IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  18  ottobre  1977,  n.  791,  di attuazione della
direttiva  n.  73/23/CEE,  relativa  alle  garanzie  di sicurezza del
materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro alcuni
limiti di tensione;
  Visti la legge 21 giugno 1986, n. 317 di attuazione della direttiva
83/189/CEE concernente l'informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni  tecniche  e l'art. 53 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 di attuazione della direttiva 88/182/CEE;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
 Visto   il   piano  regolatore  nazionale  delle  telecomunicazioni,
approvato  con  decreto  ministeriale  6  aprile 1990, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 18 aprile
1990 Serie generale;
  Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove disposizioni in
materia  di  allacciamenti e collaudi di impianti telefonici interni,
di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314 concernente il
regolamento  recante  disposizioni di attuazione della legge 18 marzo
1991,  n.  109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti
telefonici interni;
  Visto  il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476 di attuazione
della  direttiva  89/336/CEE  modificata  dalla  direttiva  92/31/CEE
relativa alla compatibilita' elettromagnetica;
  Visto   il  decreto  legislativo  29  dicembre  1992,  n.  519,  di
attuazione  della  direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle apparecchiature
terminali  di  telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento
della loro conformita';
  Visto  il  regolamento  recante semplificazioni del procedimento di
omologazione  e  certificazione  degli  apparati  e  dei  sistemi  da
impiegare  nelle  reti  pubbliche  di  telecomunicazioni, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione
della  direttiva n. 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati
dei servizi di telecomunicazioni;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio superiore tecnico delle
poste  e delle telecomunicazioni nell'adunanza della 1a sezione del 3
ottobre 1995;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 in
data 21 febbraio 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  I  punti terminali per l'accesso alle reti di telecomunicazioni
sono  descritti  negli  allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del
presente regolamento.
  2.  Gli  allegati  1  e  2  sostituiscono  gli  allegati  1  e 2 al
regolamento ministeriale 23 maggio 1992, n. 314.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 febbraio 1996
                                                 Il Ministro: GAMBINO
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
  Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1996
  Registro n. 3 Poste, foglio n. 270
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
           Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare nonne
          contrarie a quelle dei regolarnenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente dei Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.