IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti Ministeri, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo .., scuola e universita'; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola" sottoscritto il 4 agosto 1995 ed in particolare l'art. 2, comma 1 e l'art. 79 del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro i quali prevedono rispettivamente che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997, per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 1994 fino fino al 31 dicembre 1995 per la parte economica", e che "1. Con successivo accordo, da stipularsi tra le parti entro il 30 novembre 1995, saranno definiti gli istituti e le modalita' applicative rinviate a tale sede dalle norme del presente CCNL. 2. L'accordo di cui al presente articolo non potra' comportare oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quelli contemplati dal presente CCNL"; Visto il comma 3 dell'art. 1 del CCNL del comparto "scuola" sottoscritto il 4 agosto 1995, che prevede: "con successivo accordo da stipularsi entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL saranno disciplinate: .. b) le specificazioni e le modalita' applicative del presente CCNL ai capi di istituto ed al personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero in relazione alle particolari esigenze organizzative di queste."; Vista la lettera prot. n. 6908 del 6 novembre 1996 (pervenuta il 7 novembre 1996), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo successivo concernente il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero, concordato il 29 ottobre 1996 - in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "scuola" sottoscritto in data 4 agosto 1995 - tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-SNS, CISL-SISM, CISL-SINASCEL e UIL-SCUOLA; Visto il "testo concordato" in precedenza indicato, che e' stato inviato unitamente alla "relazione illustrativa" dell'articolato, nella quale e' precisato che: " .. il presente accordo successivo non comporta alcun onere aggiuntivo rispetto al CCNL vigente del comparto 'scuola', .."; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio, 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 -, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 novembre 1996, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione .. del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni .." e ad "esercitare .. ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano .. 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo successivo concernente il personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane all'estero, concordato il 29 ottobre 1996, in attuazione dell'art. 1, comma 3, lettera b), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della "scuola" sottoscritto in data 4 agosto 1995, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/SNS, CISL/SISM, CISL/SINASCEL e UIL/SCUOLA. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 21 novembre 1996 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica BASSANINI Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996 Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 14