IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Viste  le  leggi  24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287,
recanti disposizioni in materia  di  concessioni  autostradali  e  di
rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e societa' a
prevalente capitale pubblico;
  Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonche' la legge 28
marzo  1968,  n. 385, che hanno attribuito direttamente alla Societa'
Autostrade,  del  gruppo  IRI,  la  concessione  di  costruzione   ed
esercizio di una rete autostradale;
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  concernente il piano
decennale per la viabilita'  di  grande  comunicazione  e  misure  di
riassetto del settore autostradale;
  Visto  l'art.  11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda
al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione  della  garanzia
dello  Stato,  per  la  revisione  degli strumenti convenzionali e, a
decorrere  dall'anno   1994,   per   la   revisione   delle   tariffe
autostradali;
  Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra
l'altro,  ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali,
proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;
  Vista la propria delibera in data  21  settembre  1993,  pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6 ottobre 1993, n. 235, con la quale
sono state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato
art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992 ed e' stato in  particolare
precisato  che  le  tariffe  di  pedaggio autostradale debbono essere
fissate,  con  i  criteri  da  stabilire  in  via  generale  per   la
determinazione  delle  tariffe  e dei prezzi dei pubblici servizi, in
sede di  rilascio  o  revisione  della  concessione  sulla  base,  in
particolare,  del  piano finanziario da redigere in conformita' ad un
modello unificato approvato dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
concerto   con  il  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica e con il Ministro del tesoro;
  Vista la propria delibera del 7  dicembre  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale del 2 gennaio 1995, n. 1, con la quale sono state
emanate  ulteriori  direttive  per  la  revisione  delle  tariffe  di
pedaggio autostradale nelle more della definizione dei criteri per la
determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi;
  Vista la delibera dell'8 agosto 1995, con la quale questo Comitato,
nell'esprimere  il  parere  di  cui  alla  decisione  n. 172/1995 del
Consiglio di Stato, ha confermato le determinazioni di cui  al  punto
11  della citata delibera del 21 settembre 1993, come meglio definite
al punto 2.2 della delibera del 7 dicembre 1994, in ordine alla  base
su cui applicare l'aumento tariffario del 4%;
  Viste  le  proprie  determinazioni  assunte  il 20 novembre 1995 in
materia di disciplina dei  servizi  di  pubblica  utilita'  non  gia'
diversamente   regolamentati  ed  in  tema  di  determinazione  delle
relative  tariffe;  determinazioni  poi   riprodotte   con   limitate
modifiche,  nella  delibera  del  24  aprile  1996,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
  Vista la propria delibera del 21 dicembre  1995,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  47  del  26 febbraio 1996, con la quale sono
state apportate  modifiche  al  meccanismo  di  revisione  tariffaria
previsto dalla richiamata delibera del 7 dicembre 1994;
  Vista  la  propria  delibera del 27 febbraio 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio  1996,  con  la  quale  sono
stati  sospesi,  sino  al  30  giugno  1996,  gli  aumenti previsti o
conseguenti, tra l'altro, alla delibera per ultimo menzionata;
  Vista la propria delibera  dell'8  maggio  1996,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  138  del  14  giugno  1996,  concernente  la
costituzione del nucleo di consulenza per  l'attuazione  delle  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS);
  Vista  la  propria  delibera  del  26 giugno 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996,  con  la  quale  questo
Comitato,  considerati  gli andamenti effettivi dell'inflazione e dei
prezzi dei  servizi  pubblici  nel  primo  trimestre  1996,  ha  reso
operativa  la  citata  delibera  del  21 dicembre 1995, demandando al
decreto interministeriale attuativo  di  fissare  la  decorrenza  dei
relativi adeguamenti tariffari;
  Vista  la  propria  delibera  del  9 ottobre 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1996, n. 255, con la quale il  NARS
e' stato incaricato di formulare una proposta in ordine ai criteri di
determinazione   delle   modalita'   di  remunerazione  dei  capitali
investiti  soprattutto  con  riferimento  ai  comparti  autostradale,
aeroportuale ed idrico;
  Preso   atto   che   non   e'   ancora   intervenuto   il   decreto
interministeriale di cui alla delibera del 26 giugno 1996;
  Considerato che questo  Comitato,  gia'  con  la  delibera  del  21
dicembre  1995,  mirava  ad  assicurare,  in fase di prima attuazione
delle  linee  guida  per  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita',  l'adeguamento  della disciplina dettata in via transitoria
per il settore autostradale ai principi  in  quella  sede  enucleati,
tenendo peraltro conto delle specificita' del settore medesimo;
  Considerato  che,  con  l'istituzione del NARS, e' stato avviato un
processo di definizione di puntuali criteri per l'applicazione  delle
suddette  linee-guida  nei  vari  settori  in modo da pervenire ad un
progressivo passaggio a schemi regolamentari di tipo price-cap;
  Considerato che, in  particolare,  il  NARS,  nella  seduta  del  5
dicembre  1996,  ha  formulato  indicazioni  per la definizione dello
schema  regolatore  a  regime  e  per  la  revisione  delle   tariffe
autostradali per il 1997;
  Considerato  che  il  Ministro  dei lavori pubblici ha, con nota n.
