IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare la certezza dei rapporti tra gli organi dei comuni e delle province, al fine di garantire continuita' nella gestione dell'ente locale, nonche' di dettare norme intese ad individuare tassativamente le fattispecie di scioglimento degli organi stessi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Disposizioni in materia di consigli comunali e provinciali 1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio deve procedere alla relativa surrogazione entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2), della presente legge.". 2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il n. 2) della lettera b) e' sostituito dal seguente: "2) cessazione dalla carica per dimissioni o altra causa della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia".