IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Visto il  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
  Visto, in particolare,  l'art.  2,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  il  quale  stabilisce che l'imposta
sostitutiva di cui al comma 1 del medesimo art. 2 e' applicata  dalle
banche,  dalle  societa' di intermediazione mobiliare, dalle societa'
fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti  espressamente
indicati  in  appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto
con il  Ministro  del  tesoro,  residenti  in  Italia,  che  comunque
intervengono  nella riscossione degli interessi premi ed altri frutti
ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli
di cui all'art. 1;
  Visto l'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  ai
sensi del quale le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli
di Stato possono essere svolti anche presso gli uffici postali;
  Ritenuto  che  ai  fini  dell'applicazione dell'imposta sostitutiva
sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti al sensi dell'art.
13, comma 1, della citata legge n. 537  del  1993  occorre  includere
l'Ente  Poste  italiane tra gli intermediari di cui all'art. 2, comma
2, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Ente Poste italiane, in  qualita'  di  soggetto  abilitato  ad
effettuare  le  operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di
Stato ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, e' tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva sugli interessi,
premi  ed  altri  frutti dei titoli di Stato da esso corrisposti e ad
osservare tutti gli adempimenti che il decreto legislativo  1  aprile
1996,  n.  239,  pone  a carico degli intermediari di cui all'art. 2,
comma 2, del medesimo decreto legislativo.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1996
                                            Il Ministro delle finanze
                                                      VISCO
Il Ministro del tesoro
        CIAMPI