IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, il quale prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE, del Consiglio, del 10 novembre 1992, in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, in materia di assicurazione diretta diversa dalla assicurazione sulla vita; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 1996; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1996; Sulla proposta del Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modificazioni agli articoli 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. 1. All'art. 29, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ed all'art. 30, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo le parole: "sempre che" sono inserite le seguenti: ", nel caso di azioni,". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo determinato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e i regolamenti. - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1993). L'art. 1, comma 5, recita: "5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4". - Il D.Lgs. n. 174/1995 reca attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita. - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 360 del 9 dicembre 1992. - Il D.Lgs. n. 175/1995 reca attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. - La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992.
Note all'art. 1: - Per il D.Lgs. n. 174/1995, vedi note alle premesse. L'art. 29, comma 1, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. Ciascuna impresa non puo' investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 24 per piu' del: a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale, in un singolo terreno o fabbricato o in piu terreni o fabbricati, ancorche' detenuti tramite societa' immobiliari, tali da poter essere considerati come un unico investimento; b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale, nei seguenti attivi complessivamente considerati: 1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della societa' emittente; 2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorita' statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o piu' Stati membri. Il limite sopra indicato puo' essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe piu' del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa piu' del 5 per cento dei suoi attivi; c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, altri titoli equiparabili ad azioni, od in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato". - Per il D.Lgs. n. 175/1995, vedi note alle premesse. L'art. 30, comma 1, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "1. Ciascuna impresa non puo' investire gli attivi a copertura delle riserve tecniche per piu' del: a) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in un singolo terreno o fabbricato o in piu' terreni o fabbricati, ancorche' detenuti tramite societa' immobiliari sufficientemente vicini, tali da poter essere considerati come un unico investimento: b) 5 per cento del loro ammontare lordo totale nei seguenti attivi complessivamente considerati: 1) azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, titoli, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa, sempre che, nel caso di azioni, il valore dell'investimento non superi il 20 per cento del capitale sociale della societa' emittente; 2) mutui e prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, diversi da quelli erogati ad un'autorita' statale, regionale o locale, o da un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o piu' Stati membri. Il limite sopra indicato puo' essere portato al 10 per cento se l'impresa non investe piu' del 40 per cento delle riserve tecniche in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti ed a mutuatari nei quali investa piu' del 5 per cento dei suoi attivi; c) 10 per cento del loro ammontare lordo totale in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni od obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.