L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza  sulle   assicurazioni   e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la  prevenzione  della  delinquenza  di tipo mafioso e di altre gravi
forme  di  pericolosita'  sociale  e   le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di  attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  Frankona Ru'ckversicherungs -
Aktiengesellshaft, con sede  in  Monaco  di  Baviera  (Germania),  ha
chiesto  di  essere  autorizzata  ad esercitare, per il tramite della
propria rappresentanza per l'Italia sita  a  Torino,  via  Ettore  de
Sonnaz n. 3 - gia' autorizzata
all'esercizio della riassicurazione in tutti i rami vita indicati nel
punto  A)  della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174 - l'attivita' riassicurativa in  tutti  i  rami
danni  indicati  nel  punto  A)  della tabella di cui all'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista la delibera con la  quale  il  consiglio  di  amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  19  dicembre  1996,  ritenuta  la
sussistenza dei requisiti  di  accesso  all'attivita'  riassicurativa
previsti  dalla  normativa  vigente, si e' espresso favorevolmente in
merito  alla  istanza  sopra  richiamata  presentata  dalla  Frankona
Ruckversicherungs - Aktiengesellshaft;
                              Dispone:
  La  Frankona  Ru'ckversicherungs  -  Aktiengesellshaft, con sede in
Monaco di Baviera (Germania), e' autorizzata ad  esercitare,  per  il
tramite  della propria rappresentanza per l'Italia sita a Torino, via
Ettore de Sonnaz n. 3, l'attivita' riassicurativa  in  tutti  i  rami
danni  indicati  nel  punto  A)  della tabella di cui all'allegato al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI