IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto l'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
 Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri;
adottata nella riunione del 5 luglio 1996;
 Acquisito  il  parere  delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 1996;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Contributi
 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo
di  previdenza  per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende
elettriche  private  la  retribuzione  imponibile  sulla  quale  sono
commisurati  i contributi e' quella definita dall'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.
 2.  Per  il  personale  iscritto  al  Fondo  di  cui  al   comma   1
successivamente  al  31  dicembre 1995, il contributo e' stabilito in
base  all'aliquota  e  con  i  criteri  di  ripartizione  in   vigore
nell'assicurazione  generale obbligatoria - Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
 3. Le aliquote contributive dovute  per  il  personale  iscritto  al
Fondo  di  previdenza  per  il personale dipendente dall'Enel e dalle
aziende elettriche private  alla  data  del  31  dicembre  1995  sono
fissate,    fino    a    concorrenza    dell'aliquota    in    vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalita':
  a) dal 1 gennaio 1997 l'aliquota a carico dei datori di  lavoro  e'
stabilita  nella  misura  del  23,26  per cento e quella a carico dei
lavoratori nella misura del 7,553 per cento;
  b) dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di  lavoro  e'
stabilita  nella  misura  del  23,56  per  cento; dalla medesima data
l'aliquota a carico dei lavoratori  e'  stabilita  nella  misura  del
7,953 per cento;
  c)  dal  1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e'
pari a quella in vigore presso l'assicurazione generale  obbligatoria
e quella a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura dell'8,353
per cento;
  d)  dal  1  gennaio  2000 per i lavoratori si applica l'aliquota in
vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
 4. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 trovano  applicazione
le  disposizioni  di  cui  all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
 5. La disposizione di cui all'art. 13 della legge 31 marzo 1956,  n.
293,  e'  abrogata.  Il  contributo al Fondo di cui al comma 1 dovra'
essere versato con le modalita', nei termini e  con  la  periodicita'
vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n.   1092, al solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle disposioni di legge alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti, aventi valore di  legge  e  i
          regolamenti.
            -  Il  comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.
          335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
          complementare), e' il seguente:
            "22.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge,  sentite  le  organizzazioni  maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi    intesi    all'armonizzazione    dei   regimi
          pensionistici   sostitutivi   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria  operanti  presso l'INPS, l'INPDAP nonche' dei
          regimi pensionistici operanti presso  l'Ente  nazionale  di
          previdenza  ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo
          (ENPALS)   ed   altresi'   con   riferimento   alle   forme
          pensionistiche  a  carico  del  bilancio dello Stato per le
          categorie di personale non  statale  di  cui  al  comma  2,
          terzo  periodo,  con  l'osservanza  dei seguenti principi e
          criteri direttivi:
             a) determinazione delle basi contributive e pensionabili
          con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969,  n.
          153,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con
          contestuale  ridefinizione  delle   aliquote   contributive
          tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella
          lettera  b),  delle  esigenze  di equilibrio delle gestioni
          previdenziali,   di   commisurazione   delle    prestazioni
          pensionistiche  agli  oneri  contributivi  sostenuti e alla
          salvaguardia delle prestazioni  previdenziali  in  rapporto
          con  quelle  assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16
          dell'art. 1;
             b) revisione del sistema di  calcolo  delle  prestazioni
          secondo  i  principi  di  cui  ai  citati  commi  da 6 a 16
          dell'art. 1;
             c) revisione dei requisiti di accesso  alle  prestazioni
          secondo criteri di flessibilita' omogenei rispetto a quelli
          fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
             d)    armonizzazione  dell'insieme delle prestazioni con
          riferimento  alle  discipline  vigenti   nell'assicurazione
          generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
          motivate    da    effettive    e   rilevanti   peculiarita'
          professionali   e   lavorative   presenti    nei    settori
          interessati".
          Note all'art. 1:
            - L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
          degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia di
          sicurezza sociale) e' il seguente:
            "Art. 12. - Gli art. 1 e 2  del  decreto-legge  1  agosto
          1945,  n.  692, recepiti negli art. 27 e 28 del testo unico
          delle norme sugli assegni familiari, approvato con  decreto
          30  maggio  1955,  n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle
          disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le  malattie
          professionali,  approvato  con  decreto  30 giugno 1965, n.
