IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Viste le leggi 24 luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, recanti disposizioni in materia di concessioni autostradali e di rilascio della garanzia dello Stato a favore di consorzi e societa' a prevalente capitale pubblico; Visto l'art. 16 della citata legge n. 729/1961, nonche' la legge 28 marzo 1968, n. 385, che hanno attribuito direttamente alla Societa' Autostrade, del gruppo IRI, la concessione di costruzione ed esercizio di una rete autostradale; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531, concernente il piano decennale per la viabilita' di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale; Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali; Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore; Vista la propria delibera in data 21 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 1993, n. 235, con la quale sono state emanate direttive in attuazione al disposto del richiamato art. 11, comma 1, della legge n. 498/1992 ed e' stato in particolare precisato che le tariffe di pedaggio autostradale debbono essere fissate, con i criteri da stabilire in via generale per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi, in sede di rilascio o revisione della concessione sulla base, in particolare, del piano finanziario da redigere in conformita' ad un modello unificato approvato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro; Vista la propria delibera del 7 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1995, n. 1, con la quale sono state emanate ulteriori direttive per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe e dei prezzi dei pubblici servizi; Vista la delibera dell'8 agosto 1995, con la quale questo Comitato, nell'esprimere il parere di cui alla decisione n. 172/1995 del Consiglio di Stato, ha confermato le determinazioni di cui al punto 11 della citata delibera del 21 settembre 1993, come meglio definite al punto 2.2 della delibera del 7 dicembre 1994, in ordine alla base su cui applicare l'aumento tariffario del 4%; Viste le proprie determinazioni assunte il 20 novembre 1995 in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilita' non gia' diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe; determinazioni poi riprodotte con limitate modifiche, nella delibera del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996; Vista la propria delibera del 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche al meccanismo di revisione tariffaria previsto dalla richiamata delibera del 7 dicembre 1994; Vista la propria delibera del 27 febbraio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996, con la quale sono stati sospesi, sino al 30 giugno 1996, gli aumenti previsti o conseguenti, tra l'altro, alla delibera per ultimo menzionata; Vista la propria delibera dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 1996, concernente la costituzione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS); Vista la propria delibera del 26 giugno 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1996, con la quale questo Comitato, considerati gli andamenti effettivi dell'inflazione e dei prezzi dei servizi pubblici nel primo trimestre 1996, ha reso operativa la citata delibera del 21 dicembre 1995, demandando al decreto interministeriale attuativo di fissare la decorrenza dei relativi adeguamenti tariffari; Vista la propria delibera del 9 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1996, n. 255, con la quale il NARS e' stato incaricato di formulare una proposta in ordine ai criteri di determinazione delle modalita' di remunerazione dei capitali investiti soprattutto con riferimento ai comparti autostradale, aeroportuale ed idrico; Preso atto che non e' ancora intervenuto il decreto interministeriale di cui alla delibera del 26 giugno 1996; Considerato che questo Comitato, gia' con la delibera del 21 dicembre 1995, mirava ad assicurare, in fase di prima attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', l'adeguamento della disciplina dettata in via transitoria per il settore autostradale ai principi in quella sede enucleati, tenendo peraltro conto delle specificita' del settore medesimo; Considerato che, con l'istituzione del NARS, e' stato avviato un processo di definizione di puntuali criteri per l'applicazione delle suddette linee-guida nei vari settori in modo da pervenire ad un progressivo passaggio a schemi regolamentari di tipo price-cap; Considerato che, in particolare, il NARS, nella seduta