IL MINISTRO DELL'INTERNO
 Visto l'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 504, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti
erariali,  che  gli  enti locali redigano apposita certificazione sui
principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi
con decreto del Ministro dell'interno;
 Visto l'art. 44, comma 2, del suddetto decreto il quale prevede  che
le  modalita'  della  certificazione  siano  stabilite tre mesi prima
della  scadenza  di  ogni  adempimento  con  decreto   del   Ministro
dell'interno;
 Visto  l'art. 2, comma 7, del decreto-legge del 25 novembre 1996, n.
599, nel quale e' stabilito che il termine per la  deliberazione  del
bilancio  di  previsione  1997  degli  enti locali e' prorogato al 28
febbraio 1997;
 Visto l'art. 7 del decreto legislativo  25  febbraio  1995,  n.  77,
recante "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali";
 Considerata   la   necessita'   di   emanare   le   modalita'  della
certificazione relativa al  bilancio  di  previsione  dell'anno  1997
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
 Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle
province  d'Italia  e  l'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti
della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 I comuni, le province e le comunita'  montane  devono  compilare  un
certificato  sul  bilancio  1997  conforme  agli allegati modelli che
fanno parte integrante del presente decreto  utilizzando  il  modello
che rispecchi il sistema di contabilita' adottato.
 Detto  certificato  va  allegato  al bilancio di previsione e con lo
stesso inviato al competente organo  regionale  di  controllo  in  un
originale e sei copie autenticate.
 L'organo  regionale  di  controllo,  dopo aver attestato in calce al
certificato che lo stesso e'  regolarmente  compilato  e  corrisponde
alle  previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo  inoltra in
originale e tre copie autenticate, entro dieci  giorni  dall'avvenuto
esame  e  comunque entro il 30 aprile 1997 alle prefetture competenti
per territorio, alla presidenza della giunta  regionale  della  Valle
d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane delle province di Bolzano e Trento.
 Il  comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia  del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
 Le  prefetture,  la  presidenza  della  giunta regionale della Valle
d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione  ed  il
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane delle province di Bolzano e  Trento,  provvedono  ad  inviare
l'originale  dei  certificati  relativi  agli  enti ed alle comunita'
montane, al Ministero  dell'interno  ed  una  copia  dei  certificati
stessi alla Corte dei conti - Sezione enti locali - ed all'I.S.T.A.T.