minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale. Per i lavoratori  marittimi  titolari  di  pensioni  o
assegni  di  invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i
requisiti  per  il  pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della
domanda  comporta  la  corresponsione  di  un supplemento di pensione
secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.
  10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui  ai
commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del
comma  4  dell'articolo  24  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
posti a  carico  della  gestione  commissariale  del  Fondo  gestione
istituti  contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione e sono
rimborsati agli istituti previdenziali di competenza  sulla  base  di
apposita rendicontazione annuale.
  11.  L'onere  connesso  alla corresponsione del trattamento di fine
servizio delle indennita' contrattuali  e  del  trattamento  di  fine
rapporto    relativi    al   pensionamento   anticipato   a   favore,
rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti  delle  compagnie  e
gruppi   portuali,   nonche'   dei   lavoratori   dell'ex  gruppo  di
portabagagli di Olbia e di Porto Torres  gia'  in  quiescenza  e  non
ancora  liquidati  a  tale  titolo, fa carico alla gestione di cui al
comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del  Fondo  provvede,
con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n.  58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari  a  lire  91
miliardi.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1983,  n. 230, e le successive disposizioni
relative alla corresponsione delle competenze  dovute  ai  dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali  si  intendono riferite al solo
trattamento di fine rapporto. L'onere  connesso  alle  competenze  di
fine  servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei
mezzi meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al  comma
10  nell'ambito  dei  piani  triennali  di  esodo  di cui al comma 2,
limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi  meccanici  che
non  abbiano  gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale
titolo,  non  sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad   altri   oneri
finanziari.
  12.  La  gestione  commissariale  del  Fondo  di cui al comma 10 e'
autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai  gruppi  portuali,  sulla
base  di  apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del
trattamento  di  fine  servizio  maturato  al  31  gennaio  1990  dai
lavoratori  portuali  per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La
medesima gestione e' autorizzata, altresi', a rimborsare all'INPS  la
somma  di  30.705.765.778  ad  esso dovuta a titolo di maggiori oneri
connessi al pensionamento  anticipato  dei  lavoratori  e  dipendenti
delle  compagnie  portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
  13.  I  termini per la presentazione delle domande per l'attuazione
degli interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, nonche' le
sospensioni  dal  lavoro  sono  prorogati  al   31   dicembre   1996,
intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
  14.  Il  beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge 5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel  limite
di   ulteriori  1.800  unita',  ivi  compresa  la  regolazione  delle
eccedenze dell'anno 1993.   Detto beneficio, qualora  non  utilizzato
pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il
relativo  onere  e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma
10 ed e' rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.
  15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,  provvede  agli   adempimenti
contrattuali  inerenti  la  prosecuzione della Gestione della casa di
soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola  fino  al  31  dicembre
1995.  L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.
  16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e  15
sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di
cui  al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi
per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo  onere  di  lire  60
miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello
stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995  e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  17.  Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli
enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del  comma
11,  dalle  organizzazioni  portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i  redditi  di
impresa.
  18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine
servizio  e  delle  indennita' contrattuali e del trattamento di fine
rapporto   relativa   al   pensionamento   anticipato    a    favore,
rispettivamente  dei  lavoratori  e  dei dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma
10 provvede  anche  attraverso  la  contrazione  di  ulteriori  mutui
decennali con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazione, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo  3,  comma  1,
del   decreto-legge   6   aprile   1983,   n.  103,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230,  e  le  successive
disposizioni  relative alla corresponsione delle competenze dovute ai
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al
solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti  delle  autorita'
portuali  la  corresponsione  del  trattamento  di fine rapporto e' a
carico della gestione delle autorita' medesime. Le competenze di  cui
al  presente  comma,  ivi  comprese  quelle  gia'  corrisposte a tale
titolo,  non  sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad   altri   oneri
finanziari.
  19.  E'  concessa  per  il  secondo  semestre  1996,  a  favore dei
lavoratori e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali,  ivi
compresi  quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di Genova,
trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente  decreto,
la   proroga   del   beneficio   di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  13  luglio
1995,  n.  287,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unita' al cui rimborso  a
favore  dell'INPS  provvede  la  gestione commissariale sulla base di
apposita rendicontazione. Detto  beneficio,  qualora  non  utilizzato
pienamente nell'anno 1996, e' prorogato fino al 30 giugno 1997.