del 5 dicembre 1996, ha formulato indicazioni per la definizione dello schema regolatore a regime e per la revisione delle tariffe autostradali per il 1997; Considerato che il Ministro dei lavori pubblici ha, con nota n. 12255/Gab del 17 dicembre 1996, fatte proprie le suddette indicazioni; Ritenuto che, come del resto si evince dalle precedenti deliberazioni assunte in materia, l'analisi del costo del servizio, tramite valutazione di piani finanziari, debba intervenire solo all'atto dell'instaurazione del rapporto di regolazione o in occasione di proroghe o revisioni disposte a intervalli temporali predeterminati o riconducibili a investimenti a carattere straordinario o a cause individuate a priori, lasciando al price-cap il compito di regolazione del servizio durante il periodo intermedio; Ritenuto che, per il settore considerato, il passaggio ordinato a schemi regolamentari debba avvenire in due fasi temporalmente distinte, concernenti rispettivamente la definizione dello schema regolamentare, con proroga della disciplina transitoria di adeguamento delle tariffe limitatamente al 1997, e la predisposizione, previa acquisizione dei rilevanti elementi conoscitivi, delle nuove convenzioni, da adottare con decorrenza 1 gennaio 1998; Ritento di confermare, per la fase transitoria, la formula revisionale prevista al punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995, ma sostituendo il riferimento al tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo ai 12 mesi dell'anno precedente a quello di decorrenza dell'adeguamento tariffario, con il riferimento al tasso di inflazione programmato per l'anno considerato, in quanto suscettibile di indurre comportamenti piu' efficienti e piu' consono ad un principio di visione prospettica della convenzione; Acquisito sulla proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici il concerto espresso in seduta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Delibera: 1. Definizione dello schema regolatore a regime. 1.1. Il piano finanziario rappresenta il supporto all'inquadramento istituzionale della relazione tra ente concedente e societa' concessionaria. Il piano viene quindi presentato, al fine di consentire la verifica del costo del servizio: al momento dell'instaurazione o della proroga del rapporto: nel primo caso il piano si riferisce, come base per la proiezione futura delle strategie di investimento, alle conoscenze esistenti economiche e produttive del settore; mentre, in caso di proroga, patrimoniale esistente come base per detta proiezione; nel corso di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano di investimenti che rivesta carattere straordinario o in presenza di altre specifiche cause predeterminate a priori: in tale ipotesi il piano conterra' anche elaborazioni relative agli effetti addizionali previsti. Il piano finanziario deve: contenere tutte le informazioni necessarie per il calcolo del valore attuale netto, ovvero la dimostrazione dei flussi di cassa operativi e dei costi di realizzazione dell'investimento, nonche' delle ipotesi relative all'evoluzione dello scenario nel quale si collocano gli investimenti proposti; prevedere la remunerazione dei capitali propri investiti calcolata con riferimento alla media, sul quinquennio precedente, del rapporto tra risultato operativo ed attivita' nette (ROI); esprimere i valori in moneta a potere d'acquisto dell'anno a cui si riferisce l'ultimo bilancio disponibile della concessionaria. 1.2. Le tariffe di pedaggio autostradale vengono adeguate, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base della seguente formula: (delta) T < o = (delta) P - X + (beta) (delta) Q dove: * (delta) T e' la variazione tariffaria ponderata; * (delta) P rappresenta il tasso d'inflazione programmato; * X rappresenta il tasso di produttivita' attesa, da stabilire in forma specifica per ogni singola impresa, tenendo conto di valutazioni relative ai seguenti aspetti: remunerazione congrua del capitale investito; progetti di investimenti futuri; modificazioni attese della produttivita'; variazioni attese della domanda e quindi sviluppo delle condizioni competitive dei mercati in cui l'impresa opera; * D Q rappresenta la variazione percentuale di un indicatore, anche composito, della qualita' del servizio; * b e' un coefficiente positivo. Nella formula precedente, per variazione tariffaria ponderata si intende: ---- Vedere formula a pag. 41 della G.U. ---- dove * pi e qi indicano rispettivamente le tariffe per chilometro e i chilometri percorsi da veicoli appartenenti alla i-sima classe di pedaggio; * gli apici t indicano variabili riferite al periodo di applicazione della formula, mentre con t-l e' indicato il periodo di riferimento precedente. 