IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 206;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di  attuazione
della direttiva CEE n. 84/253, ed in particolare l'articolo 4;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378;
  Visto   il   regolamento  sugli  esami  di  Stato  di  abilitazione
all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale  9
settembre  1957,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 271 del 2
novembre 1957;
  Considerata la  necessita'  di  procedere  ad  una  modifica  degli
articoli 8 e 22 del suddetto regolamento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nella seduta del 15 giugno 1994;
  Udito il parere del Consiglio universitario  nazionale  dell'ordine
dei dottori commercialisti;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 21 marzo 1996;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota
n. 1684/III.6/96 del 17 luglio 1996);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  8, lettera A), del regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto
ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
271 del 2 novembre 1957, e' cosi' ulteriormente modificato:
    A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della  professione
di  dottore  commercialista  ciascuna  commissione  e'  composta  dal
presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate
da persone appartenenti alle seguenti categorie:
     a) professori universitari  ordinari,  straordinari,  associati,
fuori ruolo ed a riposo;
     b)  magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a
quelle di consigliere di corte d'appello;
     c)  direttori  regionali  delle  entrate  del  Ministero   delle
finanze;
     d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;
     e)  dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e
commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;
     f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori  commercialisti
con non meno di dieci anni di esercizio professionale.
  2.  Almeno  una di dette terne dovra' essere composta da professori
universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone
appartenenti alle categorie b), c) e d).
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 8  del  D.M.  9  settembre  1957  e
          successive   modificazioni   recante:   "Approvazione   del
          regolamento   sugli   esami   di   Stato   all'abilitazione
          all'esercizio delle professioni", era il seguente:
             "Art.  8.  -  Le  commissioni esaminatrici sono composte
          come segue:
               A) per gli esami di abilitazione  all'esercizio  della
          professione  di dottore commercialista ciascuna commissione
          e'  composta  dal  presidente  e  di  quattro   membri   da
          prescegliersi da terne formate di persone appartenenti alle
          seguenti categorie:
                a)  professori  universitari  ordinari, straordinari,
          fuori ruolo, od a riposo ed associati;
                b) professori incaricati e liberi docenti;
                c) magistrati di corte d'appello e di Cassazione;
                d) intendenti di finanza;
                e)  dirigenti  amministrativi  di  grossi   complessi
          industriali, bancari, commerciali;
                f)  presidenti  e  segretari  generali e direttori di
          camere di commercio;
                g) direttori di ragioneria provinciale o prefettizia;
                h)  professionisti iscritti all'albo, con non meno di
          quindici anni di lodevole esercizio  professionale;  almeno
          una  delle dette terne dovra' essere composta di professori
          universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed  un'altra
          di persone appartenenti alle categorie a), d) e g).
            Almeno  una  delle  dette terne dovra' essere composta di
          professori universitari di ruolo, fuori ruolo od  a  riposo
          ed un'altra di persone appartenenti alle categorie c), d) e
          g);
               B)  per  gli esami di abilitazione all'esercizio della
          professione di attuario ogni commissione  e'  composta  del
          presidente  e  di  quattro membri da prescegliersi da terne
          composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
                a) professori  universitari  ordinari,  straordinari,
          fuori  ruolo,  od  a riposo, incaricati, associati e liberi
          docenti;
                b)   direttori   o   attuari   degli   istituti    di
          assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati;
                c)  iscritti  all'albo  degli attuari con non meno di
          quindici anni di lodevole servizio;
                d) esteri di statistica;
               C) per gli esami di abilitazione  all'esercizio  della
          professione   di   medico-chirurgo,   ogni  commissione  e'
          composta del presidente e di 8 membri, ed e' suddivisa in 3
          sottocommissioni.
             Ogni sottocommissione sara' presieduta da un  professore
          universitario di ruolo o fuori ruolo od a riposo.
             Gli  otto  membri  sono  prescelti  da terne composte di
          persone appartenenti alle seguenti categorie:
               a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od  a
          riposo e professori incaricati;
               b) liberi docenti;
               c)  medici provinciali ed ufficiali sanitari di comuni
          di prima categoria.
             Quattro almeno di dette terne debbono essere composte di
          professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a  riposo.
          Una di queste dovra' comprendere professori di ruolo, fuori
          ruolo od a riposo di clinica medica generale o di patologia
          speciale medica o disciplina strettamente affine.
             Un'altra  infine dovra' comprendere professori di ruolo,
          fuori ruolo od a riposo di clinica ostetrica e ginecologica
          o professori direttori di scuole ostetriche o, in mancanza,
          di liberi docenti di detta disciplina  che  abbiano  svolto
          regolarmente i corsi di insegnamento negli ultimi tre anni;
               D)  per  gli esami di abilitazione all'esercizio della
          professione di chimico, ogni commissione  e'  composta  del
          presidente  e  di  quattro  membri  prescelti  da  terne di
          persone appartenenti alle seguenti categorie:
                a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o  a
          riposo e professori incaricati;
                b) liberi docenti;
                c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;
                d)  assistenti  di ruolo con incarico di insegnamento
          universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni
          di servizio;
                e)  dirigenti  di  grossi  complessi  industriali con
          trecento operai;
                f) professionisti iscritti all'albo con non  meno  di
          quindici anni di lodevole servizio professionale.
             Almeno  una  delle dette terne dovra' essere composta di
          professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
               E) per gli esami di abilitazione  all'esercizio  della
          professione  di farmacista ogni commissione e' composta del
          presidente e di quattro membri da  prescegliersi  da  terne
          composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
                a)  professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a
          riposo e professori incaricati;
                b) liberi docenti;
                c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;
                d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze  armate
          in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria;
                e)  assistenti  di ruolo con incarico di insegnamento
          universitario di materie professionali  con  almeno  cinque
          anni di servizio;
                f)  farmacisti  iscritti  all'albo  con  non  meno di
          quindici anni di lodevole esercizio professionale.
             Almeno  una  delle  terne  dovra'  essere  composta   di
          professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
               F)  per  gli esami di abilitazione all'esercizio della
          professione di ingegnere ogni commissione e'  composta  del
          presidente  e  di  quattro membri da prescegliersi da terne
          composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
                a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o  a
          riposo e professori incaricati;
                b) liberi docenti;
                c)  funzionari tecnici con mansioni direttive in enti
          pubblici od amministrazioni statali;
                d) professionisti iscritti all'albo con non  meno  di
          quindici anni di lodevole servizio professionale.
             Delle   dette   terne  una  dovra'  essere  composta  di
          professori universitari di ruolo, fuori ruolo od  a  riposo
          ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera c);
               G)  per  gli esami di abilitazione all'esercizio della
          professione di architetto ogni commissione e' composta  del
          presidente  e  di quattro membri appartenenti alle seguenti
          categorie:
                a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o  a
          riposo e professori incaricati;
                b) liberi docenti;
                c)  funzionari tecnici con mansioni direttive in enti
          pubblici o amministrazioni statali;
                d) professionisti iscritti all'albo con non  meno  di
          quindici anni di lodevole esercizio professionale.
             Una   delle   dette  terne  dovra'  essere  composta  di
          professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
               H) per gli esami di abilitazione  all'esercizio  della
          professione  di  agronomo  ogni commissione e' composta del
          presidente e di undici membri ed e'  suddivisa  in  quattro
          sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne
          composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:
                a)  professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a
          riposo e professori incaricati;
                b) liberi docenti;
                c) direttori di stazioni sperimentali agrarie;
                d) funzionari tecnici del Ministero  dell'agricoltura
          e  foreste  aventi  la  qualifica  di ispettore superiore o
          qualifica superiore;
                e) professionisti iscritti all'albo con non  meno  di
          quindici  anni  di  lodevole  esercizio  professionale. Tre
          almeno  di  dette  tre  terne  devono  essere  composte  di
          professori  universitari  di ruolo, fuori ruolo o a riposo,
          ed in mancanza di liberi docenti;
               I) per gli esami di abilitazione  all'esercizio  della
          professione   di  perito  forestale,  ogni  commissione  e'
          composta  del   presidente   e   di   quattro   membri   da
          prescegliersi  da  terne  composte  di persone appartenenti
          alle seguenti categorie:
                a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o  a
          riposo e professori incaricati;
                 b) liberi docenti;
                c)  funzionari della Direzione generale dell'economia
          montana  aventi  la  qualifica  di  ispettore  superiore  o
          qualifica superiore;
                d)  professionisti  con  non meno di quindici anni di
          lodevole esercizio professionale.
             Almeno  una  delle  terne  dovra'  essere  composta   di
          professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;
               L)  per  gli esami di abilitazione all'esercizio della
          professione  di  veterinario,   ciascuna   commissione   e'
          composta  del presidente e di undici membri ed e' suddivisa
          in  quattro  sottocommissioni.  Gli  undici   membri   sono
          prescelti  da  terne  composte di persone appartenenti alle
          seguenti categorie:
                a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o  a
          riposo e professori incaricati;
                b) liberi docenti;
                c) direttori di istituti zooprofilattici;
                d) funzionari tecnici del Ministero della sanita' col
          grado di ispettore superiore o qualifica superiore;
                e) direttore del servizio veterinario o di macello di
          comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti;
                f) ufficiali superiori veterinari;
                g)  professionisti  iscritti all'albo con non meno di
          quindici anni di lodevole esercizio professionale.
             Almeno tre di dette  terne  devono  essere  composte  di
          professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;
               M)  per  gli  esami  di  abilitazione delle discipline
          statistiche, ogni commissione e' composta del presidente  e
          di  quattro  membri  da presciegliersi da terne composte di
          persone appartenenti alle seguenti categorie:
                a)  professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a
          riposo e professori incaricati;
                b) liberi docenti;
                c) direttori degli uffici di statistica comunali;
                d) esperti di statistica.
             Per ogni commissione esaminatrice  di  cui  al  presente
          articolo  sono  nominati  membri  supplenti, in numero pari
          almeno alla meta'  del  numero  dei  membri  effettivi,  da
          prescegliersi  dalle  terne  rispettivamente indicate; puo'
          essere inoltre  nominato  un  presidente  supplente  tra  i
          professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.
             Nei   casi   previsti   dal   presente   regolamento  la
          suddivisione  della  commissione  in  sottocommissione   e'
          effettuata dal presidente.
             Ciascuna  sottocommissione  nomina  nel  proprio seno il
          presidente e il relatore.
             Per  ciascun   esame   di   abilitazione   all'esercizio
          professionale in ogni singola sede viene di regola nominata
          una  sola  commissione  giudicatrice.  Un'altra commissione
          potra' essere costituita in via eccezionale nelle  sedi  in
          cui   cio'   a   giudizio  del  Ministro  per  la  pubblica
          istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al  numero
          dei candidati partecipanti a ciascuna sezione di esame o in
          relazione a particolari circostanze".