AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                     Erogazione agli enti locali
         dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996
  1.  Il  fondo  ordinario  spettante  agli  enti  locali  ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
incrementato  per  l'anno  1996  di lire 525.400 milioni, di cui lire
130.400 milioni finanziate con  corrispondente  riduzione  del  fondo
perequativo  degli  squilibri di fiscalita' locale determinato per lo
stesso  anno  1996,  sulla  base  della   legislazione   vigente   in
complessive lire 1.938.300 milioni.
  2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal
comma  1,  alle  province,  ai  comuni ed alle comunita' montane sono
attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto,  per  la parte residua di competenza del 1996, gli importi a
ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:
    a)  contributo  ordinario  definitivamente  attribuito  nel  1995
incrementato  dell'1,288  per  cento  pari a complessive lire 220.400
milioni e per le province i contributi sono determinati,  per  l'anno
1996,  applicando  una  detrazione  corrispondente  al  gettito netto
dell'addizionale provinciale  prevista  dall'articolo  3,  comma  48,
della  legge n. 549 del 1995, con le modalita' di cui al comma 55 del
medesimo articolo. Alle province  di  nuova  istituzione,  nonche'  a
quelle   da   cui  le  stesse  traggono  origine,  la  detrazione  e'
effettuata, sulla base degli ultimi dati disponibili, in  proporzione
alla popolazione;
    b)  contributo  pari  al  40  per  cento  della detrazione di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per gli enti che
hanno subito una detrazione superiore al  3  per  cento  della  spesa
corrente  del 1995 il contributo non puo' comunque essere inferiore a
quello concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del  decreto-legge
27  ottobre  1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1995, n. 539. I contributi sono determinati  nell'importo
complessivo di lire 292.000 milioni;
    c)   conguaglio   per   gli   anni   1994-1995  conseguente  alla
rideterminazione  del  gettito  dell'I.C.I.   e   delle   riscossioni
dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze
in  data  18  luglio  1995;  i relativi conguagli sono effettuati sui
contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3,  comma  5,
del decreto-legge n. 444 del 1995;
    d)  contributi  spettanti  agli  enti  di  nuova istituzione, non
derivanti da fusione, con le modalita' indicate all'articolo 3, commi
17 e 18, del decreto-legge n. 444 del 1995;
    e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire
3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito
di fusione ed unione di comuni, previa determinazione  di  criteri  e
modalita'  della  concessione  da  stabilire con decreto del Ministro
dell'interno, sentita l'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani
(A.N.C.I.)  e  l'Unione  nazionale  comuni,  comunita'  ed enti della
montagna (U.N.C.E.M.);
    f) ulteriore contributo per il finanziamento  della  prosecuzione
degli  interventi  statali  di  cui  all'articolo  4,  comma  8,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, per l'importo di lire 30.000
milioni a favore del comune e della provincia di  Napoli  e  di  lire
10.000 milioni a favore del comune di Palermo. Al finanziamento della
spesa  si  provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai mutui
di cui all'articolo 1 del decreto-legge  23  ottobre  1996,  n.  548.
L'erogazione  del contributo e' effettuata dal Ministero dell'interno
agli enti  interessati  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  dei
fondi;
    g)   fondo   ordinario   spettante  alle  comunita'  montane  per
complessive lire 182.169 milioni. Le modalita' di riparto sono quelle
stabilite dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 504.