IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale,  di  bancoposta  e  delle  telecomunicazioni,  approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
  Visti  i  decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1
agosto  1991,  concernenti  "determinazione   dei   canoni   per   la
concessione   di   collegamenti  in  ponte  radio  ad  uso  privato",
pubblicati,   rispettivamente,   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio
1982 e n. 270 del 18 novembre 1991;
 Visti  i  decreti  ministeriali  9  febbraio  1989  e 4 agosto 1989,
concernenti "determinazione dei canoni di  base  di  concessione  per
l'impianto  e  l'esercizio  di  collegamenti  radioelettrici  ad  uso
privato tra punti fissi che utilizzano le bande di frequenza 10 GHz e
superiori", pubblicati,  rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 144 del 22 giugno 1989 e n. 193 del 19
agosto 1989;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in  particolare  l'art.
10, comma 2;
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare i canoni annui e le quote
supplementari annue delle concessioni di collegamenti in ponte  radio
in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  canoni  annui e le quote supplementari stabiliti con decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre  1981,
come  modificato  ed  integrato  dai decreti dello stesso Ministro 24
giugno 1982 e 1 agosto 1991, sono rideterminati, fatta eccezione  per
quanto  previsto dal comma 2, moltiplicando i relativi importi per il
coefficiente 2,6034 pari a quello  individuato  dall'ISTAT,  Istituto
nazionale  di  statistica,  in base agli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di  operai  ed  impiegati,  per  calcolare  i  valori
espressi  in  lire nel mese di gennaio 1982 in riferimento al mese di
ottobre 1996.
  2. I canoni di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1991,  art.  2,
sono   rideterminati   moltiplicando   i   relativi  importi  per  il
coefficiente 1,2254 pari a quello  individuato  dall'ISTAT,  Istituto
nazionale  di  statistica,  in base agli indici dei prezzi al consumo
per le famiglie di  operai  ed  impiegati,  per  calcolare  i  valori
espressi  in lire nel mese di dicembre 1991 in riferimento al mese di
ottobre 1996.