IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 7
recante  delega  al  Governo  per  la  disciplina  sanzionatoria   di
violazioni di disposizioni comunitarie; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n.  500,
recante attuazione delle direttive 91/321/CEE, della Commissione  del
14  maggio  1991,  sugli  alimenti  per  lattanti   e   alimenti   di
proseguimento e 92/52/CEE, del Consiglio del 18  giugno  1992,  sugli
alimenti  per  lattanti  e  alimenti   di   proseguimento   destinati
all'esportazione verso i Paesi terzi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 1996; 
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
i Ministri del bilancio e della programmazione  economica  incaricato
per il  coordinamento  delle  politiche  dell'Unione  europea,  della
sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
Disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE della Commissione
del 14  maggio  1991  sugli  alimenti  per  lattanti  e  alimenti  di
proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio  del  18  giugno  1992  sugli
alimenti  per  lattanti  e  alimenti   di   proseguimento   destinati
                 all'esportazioneverso Paesi terzi. 
 
  1. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 4 del  decreto
del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e'  punito  con
il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da  lire  dieci
milioni a lire sessanta milioni. 
  2. Chiunque contravviene alle disposizioni degli articoli 6, 7 e  9
del decreto del Ministro della sanita del 6 aprile 1994, n.  500,  e'
punito con il pagamento della sanzione amministrativa  pecuniaria  da
lire due milioni a lire dodici milioni. 
  3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'art. 8 del  decreto
del Ministro della sanita' del 6 aprile 1994, n. 500, e'  punito  con
il pagamento della sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  un
milione a lire sei milioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 19 marzo 1996 
 
                              SCALFARO 
    

                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri

                                  CAIANIELLO, Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia

                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della   programmazione    economica
                                  incaricato   per  il  coordinamento
                                  delle politiche dell'Unione europea

                                  GUZZANTI, Ministro della sanita'

                                  CLO',  Ministro dell'industria, del
                                  commercio e dell'artigianato

    
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             -  La  legge  n.  146/1994   reca:   "Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  legge  comunitaria
          1993". Si trascrive il testo del relativo art. 7: 
             "Art.  7  (Delega   al   Governo   per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle  norme
          comunitarie nell'ordinamento nazionale, il  Governo,  salve
          le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro  due
          anni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate
          ai sensi  della  presente  legge  in  via  regolamentare  o
          amministrativa, e di regolamenti  comunitari  vigenti  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
             2. La delega sara' esercitata  con  decreti  legislativi
          adottati a norma dell'art. 14 della legge 23  agosto  1988,
          n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,  di
          concerto  con  il  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          politiche  comunitarie  e  dei  Ministri   competenti   per
          materia,  che  si  informeranno  ai  principi   e   criteri
          direttivi di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  d),  della
          presente legge". 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo degli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 del decreto del
          Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n.  500  (Regolamento
          concernente l'attuazione delle direttive  91/321/CEE  della
          Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per  lattanti
          e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del  Consiglio  del
          18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti  e  alimenti  di
          proseguimento  destinati   all'esportazione   verso   Paesi
          terzi), e' il seguente: 
             "Art. 4 (Produzione). - 1.  Gli  alimenti  per  lattanti
          devono essere prodotti  con  le  fonti  proteiche  definite
          negli allegati al regolamento e secondo le prescrizioni  in
          essi indicate, nonche' con altri ingredienti alimentari  la
          cui idoneita' alla particolare alimentazione dei  lattanti,
          sin  dalla  nascita,  deve  essere   confermata   da   dati
          scientifici universalmente accettati. 
             2. Gli alimenti di proseguimento devono essere  prodotti
          con  le  fonti  proteiche  definite   negli   allegati   al
          regolamento e secondo le  prescrizioni  in  essi  indicate,
          nonche' con altri ingredienti alimentari la  cui  idoneita'
          alla  particolare  alimentazione  del  lattante,  dopo   il
          compimento del quarto mese di vita, sia confermata da  dati
          scientifici universalmente accettati. 
             3.  L'impiego   degli   ingredienti   alimentari   nella
          produzione degli alimenti per lattanti e degli alimenti  di
          proseguimento e' subordinato al rispetto delle prescrizioni
          riportate negli allegati I e II al regolamento. 
             4. Nella  produzione  di  alimenti  per  lattanti  e  di
          alimenti di proseguimento si possono utilizzare  unicamente
          le sostanze riportate nell'allegato III al  regolamento  al
          fine  di  soddisfare  i  requisiti  relativi   a   sostanze
          minerali, vitamine, aminoacidi e altri composti  azotati  e
          altre sostanze con un particolare scopo nutritivo. 
             5. Nella  produzione  di  alimenti  per  lattanti  e  di
          alimenti di  proseguimento  possono  essere  impiegati  gli
          additivi previsti  dal  decreto  ministeriale  14  febbraio
          1994, n. 225, e successive modificazioni, emanato ai  sensi
          degli articoli 5, lettera g), e 22 della  legge  30  aprile
          1962, n. 283. 
             6. Gli alimenti per lattanti devono essere  conformi  ai
          criteri fissati nell'allegato I al regolamento. 
             7. Gli alimenti di proseguimento devono essere  conformi
          ai criteri fissati nell'allegato II al regolamento. 
             8.  Gli  alimenti  per  lattanti  e  gli   alimenti   di
          proseguimento devono richiedere per essere  pronti  per  il
          consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua". 
             "Art.  6  (Etichettatura).  -  1.  La  denominazione  di
          vendita dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere c)
          e  d),  e',  rispettivamente,  'alimento  per  lattanti'  e
          'alimenti di proseguimento'. Tuttavia nel caso di  alimenti
          prodotti interamente  con  proteine  di  latte  vaccino  la
          denominazione e', rispettivamente, 'latte per  lattanti'  e
          'latte di proseguimento'. 
             2.  Oltre  alle   indicazioni   previste   dal   decreto
          legislativo  27  gennaio  1992,  n.  109,  e  dal   decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, l'etichettatura  degli
          alimenti per lattanti e  degli  alimenti  di  proseguimento
          deve recare le seguenti indicazioni: 
               a) per gli alimenti  per  lattanti  in  generale,  una
          precisazione indicante  che  il  prodotto  e'  idoneo  alla
          particolare alimentazione dei lattanti  sin  dalla  nascita
          quando essi non sono allattati al seno; 
               b) per gli alimenti per lattanti  non  arricchiti  con
          ferro, una dicitura indicante che, qualora il prodotto  sia
          somministrato ai soggetti di oltre quattro mesi di eta', il
          loro  fabbisogno  globale  di  ferro  va  soddistatto   con
          ulteriori fonti; 
               c) per gli alimenti  di  proseguimento,  una  dicitura
          indicante  che  il  prodotto  e'   idoneo   soltanto   alla
          particolare alimentazione dei soggetti di eta' superiore ai
          quattro  mesi  e  che  non  deve   essere   utilizzato   in
          sostituzione del latte materno nei primi  quattro  mesi  di
          vita; 
               d) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di
          proseguimento,   l'indicazione   del   valore   energetico,
          espresso in kcal e kJ,  nonche'  del  tenore  di  proteine,
          carboidrati e lipidi per 100 ml di prodotto pronto  per  il
          consumo; 
               e) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di
          proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuna
          delle sostanze minerali e  delle  vitamine  elencate  negli
          allegati I e II al presente regolamento e, se del caso, del
          contenuto medio di colina, di inositolo e di carnitina  per
          100 ml di prodotto pronto per il consumo; 
               f) per gli alimenti per lattanti e per gli alimenti di
          proseguimento,  le  istruzioni  riguardanti   la   corretta
          preparazione del prodotto e un'avvertenza sui rischi per la
          salute derivanti da una eventuale preparazione inadeguata. 
             3. L'etichettatura degli alimenti per lattanti comporta,
          inoltre, le seguenti indicazioni: 
               a)   una   dicitura   relativa    alla    superiorita'
          dell'allattamento al seno; 
               b)  una  dicitura  che  raccomandi  di  utilizzare  il
          prodotto soltanto dietro parere di persone qualificate  nel
          settore della medicina, dell'alimentazione o della farmacia
          oppure di  altre  persone  qualificate  nel  settore  della
          maternita' e dell'infanzia. 
             4. L'etichettatura degli alimenti per lattanti  e  degli
          alimenti di proseguimento non deve fornire informazioni che
          scoraggino  l'allattamento  al  seno   e   fare   esplicito
          riferimento alle diciture 'umanizzato', 'maternizzato' o ad
          espressioni analoghe; tuttavia il termine  'adattato'  puo'
          essere usato soltanto in conformita' a quanto previsto  dal
          comma 7 e dall'allegato IV, punto 1, del regolamento. 
             5. Le indicazioni  di  cui  al  comma  3  devono  essere
          precedute  dalla  dicitura  'avvertenza  importante'  o  da
          diciture equivalenti. 
             6. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non  deve
          riportare immagini di lattanti, ne' altre  illustrazioni  o
          diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto, ad
          eccezione    delle     illustrazioni     che     facilitino
          l'identificazione del prodotto e ne spieghino i  metodi  di
          preparazione prima del consumo. 
             7.  L'etichettatura   degli   alimenti   per   lattanti,
          tuttavia,  puo'   riportare   indicazioni   relative   alla
          particolare   composizione   dell'alimento   solo    quando
          ricorrano  le  condizioni  previste  nell'allegato  IV  del
          regolamento. 
             8. Le disposizioni di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5  si
          applicano   anche   alla   presentazione    dei    prodotti
          all'ambiente nel quale sono esposti per la vendita  e  alla
          pubblicita'". 
             "Art. 7 (Pubblicita' alimenti per  lattanti).  -  1.  La
          pubblicita'  degli  alimenti  per  lattanti   puo'   essere
          effettuata solo attraverso pubblicazioni  specializzate  in
          puericultura e attraverso pubblicazioni scientifiche.  Essa
          e' comunque soggetta alle condizioni previste dall'art.  6,
          commi 3, 4, 5, 6 e 7 e puo' fornire solamente  informazioni
          a carattere scientifico e concreto  che  non  facciano,  in
          ogni   caso,   intendere   o   avvalorare   la   tesi   che
          l'allattamento  artificiale  sia  superiore  o  equivalente
          all'allattamento al seno. 
             2. Non e' consentita la pubblicita' in  ogni  sua  forma
          nei punti di vendita, nonche' la distribuzione di  campioni
          ovvero il ricorso ad altri sistemi diretti a promuovere  la
          vendita degli alimenti per lattanti direttamente presso  il
          consumatore nella fase del commercio al dettaglio. 
             3. Sono comprese nella fase del commercio al  dettaglio,
          ai sensi del presente regolamento, la vendita a domicilio o
          per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione
          di  buoni  sconto,  le   vendite   speciali,   le   vendite
          promozionali e le vendite abbinate al prodotto. 
             4.  I  produttori  e  le  persone  aventi  titolo   alla
          distribuzione  degli  alimenti  per  lattanti  non   devono
          offrire al pubblico, alle donne incinte, alle  madri  e  ai
          membri  delle  famiglie,  direttamente   o   indirettamente
          attraverso  il  sistema  sanitario  ovvero  attraverso  gli
          operatori sanitari, campioni gratuiti o a  basso  prezzo  o
          altri omaggi". 
             "Art. 8 (Materiale informativo e  didattico).  -  1.  Il
          materiale informativo riguardante i  prodotti  disciplinati
          dal  presente  regolamento,  qualora  sia  destinato   alle
          gestanti e alle madri dei  lattanti  e  dei  bambini,  deve
          fornire precise informazioni su: 
               a) benefici e superiorita' dell'allattamento al seno; 
               b) allattamento materno, preparazione all'allattamento
          al seno e modalita' per assicurarne la continuazione; 
               c) eventuali conseguenze negative  per  l'allattamento
          al  seno  derivanti   dall'introduzione   dell'allattamento
          artificiale parziale; 
               d) difficile reversibilita'  della  decisione  di  non
          allattare al seno; 
               e) corretta utilizzazione degli alimenti per lattanti. 
             2. Il materiale informativo di cui al comma  1,  qualora
          contenga  informazioni  sull'impiego  degli  alimenti   per
          lattanti, non deve  riportare  alcuna  immagine  che  possa
          idealizzare l'impiego di tali alimenti  e  deve,  altresi',
          fornire informazioni su: 
               a)   conseguenze   sociali   e    finanziarie    sulla
          utilizzazione degli alimenti per lattanti; 
               b)  rischi  derivanti   alla   salute   dei   soggetti
          interessati   all'utilizzazione   non   appropriata   degli
          alimenti per lattanti. 
             3. Con decreto del Ministro della  sanita'  di  concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato, sono  regolamentate  le  modalita'  della
          diffusione di  materiale  informativo  e  didattico  e  del
          controllo   delle   informazioni   corrette   ed   adeguate
          sull'alimentazione dei lattanti e  dei  bambini,  destinate
          alle famiglie e a tutti  gli  operatori  interessati  nello
          specifico settore. 
             4. Le forniture gratuite di attrezzature,  di  materiale
          didattico  o  di   materiale   informativo,   destinate   a
          istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita  e
          alla cura del lattante, sono ammesse soltanto su  specifica
          richiesta scritta da  parte  della  direzione  sanitaria  e
          approvate  dal  competente  organo  dell'unita'   sanitaria
          locale.  Dette  attrezzature  o  materiali  possono  essere
          contrassegnati con il nome  o  ragione  sociale  o  marchio
          dell'impresa donatrice, ma non possono contenere, in nessun
          caso, riferimenti a  determinate  marche  di  alimenti  per
          lattanti. 
             5.  Le  forniture  di  alimenti  per  lattanti,   cedute
          gratuitamente o a basso prezzo a  istituzioni  o  ad  altre
          organizzazioni preposte  alla  nascita  ed  alla  cura  del
          lattante, sono ammesse soltanto su  richiesta  scritta  del
          responsabile sanitario della istituzione o organizzazione e
          a condizione che  siano  destinate  ad  uso  esclusivamente
          interno  in   confezioni   appositamente   predisposte   ed
          etichettate e limitate ai lattanti alimentati  con  formule
          per lattanti e soltanto per il periodo di degenza". 
             "Art. 9 (Esportazione). - 1. I prodotti di cui  all'art.
          2, comma 1, lettere c)  e  d),  destinati  all'esportazione
          verso Paesi terzi devono essere conformi, fatta salva  ogni
          diversa disciplina o disposizione particolare stabilita dal
          Paese importatore, a quanto previsto: 
               a) dagli articoli 4, 5 e  10  del  regolamento  oppure
          dalle norme del Codex Alimentarius 'Codex STAN  72/1981'  e
          'Codex STAN 156/1987'; 
               b)  dall'art.  6,  commi  2,  3,  4,  5,  6  e  7  del
          regolamento; 
               c) dagli articoli 3, comma 1, lettera  b),  e  13  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 
             2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 6,  commi
          2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento si applicano  anche  alla
          presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso
          Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda  la  forma,
          l'aspetto, l'imballaggio e i materiali  di  confezionamento
          usati".