IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Vista la direttiva 85/337/CEE, del Consiglio delle Comunita' europee del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377; Visto il parere della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 1993; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 1996; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, e' sostituito dal seguente: " 7. La commissione provvede altresi' a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonche' per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere gia' esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonche' le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARATTA, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 64
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale. 2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decretro del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale. 4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvedere di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri. 6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compabilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri. 7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto". - Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, (Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: "Art. 3. (Norme tecniche integrative). - 1. Le norme tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del presente decreto, concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilita' di cui all'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna categoria di opere, sono emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) la materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M. 27 dicembre 1988. (Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377), come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 6 (Istruttoria per il giudizio di compatibilita' ambientale). - 1. La commissione di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio, in relazione alle specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, ed a quanto previsto dall'art. 6 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto conto degli studi effettuati dal proponente e previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva. La commissione identifica inoltre, se necessario, le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilita' ambientale del progetto. 3. La commissione ha facolta' di richiedere i pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, che ritenga opportuno acquisire nell'ambito dell'istruttoria. 4. Ove sia verificata l'incompletezza della documentazione presentata, il Ministero dell'ambiente provvede a richiedere, possibilmente in un unica soluzione, le integrazioni necessarie. Tale richiesta ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa. 5. Restano comunque salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere e degli impianti ed alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti. 6. Il committente delle opere ha facolta' di comunicare al Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. Il presidente della commissione ha facolta' di designare osservatori che assistano a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio. 7. La Commissione provvede altresi' a verificare caso per caso la sussistenza delle condizioni di esclusione dalla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti relativi agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), nonche' per i progetti relativi agli interventi di modifica di opere gia' esistenti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza di fattori che possano causare ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui la natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la sua ubicazione, la riduzione quantitativa e qualitativa delle emissioni, l'eventuale rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi, la produzione di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie prime e delle risorse naturali della zona, nonche' le opere e gli impianti connessi ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo, ai fini di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente".