IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
certezza  dei rapporti tra gli organi dei comuni e delle province, al
fine  di  garantire  continuita'  nella  gestione  dell'ente  locale,
nonche'  di  dettare  norme  intese  ad individuare tassativamente le
fattispecie di scioglimento degli organi stessi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Disposizioni in materia
                 di consigli comunali e provinciali
  1.  Il  comma  2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e' sostituito dal seguente:
  "2-bis.  Le  dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al
rispettivo  consiglio,  devono essere assunte al protocollo dell'ente
nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano  di  presa  d'atto  e  sono  immediatamente  efficaci. Il
consiglio  deve  procedere  alla  relativa  surrogazione  entro venti
giorni  dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo
alla  surrogazione  qualora,  ricorrendone  i  presupposti,  si debba
procedere  allo  scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39,
comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge.".
  2.  Al  comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il n. 2) della lettera b) e' sostituito dal seguente:
   "2)  cessazione  dalla  carica  per dimissioni o altra causa della
meta'  piu'  uno  dei  membri assegnati, non computando a tal fine il
sindaco e il presidente della provincia".