  20.  Il commissario liquidatore, provvede altresi', all'intervento,
valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore  dell'armamento
per   la   concessione   di  un  contributo  equivalente  all'importo
complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996
nei confronti della gente di mare,  ai  sensi  dell'articolo  23  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Detto beneficio e' previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle
condizioni di cui all'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  13
luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
  21.  Al  fine di favorire l'efficienza ed operativita' del servizio
escavazione porti, di cui all'articolo  26  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, e'
autorizzato,  anche  mediante  la  contrazione  di  mutui  secondo le
modalita' di cui al comma 11, ad effettuare  interventi  valutati  in
complessive  lire  20.000  milioni,  per  il  potenziamento dei mezzi
effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti
mezzi, nonche' per  la  ristrutturazione  dei  cantieri.  Il  gettito
derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali,
con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di
escavazione   dei  porti  marittimi  nazionali,  nonche'  il  gettito
scaturente dai canoni di autorizzazioni per  operazioni  portuali  di
cui  all'articolo  16  della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei
porti non sedi di Autorita' portuali, affluisce su apposito  capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato
di  previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
funzionamento del servizio  medesimo  di  escavazione.  Nei  casi  di
necessita'  e  di  urgenza  le risorse finanziarie di cui al presente
comma possono essere  utilizzate  anche  per  il  noleggio  di  mezzi
effossori,  a  scafo  nudo,  ovvero se necessario armati, in Italia e
all'estero.
(( 21-bis. Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni  ))
(( statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento   ))
(( del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali puo'  ))
(( essere previsto che ai fini di una maggiore produttivita' del   ))
(( servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti   ))
(( pubblici e i privati provvedano direttamente alla               ))
(( corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte  ))
(( delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro        ))
(( oggetto della convenzione.                                      ))
((    21-ter.    L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ))
(( e' sostituito dal seguente:                                     ))
  Art.   17   (Disciplina   della   fornitura   del  lavoro  portuale
temporaneo). - (( 1. In attesa dell'entrata  in  vigore  delle  norme
disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e
della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369: ))
(( a) le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita' ))
(( marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario ))
(( aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al  ))
(( fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle     ))
(( imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili  ))
(( di domanda di mano d'opera. Le Autorita' portuali o, laddove    ))
(( non istituite, le Autorita' marittime possono autorizzare una o ))
(( piu' imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della  ))
(( legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere          ))
(( prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese           ))
(( consorziate.                                                    ))
(( L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960   ))
(( puo' essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di ))
(( adeguato personale e risorse proprie con specifica              ))
(( caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle     ))
(( operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate    ))
(( dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva   ))
(( indotte dalla presente legge; ))                                ))
(( b) qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio     ))
(( volontario cui alla lettera a), ovvero qualora a detto          ))
(( consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui     ))
(( agli articoli 16, 18 e 21, le Autorita' portuali o, laddove non ))
(( istituite, le Autorita' marittime, che ravvisino l'esigenza di  ))
(( soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, ))
(( istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di  ))
(( mano d'opera. Tale Agenzia e' l'unico soggetto autorizzato a    ))
(( fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga   ))
(( alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui  ))
(( e' istituito, ed e' tenuto a fornire, ad eguali condizioni,     ))
(( l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di   ))
(( cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.            ))
(( 2. In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi,   ))
(( il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea ))
(( prestazione di mano d'opera e' fornito dalle imprese di cui     ))
(( all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei       ))
(( trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del  ))
(( lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo ))
(( 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il              ))
(( funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo     ))
(( schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei deputati e al    ))
(( Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della     ))
(( scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti       ))
(( commissioni parlamentari si esprimono nei successsivi trenta    ))
(( giorni.                                                         ))
(( 3. Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di  ))
(( mano d'opera forniti dalle societa' derivanti dalla             ))
(( trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel      ))
(( divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del    ))
(( 1960.                                                           ))
  22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati,
in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10,
ulteriori  limiti  di  impegno  decennali  di lire 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la
gestione commissariale. Al  relativo  onere  di  30.000  milioni  per
l'anno  1997  e  di  lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  anni
medesimi  dello  stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.