12255/Gab  del  17  dicembre  1996,   fatte   proprie   le   suddette
indicazioni;
  Ritenuto   che,   come   del   resto  si  evince  dalle  precedenti
deliberazioni assunte in materia, l'analisi del costo  del  servizio,
tramite  valutazione  di  piani  finanziari,  debba  intervenire solo
all'atto  dell'instaurazione  del  rapporto  di  regolazione   o   in
occasione  di  proroghe  o  revisioni disposte a intervalli temporali
predeterminati   o   riconducibili   a   investimenti   a   carattere
straordinario  o a cause individuate a priori, lasciando al price-cap
il compito di regolazione del servizio durante il periodo intermedio;
  Ritenuto che, per il settore considerato, il passaggio  ordinato  a
schemi   regolamentari  debba  avvenire  in  due  fasi  temporalmente
distinte, concernenti rispettivamente  la  definizione  dello  schema
regolamentare,   con   proroga   della   disciplina   transitoria  di
adeguamento   delle   tariffe   limitatamente   al   1997,    e    la
predisposizione,   previa   acquisizione   dei   rilevanti   elementi
conoscitivi, delle nuove convenzioni, da adottare  con  decorrenza  1
gennaio 1998;
  Ritento   di  confermare,  per  la  fase  transitoria,  la  formula
revisionale prevista al punto 1.1  della  delibera  del  21  dicembre
1995,  ma  sostituendo  il  riferimento  al tasso di variazione medio
annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  ed  impiegati,
relativo  ai  12  mesi  dell'anno  precedente  a quello di decorrenza
dell'adeguamento  tariffario,  con  il  riferimento   al   tasso   di
inflazione programmato per l'anno considerato, in quanto suscettibile
di  indurre  comportamenti  piu'  efficienti  e  piu'  consono  ad un
principio di visione prospettica della convenzione;
  Acquisito sulla proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici
il concerto espresso in seduta dal  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica e del tesoro;
                              Delibera:
  1. Definizione dello schema regolatore a regime.
  1.1. Il piano finanziario rappresenta il supporto all'inquadramento
istituzionale   della   relazione  tra  ente  concedente  e  societa'
concessionaria.
  Il piano viene quindi presentato, al fine di consentire la verifica
del costo del servizio:
   al momento dell'instaurazione o della proroga  del  rapporto:  nel
primo  caso il piano si riferisce, come base per la proiezione futura
delle strategie di investimento, alle conoscenze esistenti economiche
e produttive del settore; mentre, in caso  di  proroga,  patrimoniale
esistente come base per detta proiezione;
   nel  corso  di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano
di investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza  di
altre  specifiche  cause  predeterminate a priori: in tale ipotesi il
piano conterra' anche elaborazioni relative agli effetti  addizionali
previsti.
  Il piano finanziario deve:
   contenere  tutte  le  informazioni  necessarie  per il calcolo del
valore attuale netto, ovvero la dimostrazione  dei  flussi  di  cassa
operativi  e  dei  costi  di realizzazione dell'investimento, nonche'
delle ipotesi relative all'evoluzione dello  scenario  nel  quale  si
collocano gli investimenti proposti;
   prevedere la remunerazione dei capitali propri investiti calcolata
con  riferimento alla media, sul quinquennio precedente, del rapporto
tra risultato operativo ed attivita' nette (ROI);
   esprimere i valori in moneta a potere d'acquisto dell'anno  a  cui
si riferisce l'ultimo bilancio disponibile della concessionaria.
  1.2.  Le  tariffe  di  pedaggio  autostradale vengono adeguate, con
decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base  della  seguente
formula:
          (delta) T < o = (delta) P - X + (beta) (delta) Q
dove:
   * (delta) T e' la variazione tariffaria ponderata;
   * (delta) P rappresenta il tasso d'inflazione programmato;
   *  X rappresenta il tasso di produttivita' attesa, da stabilire in
forma  specifica  per  ogni  singola  impresa,   tenendo   conto   di
valutazioni relative ai seguenti aspetti:
    remunerazione congrua del capitale investito;
    progetti di investimenti futuri;
    modificazioni attese della produttivita';
    variazioni   attese   della   domanda  e  quindi  sviluppo  delle
condizioni competitive dei mercati in cui l'impresa opera;
   * D Q rappresenta la  variazione  percentuale  di  un  indicatore,
anche composito, della qualita' del servizio;
   * b e' un coefficiente positivo.
  Nella  formula  precedente,  per variazione tariffaria ponderata si
intende:
---- Vedere formula a pag. 41 della G.U. ----
dove
   * pi e qi indicano rispettivamente le tariffe per chilometro  e  i
chilometri  percorsi  da  veicoli  appartenenti alla i-sima classe di
pedaggio;
   *  gli  apici  t  indicano  variabili  riferite  al   periodo   di
applicazione  della formula, mentre con t-l e' indicato il periodo di
riferimento precedente.
