IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, con cui si e' stabilito il limite massimno di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1997; Visti i propri decreti in data 12 e 25 novembre, 12 dicembre 1966, con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del tesoro al portatore, delle durata di sette anni, con godimento 1 novembre 1996; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro; Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1 novembre 1996, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 8.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 12 novembre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 12 novembre 1996. In ottemperanza al disposto dell'art. 10 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, la provvigione di collocamento di cui all'art. 8 del citato decreto ministeriale del 12 novembre 1996, riconosciuta alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute e di compenso per il servizio reso, viene stabilita nella misura dello 0,40 per cento.