IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in  particolare  l'art.
1, comma 5, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  stessa  legge il Governo puo' emanare disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi  adottati  ai  sensi
della medesima legge;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  174, recante
attuazione della direttiva 92/96/CEE, del Consiglio, del 10  novembre
1992, in materia di assicurazione diretta sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  175, recante
attuazione della direttiva 92/49/CEE del  Consiglio,  del  18  giugno
1992, in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione
sulla vita;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 marzo 1996;
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 1996;
  Sulla proposta del Ministri del  bilancio  e  della  programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea  e  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia  e
del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modificazioni agli articoli 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
   n. 174, e 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
 1.  All'art. 29, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, ed all'art. 30, comma 1, lettera  b),  n.  1),
del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  175, dopo le parole:
"sempre che" sono inserite le seguenti: ", nel caso di azioni,".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
             Per le direttive CEE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo determinato e per oggetti definiti.
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare   i   decreti   aventi  il  valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             - La legge 22 febbraio 1994, n. 146,  reca  disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il  1993).  L'art.  1,  comma 5, recita: "5. Entro due anni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive,
          nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi da essa
          fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
             - Il D.Lgs. n. 174/1995 reca attuazione della  direttiva
          92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita.
             -  La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 360
          del 9 dicembre 1992.
             - Il D.Lgs. n. 175/1995 reca attuazione della  direttiva
          92/49/CEE  in  materia  di  assicurazione  diretta  diversa
          dall'assicurazione sulla vita.
             - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L  228
          dell'11 agosto 1992.
 
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  D.Lgs. n. 174/1995, vedi note alle premesse.
          L'art. 29, comma 1, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita:
             "1.  Ciascuna  impresa  non  puo' investire gli attivi a
          copertura delle riserve tecniche di  cui  all'art.  24  per
          piu' del:
               a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un
          singolo terreno o fabbricato o in piu terreni o fabbricati,
          ancorche'  detenuti  tramite  societa' immobiliari, tali da
          poter essere considerati come un unico investimento;
               b) 5 per cento del loro ammontare  lordo  totale,  nei
          seguenti attivi complessivamente considerati:
               1)  azioni  e altri valori negoziabili equiparabili ad
          azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti  del  mercato
          monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che,
          nel  caso di azioni, il valore dell'investimento non superi
          il  20  per  cento  del  capitale  sociale  della  societa'
          emittente;
               2)  mutui  e prestiti concessi allo stesso mutuatario,
          considerati  globalmente,  diversi  da  quelli  erogati  ad
          un'autorita'    statale,   regionale   o   locale,   o   ad
          un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o  piu'
          Stati membri.
             Il  limite  sopra indicato puo' essere portato al 10 per
          cento se l'impresa non investe piu' del 40 per cento  delle
          riserve  tecniche  in prestiti o in titoli corrispondenti a
          emittenti ed a mutuatari nei quali investa piu' del  5  per
          cento dei suoi attivi;
               c)  10  per  cento  del loro ammontare lordo totale in
          azioni,  altri  titoli  equiparabili  ad  azioni,   od   in
          obbligazioni,  i  quali  non  siano negoziati su un mercato
          regolamentato".
             - Per il D.Lgs. n. 175/1995, vedi  note  alle  premesse.
          L'art.  30,  comma 1, come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             "1. Ciascuna impresa non puo'  investire  gli  attivi  a
          copertura delle riserve tecniche per piu' del:
               a)  10 per cento del loro ammontare lordo totale in un
          singolo  terreno  o  fabbricato  o  in   piu'   terreni   o
          fabbricati, ancorche' detenuti tramite societa' immobiliari
          sufficientemente  vicini,  tali da poter essere considerati
          come un unico investimento:
               b) 5 per cento del loro  ammontare  lordo  totale  nei
          seguenti attivi complessivamente considerati:
               1)  azioni  e altri valori negoziabili equiparabili ad
          azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del  mercato
          monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che,
          nel  caso di azioni, il valore dell'investimento non superi
          il  20  per  cento  del  capitale  sociale  della  societa'
          emittente;
               2)  mutui  e prestiti concessi allo stesso mutuatario,
          considerati  globalmente,  diversi  da  quelli  erogati  ad
          un'autorita'    statale,   regionale   o   locale,   o   da
          un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o  piu'
          Stati membri.
             Il  limite  sopra indicato puo' essere portato al 10 per
          cento se l'impresa non investe piu' del 40 per cento  delle
          riserve  tecniche  in prestiti o in titoli corrispondenti a
          emittenti ed a mutuatari nei quali investa piu' del  5  per
          cento dei suoi attivi;
               c)  10  per  cento  del loro ammontare lordo totale in
          azioni,  in  altri  titoli  equiparabili   ad   azioni   od
          obbligazioni,  i  quali  non  siano negoziati su un mercato
          regolamentato.