1.3. La convenzione che regola la concessione deve recare contenuti conformi alle indicazioni della delibera del 24 aprile 1996, meglio specificata in premessa, e deve in particolare: fissare in un quinquennio l'intervallo temporale fra revisioni successive della formula riportata al punto 1 per le determinazioni tariffarie; individuare le cause e le modalita' per eventuali revisioni straordinarie della formula di cui sopra; prevedere la definizione di standards oggettivi dei livelli di servizio rispetto ai quali impegnare le societa' concessionarie; porre a carico delle imprese che forniscono, oltre ai servizi regolati dalla convenzione, anche altre attivita' in regime di libero mercato l'onere di distinguere, mediante appositi schemi di contabilita' analitica, i costi ed i ricavi correlati all'attivita' oggetto della regolazione. 2. Tempistica per la definizione delle nuove convenzioni. 2.1. Entro il 28 febbraio 1997 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, approvera' il modello unificato di piano finanziario alla stregua dei criteri indicati al punto 1.1 della presente delibera. 2.2. Entro il 30 giugno 1997 le societa' autostradali presenteranno i piani finanziari elaborati sulla base del modello unificato di cui al punto precedente e riferiti all'intera situazione aziendale reddituale e patrimoniale esistente come base per la proiezione futura delle strategie di investimento. 2.3. Entro il 31 dicembre 1997, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa, saranno approvati nuovi atti convenzionali con le societa' concessionarie: la decorrenza e' fissata al 1 gennaio 1998. 3. Determinazione in via transitoria delle tariffe autostradali per il 1997. 3.1. Le tariffe autostradali vengono adeguate, con decorrenza dal 1 gennaio 1997 o dalla diversa data stabilita nel decreto attuativo di cui all'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, sulla base della formula riportata al punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995, modificata ed integrata come appresso. Il valore di a, che rappresenta la quota dei costi di gestione che risentono dell'andamento del costo della vita rispetto al totale dei costi di esercizio, viene fissato anche per l'anno 1997 nello 0,75. Il coefficiente D P rappresenta il tasso di inflazione programmato ed e' pari per il 1997 al 2,5 per cento. Il valore di X, che rappresenta l'incremento percentuale annuo della produttivita' attesa, resta fissato nella misura dell'1,4, indicata dalla suddetta delibera per il 1997. D V rappresenta la variazione percentuale del volume di traffico, espresso in chilometri percorsi, intercorsa tra il periodo luglio 1995-giugno 1996 ed il periodo luglio 1994-giugno 1995 ed e' rilevato, distintamente, per le singole societa' interessate. 3.2. Gli incrementi relativi al 1997, di cui al punto precedente, vengono applicati sulle tariffe rideterminate, a decorrere dalla data indicata al punto precedente, sulla base della formula prevista al citato punto 1.1 della delibera del 21 dicembre 1995 per la revisione riferita al 1996. 3.3. Gli incrementi da applicare per il 1997 alle tariffe di pedaggio della Societa' tangenziale di Napoli sono calcolati sulle tariffe rideterminate ai sensi del punto 2.2 della citata delibera del 21 dicembre 1995 e avranno la stessa decorrenza prevista al punto 3.1. della presente delibera. 4. Clausole finali. 4.1. Al fine di consentire l'acquisizione dei dati necessari per l'applicazione della formula revisionale di cui al punto 1.2 della presente delibera il Ministero dei lavori pubblici fornira' indicazioni alle societa' concessionarie affinche', a decorrere dall'esercizio in corso, nelle note integrative ai bilanci di esercizio vengano inseriti dati mensili sui volumi di traffico, espressi in chilometri percorsi e riferiti al traffico pagante, per le varie tratte in concessione e, nell'ambito di queste, per le varie classi di veicoli (sia pesanti sia leggeri), nonche' dati analoghi per gli anni precedenti interessati dall'applicazione della formula revisionale. 4.2. Restano confermati i contenuti delle precedenti delibere adottate da questo Comitato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498/1992, che non siano modificati dalla presente delibera. Roma, 20 dicembre 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 328