IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare  l'art.  5,
il  quale  prevede  che,  con decreto del Ministro della difesa, sono
emanate norme regolamentari per disporre  la  variazione  del  numero
delle  sedi  e  delle  zone di competenza territoriale dei consigli e
degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  1964,
n. 237;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Considerata  la  necessita'  di sopprimere gli uffici e consigli di
leva  di  Campobasso  e  Potenza  e  di  modificare   le   competenze
territoriali  provinciali  relative  ai  consigli di leva di Caserta,
Salerno e Bari A, al fine di una perequazione dei  rispettivi  bacini
di utenza;
  Visto  l'art.  17,  commi  3  e 4, della legge n. 400 del 23 agosto
1988;
  Visti i decreti legislativi numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 del
6 marzo 1992 istitutivi delle province  di  Biella,  Crotone,  Lecco,
Lodi,  Rimini, Vibo Valentia e i decreti legislativi numeri 254 e 277
rispettivamente del 27 aprile e del 30 aprile 1992  istitutivi  delle
province di Prato e Verbania;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  in adunanza
generale del 30 novembre 1995;
  Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla  opportunita'
di   mantenere  nella  sede  ove  l'ufficio  leva  e'  soppresso  uno
"sportello" che  consenta  di  evitare  eccessivi  disagi  all'utenza
locale;
  Vista  la  circolare n. 1621/153 del 6 settembre 1995 ed i dispacci
n. 615/153 del 4 marzo 1996 e n. 1098/153 del 13  maggio  1996  dello
stato  maggiore  dell'Esercito  che  assicurano  che verra' mantenuto
aperto uno "sportello" per l'utenza nelle sedi degli uffici  di  leva
soppressi;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata in data 13 giugno 1996;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Dal 31 dicembre 1996 sono soppressi gli  uffici  e  consigli  di
leva di Campobasso e Potenza.
  2.  Il  numero,  le  sedi  e le zone di competenza territoriale dei
consigli di  leva  sono  rideterminati  nella  tabella  allegata  che
sostituisce  quella  in  allegato  alla legge 31 gennaio 1992, n. 64,
modificata con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 27 giugno 1996
                                               Il Ministro: ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: FLICK
  Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1996
  Registro n. 3 Difesa, foglio n. 304
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il rinvio.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 5 della legge n. 64/1992  (Norme  sugli  organi
          del  servizio  della  leva  militare) sostituisce l'art. 41
          della legge 31 maggio  1975,  n.  191  (per  il  titolo  v.
          appresso) con il seguente:
             "Art.  41.  -  1.  Il  numero,  le  sedi  e  le  zone di
          competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici
          di leva possono essere variati  con  decreto  del  Ministro
          della difesa, in relazione alle esigenze di servizio".
             -  Il  D.P.R.  n.  237/1964  reca:  "Leva e reclutamento
          obbligatorio     nell'Esercito,     nella     Marina      e
          nell'Aeronautica".
             -  La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio
          di leva.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - La legge  n.  64/1992  reca  norme  sugli  organi  del
          servizio della leva militare.