IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 64 e, in particolare l'art. 5, il quale prevede che, con decreto del Ministro della difesa, sono emanate norme regolamentari per disporre la variazione del numero delle sedi e delle zone di competenza territoriale dei consigli e degli uffici di leva, in relazione alle esigenze del servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Considerata la necessita' di sopprimere gli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza e di modificare le competenze territoriali provinciali relative ai consigli di leva di Caserta, Salerno e Bari A, al fine di una perequazione dei rispettivi bacini di utenza; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 23 agosto 1988; Visti i decreti legislativi numeri 248, 249, 250, 251, 252, 253 del 6 marzo 1992 istitutivi delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Rimini, Vibo Valentia e i decreti legislativi numeri 254 e 277 rispettivamente del 27 aprile e del 30 aprile 1992 istitutivi delle province di Prato e Verbania; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in adunanza generale del 30 novembre 1995; Vista la raccomandazione del Consiglio di Stato sulla opportunita' di mantenere nella sede ove l'ufficio leva e' soppresso uno "sportello" che consenta di evitare eccessivi disagi all'utenza locale; Vista la circolare n. 1621/153 del 6 settembre 1995 ed i dispacci n. 615/153 del 4 marzo 1996 e n. 1098/153 del 13 maggio 1996 dello stato maggiore dell'Esercito che assicurano che verra' mantenuto aperto uno "sportello" per l'utenza nelle sedi degli uffici di leva soppressi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 13 giugno 1996; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Dal 31 dicembre 1996 sono soppressi gli uffici e consigli di leva di Campobasso e Potenza. 2. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva sono rideterminati nella tabella allegata che sostituisce quella in allegato alla legge 31 gennaio 1992, n. 64, modificata con decreto ministeriale 9 gennaio 1995, n. 91. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 giugno 1996 Il Ministro: ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1996 Registro n. 3 Difesa, foglio n. 304
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con il D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 5 della legge n. 64/1992 (Norme sugli organi del servizio della leva militare) sostituisce l'art. 41 della legge 31 maggio 1975, n. 191 (per il titolo v. appresso) con il seguente: "Art. 41. - 1. Il numero, le sedi e le zone di competenza territoriale dei consigli di leva e degli uffici di leva possono essere variati con decreto del Ministro della difesa, in relazione alle esigenze di servizio". - Il D.P.R. n. 237/1964 reca: "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica". - La legge n. 191/1975 reca nuove norme per il servizio di leva. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - La legge n. 64/1992 reca norme sugli organi del servizio della leva militare.