IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante:   "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art.  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni,  recante:  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio  1995  del
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   all'Agenzia   per  la
rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
previa   intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa  dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  il personale dipendente dalle regioni e
dagli  enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il   parere
dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria  per  il
1995),  ed  in  particolare  l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996  e  1997,  la
spesa  relativa  ai  rinnovi  contrattuali del personale dei comparti
Ministeri, aziende ed  amministrazioni  dello  Stato  ad  ordinamento
autonomo .., scuola e universita';
  Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro del comparto
"scuola" sottoscritto il 4 agosto 1995 ed in  particolare  l'art.  2,
comma  1  e  l'art. 79 del predetto contratto collettivo nazionale di
lavoro i quali prevedono rispettivamente che "il  presente  contratto
concerne  il  periodo  1  gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte
normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino fino  al  31  dicembre
1995  per  la  parte economica", e che "1. Con successivo accordo, da
stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995,  saranno  definiti
gli  istituti  e  le modalita' applicative rinviate a tale sede dalle
norme del presente CCNL. 2. L'accordo di cui al presente articolo non
potra' comportare  oneri  finanziari  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
contemplati dal presente CCNL";
  Visto  il  comma  3  dell'art.  1  del  CCNL  del comparto "scuola"
sottoscritto il 4 agosto 1995, che prevede: "con  successivo  accordo
da stipularsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente
CCNL  saranno  disciplinate:  ..  b) le specificazioni e le modalita'
applicative del presente CCNL ai capi di  istituto  ed  al  personale
docente  e  ATA  in  servizio  nelle istituzioni scolastiche italiane
all'estero in relazione alle particolari  esigenze  organizzative  di
queste.";
  Vista  la lettera prot. n. 6908 del 6 novembre 1996 (pervenuta il 7
novembre 1996), con la quale l'ARAN - in  attuazione  degli  articoli
51,  comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso,  ai
fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo
successivo concernente il personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche  italiane  all'estero, concordato il 29 ottobre 1996 - in
attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera b), del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto  del  personale  della  "scuola"
sottoscritto  in  data 4 agosto 1995 - tra l'ARAN e le confederazioni
sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e  le  organizzazioni  sindacali  di
categoria CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL e UIL-SCUOLA;
  Visto  il  "testo  concordato" in precedenza indicato, che e' stato
inviato unitamente  alla  "relazione  illustrativa"  dell'articolato,
nella quale e' precisato che: " .. il presente accordo successivo non
comporta alcun onere aggiuntivo rispetto al CCNL vigente del comparto
'scuola', ..";
  Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio, 1993,
n.  29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546  -,  il  quale
prevede  che,  ai  fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il
Governo, nei  quindici  giorni  successivi,  si  pronuncia  in  senso
positivo   o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi dei contratti collettivi  anche  decentrati  relativi  al
precedente  periodo  contrattuale  e della conformita' alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non  risulta  in
generale  in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e
del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa  intervenuta  con
il  Ministro  del  tesoro,  dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'ARAN, previa intesa  espressa  dalla  conferenza  dei  presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo
avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 21 novembre  1996,  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4  giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco
Bassanini,  e'  stato  delegato  a provvedere alla "attuazione .. del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed  integrazioni  .."  e  ad  "esercitare  ..  ogni  altra   funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  relative  a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione
pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto  legislativo  3  febbraio
1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN)   alla   sottoscrizione   dell'allegato   testo   dell'accordo
successivo concernente il personale in servizio presso le Istituzioni
scolastiche italiane all'estero, concordato il 29  ottobre  1996,  in
attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera b), del contratto collettivo
nazionale  di  lavoro  del  comparto  del  personale  della  "scuola"
sottoscritto in data 4 agosto 1995, tra l'ARAN  e  le  confederazioni
sindacali  CGIL,  CISL,  UIL,  USPPI e le organizzazioni sindacali di
categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL e UIL/SCUOLA.
  Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio
1993,  n.  29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 21 novembre 1996
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                             Il Ministro per la funzione pubblica
                                           BASSANINI
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 14