IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista  la  direttiva  85/337/CEE,  del  Consiglio  delle  Comunita'
europee del 27 giugno 1985, concernente la  valutazione  dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10
agosto 1988, n.  377,  recante  regolamentazione  delle  pronunce  di
compatibilita' ambientale di cui all'art.  6  della  legge  8  luglio
1986, n. 349; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio
1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di  impatto
ambientale  e  la  formulazione  del   giudizio   di   compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
adottate  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377; 
  Visto il parere della Commissione delle  Comunita'  europee  del  7
luglio 1993; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 25 gennaio 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1 aprile 1996; 
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei  Ministri  del  27  dicembre  1988,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, e' sostituito dal seguente: 
  " 7. La commissione provvede altresi' a verificare caso per caso la
sussistenza  delle  condizioni  di  esclusione  dalla  procedura   di
valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,  per
i progetti relativi agli interventi  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), nonche'  per  i  progetti  relativi  agli  interventi  di
modifica di opere gia' esistenti di cui  all'art.  1,  comma  3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,  n.
377, a questo fine essa accerta, anche d'ufficio, l'insussistenza  di
fattori che possano  causare  ripercussioni  di  notevole  importanza
sull'ambiente,  tra   cui   la   natura   dell'intervento,   le   sue
caratteristiche tecniche, le sue dimensioni, la  sua  ubicazione,  la
riduzione quantitativa e  qualitativa  delle  emissioni,  l'eventuale
rischio sismico e quello idrogeologico, gli scarichi,  la  produzione
di rifiuti, il prelievo e l'utilizzazione di materie  prime  e  delle
risorse naturali della zona, nonche' le opere e gli impianti connessi
ai relativi progetti. Il committente ha comunque l'obbligo,  ai  fini
di tale accertamento, di produrre tutte le informazioni relative alla
descrizione del  progetto  e  i  dati  necessari  per  individuare  e
valutare gli effetti dell'intervento sull'ambiente.". 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996 
                              SCALFARO 
                                   DINI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  BARATTA, Ministro dell'ambiente 
Visto, il Guardasigilli: FLICK 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 
  Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 64 
 
           NOTE 
           AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed di emanare i decreti aventi valore di legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349
          (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
          di danno ambientale) e' il seguente: 
             "Art. 6. - 1. Entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore
          della presente legge il Governo presenta al  Parlamento  il
          disegno di legge relativo  all'attuazione  delle  direttive
          comunitarie in materia di impatto ambientale. 
             2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
          comunitarie in materia  di  impatto  ambientale,  le  norme
          tecniche e le categorie  di  opere  in  grado  di  produrre
          rilevanti modificazioni  dell'ambiente  ed  alle  quali  si
          applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
          5,  sono  individuate  con  decretro  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri, adottata su proposta del Ministro  dell'ambiente,
          sentito il Comitato scientifico di cui al  successivo  art.
          11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle 
          Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno 1985. 
             3. I progetti delle opere di cui al precedente  comma  2
          sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
          dell'ambiente,  al  Ministro  per  i   beni   culturali   e
          ambientali e alla regione territorialmente interessata,  ai
          fini  della  valutazione  dell'impatto  sull'ambiente.   La
          comunicazione contiene l'indicazione  della  localizzazione
          dell'intervento, la specificazione dei  rifiuti  liquidi  e
          solidi,   delle   emissioni   ed   immissioni    inquinanti
          nell'atmosfera   e   delle   emissioni   sonore    prodotte
          dall'opera, la descrizione dei dispositivi di  eliminazione
          o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
          dei  danni  all'ambiente  e  di  monitoraggio   ambientale.
          L'annuncio   dell'avvenuta   comunicazione   deve    essere
          pubblicato, a cura del  committente,  sul  quotidiano  piu'
          diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
          su un quotidiano a diffusione nazionale. 
             4.  Il  Ministro  dell'ambiente,  sentita   la   regione
          interessata,  di  concerto  con  il  Ministro  per  i  beni
          culturali e ambientali, si pronuncia  sulla  compatibilita'
          ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi  i  quali
          la procedura di approvazione del progetto riprende  il  suo
          corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei  Ministri
          in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
          aree  sottoposte  a   vincolo   di   tutela   culturale   o
          paesaggistica  il  Ministro  dell'ambiente  provvedere   di
          concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali. 
             5.  Ove  il  Ministro  competente   alla   realizzazione
          dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione  del
          Ministero  dell'ambiente,  la  questione  e'   rimessa   al
          Consiglio dei Ministri. 
             6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al  comma
          3,  il   Ministro   dell'ambiente   ravvisi   comportamenti
          contrastanti con il parere  sulla  compabilita'  ambientale
          espresso  ai  sensi  del  comma  4,  o  comunque  tali   da
          compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
          e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
          questione al Consiglio dei Ministri. 
             7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
          culturali e ambientali nelle materie di sua competenza. 
             8. Il Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  nel
          caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2,  del  decreto-legge
          27 giugno 1985,  n.  312,  convertito,  con  modificazioni,
          nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
          agli articoli 4 e  82  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'ambiente. 
             9.  Qualsiasi  cittadino,  in  conformita'  delle  leggi
          vigenti, puo' presentare, in forma  scritta,  al  Ministero
          dell'ambiente,  al  Ministero  per  i  beni   culturali   e
          ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
          o pareri  sull'opera  soggetta  a  valutazione  di  impatto
          ambientale, nel  termine  di  trenta  giorni  dall'annuncio
          della comunicazione del progetto". 
             - Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto  1988,  n.
          377, (Regolamentazione  delle  pronunce  di  compatibilita'
          ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986,  n.
          349, recante  istituzione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          norme in materia di danno ambientale) e' il seguente: 
             "Art. 3. (Norme tecniche integrative).  -  1.  Le  norme
          tecniche integrative della disciplina di cui all'art. 2 del
          presente decreto, concernenti la redazione degli  studi  di
          impatto  ambientale  e  la  formulazione  dei  giudizi   di
          compatibilita' di cui all'art. 6, comma 4,  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349, in relazione a ciascuna  categoria  di
          opere,  sono  emanate  con  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di
          concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il
          comitato scientifico di  cui  all'art.  11  della  legge  8
          luglio 1986, n. 349, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta   Ufficiale   del   presente
          decreto". 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, prevede  che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
     a) l'esecuzione  delle  leggi  e  dei  decreti  legislativi;  b)
     l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e   dei   decreti
     legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli  relativi
     a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) la materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 6 del D.P.C.M.  27  dicembre  1988.
          (Norme tecniche per la redazione  degli  studi  di  impatto
          ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilita'
          di cui all'art. 6  della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
          adottate ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988,  n.  377),  come
          sopra modificato, e' il seguente: 
             "Art. 6 (Istruttoria per il giudizio  di  compatibilita'
          ambientale). - 1. La commissione di cui all'art. 18,  comma
          5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, verifica il  progetto,
          anche mediante accertamento d'ufficio,  in  relazione  alle
          specificazioni, descrizioni e piani richiesti dall'art.  2,
          comma 3, del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 10 agosto 1988,  n.  377,  ed  a  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  medesimo  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri. 
             2. L'istruttoria si conclude con parere motivato, tenuto
          conto  degli  studi  effettuati  dal  proponente  e  previa
          valutazione degli effetti, anche  indotti,  dell'opera  sul
          sistema ambientale, raffrontando la situazione esistente al
          momento della comunicazione con  la  previsione  di  quella
          successiva.   La   commissione   identifica   inoltre,   se
          necessario,  le  eventuali  prescrizioni  finalizzate  alla
          compatibilita' ambientale del progetto. 
             3. La commissione ha facolta' di richiedere i pareri  di
          enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza
          tecnico-scientifica  dello  Stato,  che  ritenga  opportuno
          acquisire nell'ambito dell'istruttoria. 
             4.   Ove   sia    verificata    l'incompletezza    della
          documentazione  presentata,  il   Ministero   dell'ambiente
          provvede a richiedere, possibilmente in un unica soluzione,
          le integrazioni necessarie. Tale richiesta  ha  effetto  di
          pronuncia interlocutoria negativa. 
             5.  Restano  comunque  salve  le  prescrizioni  tecniche
          attinenti all'esecuzione delle opere e  degli  impianti  ed
          alla loro sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti. 
             6. Il committente delle opere ha facolta' di  comunicare
          al Ministero dell'ambiente - Commissione per le valutazioni
          dell'impatto ambientale di cui all'art. 18, comma 5,  della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, l'inizio degli studi di impatto
          ambientale e delle conseguenti operazioni tecniche. 
          Il presidente della commissione ha  facolta'  di  designare
          osservatori che assistano a sopralluoghi, prove,  verifiche
          sperimentali di modelli ed altre operazioni  tecniche,  non
          facilmente ripetibili, che siano funzionali allo studio. 
             7. La Commissione provvede altresi'  a  verificare  caso
          per caso la  sussistenza  delle  condizioni  di  esclusione
          dalla procedura di valutazione  di  cui  all'art.  6  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349, per i progetti  relativi  agli
          interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),  nonche'
          per i progetti relativi  agli  interventi  di  modifica  di
          opere gia' esistenti  di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
          1988, n. 377, a questo fine essa accerta, anche  d'ufficio,
          l'insussistenza   di   fattori    che    possano    causare
          ripercussioni di notevole importanza sull'ambiente, tra cui
          la natura dell'intervento, le sue caratteristiche tecniche,
          le  sue  dimensioni,  la  sua  ubicazione,   la   riduzione
          quantitativa e  qualitativa  delle  emissioni,  l'eventuale
          rischio sismico e quello idrogeologico,  gli  scarichi,  la
          produzione di rifiuti, il  prelievo  e  l'utilizzazione  di
          materie prime e delle risorse naturali della zona,  nonche'
          le opere e gli impianti connessi ai relativi  progetti.  Il
          committente  ha  comunque  l'obbligo,  ai  fini   di   tale
          accertamento, di produrre tutte  le  informazioni  relative
          alla descrizione  del  progetto  e  i  dati  necessari  per
          individuare  e   valutare   gli   effetti   dell'intervento
          sull'ambiente".