IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985,
n.  759,  il  quale  ha  aggiunto gli articoli 14 e 15 al decreto del
Presidente   della   Repubblica   21  maggio  1981,  n.  322,  e,  in
particolare,  il comma 2 del predetto art. 14, che prevede che per la
disciplina   del  servizio  di  informatica  giuridica  sono  emanate
apposite  norme  con  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con quello del tesoro;
  Visto  il  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro del tesoro, del 21 maggio 1987, n. 224;
  Visto  il  decreto  del Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con  il  Ministro  del  tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990;
  Attesa  la necessita' di ridisciplinare la fruizione da parte degli
esercenti   le   professioni   legali  del  servizio  di  informatica
giuridica,  attraverso  i terminali degli uffici giudiziari collegati
con  il  Centro  elettronico di documentazione della Corte suprema di
cassazione,  nonche'  di  emendare le norme di esecuzione dell'art. 1
del  decreto  del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322,
modificato  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 28 novembre
1985,  n.  759,  concernente  le  modalita'  di  accesso  al predetto
servizio di informatica giuridica;
  Visto  l'art.  17,  comma  3,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 23 febbraio 1995;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 2255 del 14 luglio 1995);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

  L'art.  1  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e giustizia, di
concerto  con il Ministro del tesoro, del 2 novembre 1990, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, e' sostituito
dal seguente:
  "Gli  avvocati,  i  procuratori  legali,  i  praticanti procuratori
legali,  i  notai,  i  dottori  commercialisti,  gli  ingegneri,  gli
architetti,  i dottori in agraria, i ragionieri, i geometri, i periti
edili,  i  periti  commerciali,  gli  agronomi,  i  periti  agrari, i
consulenti  del  lavoro,  iscritti nei rispettivi albi professionali,
nonche'  i  dipendenti delle amministrazioni e degli enti pubblici di
cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
21  maggio  1981, n. 322, come modificato e integrato dal decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 novembre 1985, n. 759, sono ammessi,
previa istanza, ad usufruire del servizio di informatica giuridica ai
sensi dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, 2
          novembre 1990, e' il seguente:
             "Gli  avvocati,  i  procuratori  legali,  i   praticanti
          procuratori  legali, i dottori commercialisti, iscritti nei
          rispettivi albi professionali, i notai nonche' i dipendenti
          delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art.
          15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
          maggio 1981, n.  322,  sono  ammessi,  previa  istanza,  ad
          usufruire  del  servizio  di informatica giuridica ai sensi
          dell'art. 14 dello stesso decreto presidenziale".
             -  Si  riportano  i  testi  dell'art.  15,  comma  1,  e
          dell'art.  14  aggiunti  al  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  21  maggio  1981,  n.  322,  dal  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  28  novembre  1985,  n. 759,
          nonche' quello dei citati articoli  11  e  4  dello  stesso
          decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1981:
             "Art.  15.  -  Le disposizioni dell'art. 14 si applicano
          anche nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni  e
          degli  enti  pubblici di cui alle categorie A e B dell'art.
          4, i quali accedono al servizio di informatica per  ragioni
          inerenti al loro ufficio".
             "Art.  14.  -  Gli  esercenti le professioni legali sono
          ammessi ad usufruire del servizio di informatica  giuridica
          attraverso  i  terminali  degli uffici giudiziari collegati
          con il centro elettronico di documentazione, osservando  le
          modalita'   stabilite   dai  capi  degli  uffici  e  dietro
          corresponsione della somma di lire  duemilacinquecento,  il
          corrispettivo  di  ogni  ricerca  che  comporti  fino ad un
          massimo di cinque minuti di collegamento e/o 4000 caratteri
          in output.
             Per la  disciplina  di  tale  servizio  saranno  emanate
          apposite  norme  con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia di concerto con quello del tesoro,  che  fissera'
          anche  la  data  di attivazione del servizio medesimo, fino
          alla  quale  resta  fermo  il  servizio  gratuito  per   le
          categorie professionali che gia' ne fruiscono.
             Gli esercenti le professioni legali sono anche ammessi a
          frequentare  i  corsi  di  addestramento e di aggiornamento
          organizzati dal centro elettronico di documentazione  della
          Cassazione  e  sono  tenuti  al  preventivo  pagamento, per
          ciascun corso, a titolo di rimborso spese, della  somma  di
          lire  centomila da versare con le modalita' di cui all'art.
          11,  comma quarto. Tale misura potra' essere revisionata in
          relazione agli eventuali  maggiori  costi,  sempre  con  la
          forma del decreto ministeriale di cui all'art. 11".
             "Art.  11.  -  1.  L'utente e' tenuto a corrispondere un
          canone annuo che, per ogni  singola  categoria  di  cui  al
          precedente  art.  4  del  presente  regolamento,  e'  cosi'
          determinato:
              lire un milione, se appartiene alla categoria A;
              lire  un  milionecinquecentomila,  se  appartiene  alla
          categoria B;
              lire due milioni, se appartiene alla categoria C.
             2.  Il  canone  dovra'  essere  corrisposto in una unica
          soluzione e anticipatamente, e comunque  prima  dell'inizio
          del servizio mediante versamento sul conto corrente postale
          intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
          competente  per  territorio,  con  imputazione all'apposito
          capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del
          bilancio dello Stato.
             3. A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione
          l'utente deve prestare, con le modalita' previste dall'art.
          54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,  e  successive
          modificazioni,  una  cauzione  di  importo corrispondente a
          quello del canone annuo.
             4. Nella convenzione verranno determinate  le  modalita'
          dell'accesso agli archivi ed i parametri relativi al numero
          delle  ricerche,  degli accessi alle memorie di massa e dei
          caratteri in output.
             5. Il Ministro di grazia e giustizia di concerto con  il
          Ministro   del   tesoro   potra'   provvedere  con  decreto
          all'eventuale revisione delle misure del canone di  cui  al
          primo  comma  del presente articolo e stipulare convenzioni
          particolari con singole  categorie  di  utenti  diverse  da
          quelle previste nell'art. 4 del presente regolamento".
             "Art.  4. L'utenza del servizio e' concessa, valutati in
          ogni caso i motivi di interesse  pubblico  e  tenuto  conto
          delle  disponibilita'  di  collegamenti  al  momento  della
          concessione,  nel  seguente  ordine   di   preferenza   per
          categorie:
              categoria  A:  aziende  di  Stato  aventi  autonomia di
          bilancio  e   di   gestione;   amministrazioni   regionali,
          provinciali,  comunali  ed enti parastatali, universita' ed
          istituti pubblici di istruzione e cultura;
              categoria B: soggetti esercenti le professioni legali e
          rispettivi consigli dell'ordine e  collegi;  enti  pubblici
          non  compresi  in quelli della categoria A e non economici,
          associazioni sindacali, associazioni politiche;
              categoria C: altri  ordini  professionali;  agenzie  di
          notizie  e  societa'  editrici di pubblicazioni giuridiche,
          enti pubblici economici, altre persone fisiche o giuridiche
          private".