  1.3. La convenzione che regola la concessione deve recare contenuti
conformi alle indicazioni della delibera del 24 aprile  1996,  meglio
specificata in premessa, e deve in particolare:
   fissare  in  un  quinquennio  l'intervallo temporale fra revisioni
successive della formula riportata al punto 1 per  le  determinazioni
tariffarie;
   individuare  le  cause  e  le  modalita'  per  eventuali revisioni
straordinarie della formula di cui sopra;
   prevedere la definizione di standards  oggettivi  dei  livelli  di
servizio rispetto ai quali impegnare le societa' concessionarie;
   porre  a  carico  delle  imprese  che forniscono, oltre ai servizi
regolati dalla convenzione, anche altre attivita' in regime di libero
mercato  l'onere  di  distinguere,  mediante   appositi   schemi   di
contabilita'  analitica,  i costi ed i ricavi correlati all'attivita'
oggetto della regolazione.
  2. Tempistica per la definizione delle nuove convenzioni.
  2.1. Entro il 28 febbraio 1997 il Ministro dei lavori pubblici,  di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione economica, approvera' il modello  unificato  di  piano
finanziario  alla  stregua  dei  criteri  indicati al punto 1.1 della
presente delibera.
  2.2. Entro il 30 giugno 1997 le societa' autostradali presenteranno
i piani finanziari elaborati sulla base del modello unificato di  cui
al  punto  precedente  e  riferiti  all'intera  situazione  aziendale
reddituale e patrimoniale  esistente  come  base  per  la  proiezione
futura delle strategie di investimento.
  2.3.  Entro  il  31  dicembre  1997,  nel  rispetto delle procedure
previste  dalla  vigente  normativa,  saranno  approvati  nuovi  atti
convenzionali  con  le  societa'  concessionarie:  la  decorrenza  e'
fissata al 1 gennaio 1998.
  3. Determinazione in via transitoria delle tariffe autostradali per
il 1997.
  3.1. Le tariffe autostradali vengono adeguate, con decorrenza dal 1
gennaio 1997 o dalla diversa data stabilita nel decreto attuativo  di
cui all'art. 11, comma 2,
della  legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  sulla base della formula
riportata  al  punto  1.1  della  delibera  del  21  dicembre   1995,
modificata ed integrata come appresso.
  Il  valore di a, che rappresenta la quota dei costi di gestione che
risentono dell'andamento del costo della vita rispetto al totale  dei
costi di esercizio, viene fissato anche per l'anno 1997 nello 0,75.
  Il  coefficiente D P rappresenta il tasso di inflazione programmato
ed e' pari per il 1997 al 2,5 per cento.
  Il valore di X,  che  rappresenta  l'incremento  percentuale  annuo
della  produttivita'  attesa,  resta  fissato  nella misura dell'1,4,
indicata dalla suddetta delibera per il 1997.
  D V rappresenta la variazione percentuale del volume  di  traffico,
espresso  in  chilometri  percorsi,  intercorsa tra il periodo luglio
1995-giugno  1996  ed  il  periodo  luglio  1994-giugno  1995  ed  e'
rilevato, distintamente, per le singole societa' interessate.
  3.2.  Gli  incrementi relativi al 1997, di cui al punto precedente,
vengono applicati sulle tariffe rideterminate, a decorrere dalla data
indicata al punto precedente, sulla base della  formula  prevista  al
citato punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995 per la revisione
riferita al 1996.
  3.3.  Gli  incrementi  da  applicare  per  il  1997 alle tariffe di
pedaggio della Societa' tangenziale di Napoli  sono  calcolati  sulle
tariffe  rideterminate  ai  sensi del punto 2.2 della citata delibera
del 21 dicembre 1995 e avranno la stessa decorrenza prevista al punto
3.1. della presente delibera.
  4. Clausole finali.
  4.1. Al fine di consentire l'acquisizione dei  dati  necessari  per
l'applicazione  della  formula  revisionale di cui al punto 1.2 della
presente  delibera  il  Ministero  dei   lavori   pubblici   fornira'
indicazioni  alle  societa'  concessionarie  affinche',  a  decorrere
dall'esercizio  in  corso,  nelle  note  integrative  ai  bilanci  di
esercizio  vengano  inseriti  dati  mensili  sui  volumi di traffico,
espressi in chilometri percorsi e riferiti al traffico  pagante,  per
le varie tratte in concessione e, nell'ambito di queste, per le varie
classi  di  veicoli  (sia pesanti sia leggeri), nonche' dati analoghi
per gli anni precedenti interessati dall'applicazione  della  formula
revisionale.
  4.2.  Restano  confermati  i  contenuti  delle  precedenti delibere
adottate da questo Comitato ai sensi  dell'art.  11  della  legge  n.
498/1992, che non siano modificati dalla presente delibera.
   Roma, 20 dicembre 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 328