L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Vista l'istanza con la quale la Frankona Ru'ckversicherungs - Aktiengesellshaft, con sede in Monaco di Baviera (Germania), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza per l'Italia sita a Torino, via Ettore de Sonnaz n. 3 - gia' autorizzata all'esercizio della riassicurazione in tutti i rami vita indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 - l'attivita' riassicurativa in tutti i rami danni indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza; Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 19 dicembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito alla istanza sopra richiamata presentata dalla Frankona Ruckversicherungs - Aktiengesellshaft; Dispone: La Frankona Ru'ckversicherungs - Aktiengesellshaft, con sede in Monaco di Baviera (Germania), e' autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza per l'Italia sita a Torino, via Ettore de Sonnaz n. 3, l'attivita' riassicurativa in tutti i rami danni indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1996 Il presidente: MANGHETTI