IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, ad effettuare operazioni
di  indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel   quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del  Tesoro,  con  l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge, in corso di pubblicazione,  recante  l'approvazione
del  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997,
con cui si e' stabilito il limite massimno di  emissione  dei  titoli
pubblici per l'anno 1997;
  Visti  i propri decreti in data 12 e 25 novembre, 12 dicembre 1966,
con i quali e' stata disposta l'emissione delle  prime  sei  tranches
dei  certificati  di credito del tesoro al portatore, delle durata di
sette anni, con godimento 1 novembre 1996;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro;
  Visto il proprio decreto del 24  febbraio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  50  del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il
secondo comma dell'art. 4, ove si prevede  che  gli  "specialisti  in
titoli  di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro  del
tesoro,  ad  appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
settima tranche dei certificati di credito del  Tesoro  al  portatore
con  godimento  1  novembre  1996,  della  durata di sette anni, fino
all'importo massimo di  nominali  lire  8.500  miliardi,  di  cui  al
decreto  ministeriale  del  12  novembre 1996, citato nelle premesse,
recante l'emissione della prima e  seconda  tranche  dei  certificati
stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto  ministeriale  12
novembre 1996.
  In  ottemperanza al disposto dell'art. 10 del decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239, la provvigione di collocamento di cui all'art. 8
del citato decreto ministeriale del 12  novembre  1996,  riconosciuta
alla  Banca  d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute e di
compenso per il servizio reso, viene  stabilita  nella  misura  dello
0,40 per cento.