IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione; Visti la legge 21 giugno 1986, n. 317 di attuazione della direttiva 83/189/CEE concernente l'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e l'art. 53 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 di attuazione della direttiva 88/182/CEE; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3; Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990 Serie generale; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 18 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 di attuazione della direttiva 89/336/CEE modificata dalla direttiva 92/31/CEE relativa alla compatibilita' elettromagnetica; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita'; Visto il regolamento recante semplificazioni del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva n. 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1a sezione del 3 ottobre 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 21 febbraio 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. I punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni sono descritti negli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento. 2. Gli allegati 1 e 2 sostituiscono gli allegati 1 e 2 al regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 febbraio 1996 Il Ministro: GAMBINO Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996 Registro n. 3 Poste, foglio n. 270 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare nonne contrarie a quelle dei regolarnenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.