          1124, sono sostituiti dal seguente:
            Per  la  determinazione  della  base  imponibile  per  il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si  considera  retribuzione  tutto  cio'  che il lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
            Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
             1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa,
          limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
             2)  di  rimborsi  e  pie'  di  lista  che  costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
             3) di indennita' di anzianita';
             4) di indennita' di cassa;
             5)  di indennita' di panatica per i marittimi a terra in
          sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al  60
          per cento del suo ammontare;
             6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a
          titolo   di  liberalita',  per  eventi  eccezionali  e  non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
            - L'art. 74 del testo unico delle norme  concernenti  gli
          assegni  familiari,  approvato  con  decreto del Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa  dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
            L'elencazione  degli  elementi  esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
            La  retribuzione  come  sopra   determinata   e'   presa,
          altresi',  a riferimento per il calcolo delle prestazioni a
          carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
          interessate.
            Sono  altresi'  esclusi  dalla retribuzione imponibile di
          cui al presente articolo:
             a) le spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  le
          colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
             b)  le  borse  di studio erogate dal datore di lavoro ai
          figli dei dipendenti  che  abbiano  superato  con  profitto
          l'anno  scolastico,  compresi  i  figli maggiorenni qualora
          frequentino l'universita' e siano in regola con  gli  esami
          dell'anno accademico;
             c)  le  spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro per il
          funzionamento di asili nido aziendali;
             d) le spese  sostenute  dal  datore  di  lavoro  per  il
          finanziamento  di circoli aziendali con finalita' sportive,
          ricreative e culturali, nonche' quelle per il funzionamento
          di spacci e bar aziendali;
             e) la differenza fra  il  prezzo  di  mercato  e  quello
          agevolato   praticato  per  l'assegnazione  ai  dipendenti,
          secondo le vigenti disposizioni, di azioni  della  societa'
          datrice   di  lavoro  ovvero  di  societa'  controllanti  o
          controllate;
             f) il valore dei generi in natura prodotti  dall'azienda
          e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente
          il 50 per cento del prezzo praticato al grossista.
            -  Il comma 18 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, cosi'
          recita:  "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla
          data di entrata in  vigore  della  presente  legge  rientra
          nella  retribuzione  imponibile ai sensi dell'art. 12 della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni  e
          integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
          aziendale  della  provvista  relativa  ai  mutui e prestiti
          concessi dal datore del lavoro ai dipendenti  ed  il  tasso
          agevolato,  se  inferiore  al  predetto costo, applicato ai
          dipendenti stessi. Per i lavoratori,  privi  di  anzianita'
          contributiva,  che  si  iscrivono  a far data dal 1 gennaio
          1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per  coloro  che
          esercitano  l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
          del comma 23 dell'art. 1, e' stabilito un  massimale  annuo
          della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
          con  effetto  sui  periodi  contributivi  e  sulle quote di
          pensione successivi alla data di prima  assunzione,  ovvero
          successivi  alla  data  di  esercizio  dell'opzione.  Detta
          misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
          prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  impiegati,
          cosi'   come   calcolato  dall'ISTAT.    il  Governo  della
          Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
          relative  al trattamento fiscale e contributivo della parte
          di reddito eccedente l'importo del  tetto  in  vigore,  ove
          destinata  al  finanziamento  dei  Fondi pensione di cui al
          decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,   e  successive
          modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
          rispetto  ai  principi gia' previsti nel predetto decreto e
          successive modificazioni ed integrazioni".
            -  L'art.  13 della legge 31 marzo 1956, n. 293 (Norme pr
          la  previdenza  del  personale  delle  aziende   elettriche
          private),   ora   abrogato   dal  presente  decreto,  cosi'
          recitava:
            "Art.  13.  Il  versamento  dei  contributi  deve  essere
          effettuato  dalle  aziende in rate trimestrali posticipate,
          non oltre un mese dalla scadenza del trimestre.
            In  caso  di  ritardato  versamento  oltre   il   termine
          predetto,  sono  dovuti, a decorrere dalla data di scadenza
          di ciascun trimestre, gli interessi di mora calcolati ad un
          saggio superiore di una unita' a quello ufficiale di sconto
          e, in ogni caso, non inferiore al 6 per cento".