IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno; Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno; Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge del 25 novembre 1996, n. 599, nel quale e' stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1997 degli enti locali e' prorogato al 28 febbraio 1997; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali"; Considerata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 1997 nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. I comuni, le province e le comunita' montane devono compilare un certificato sul bilancio 1997 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto utilizzando il modello che rispecchi il sistema di contabilita' adottato. Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sei copie autenticate. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e tre copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 30 aprile 1997 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno ed una copia dei certificati stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali - ed all'I.S.T.A.T.