IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71; Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1981, 24 giugno 1982 e 1 agosto 1991, concernenti "determinazione dei canoni per la concessione di collegamenti in ponte radio ad uso privato", pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981, n. 205 del 28 luglio 1982 e n. 270 del 18 novembre 1991; Visti i decreti ministeriali 9 febbraio 1989 e 4 agosto 1989, concernenti "determinazione dei canoni di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano le bande di frequenza 10 GHz e superiori", pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989 e n. 193 del 19 agosto 1989; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 10, comma 2; Considerata la necessita' di adeguare i canoni annui e le quote supplementari annue delle concessioni di collegamenti in ponte radio in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; Decreta: Art. 1. 1. I canoni annui e le quote supplementari stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 dicembre 1981, come modificato ed integrato dai decreti dello stesso Ministro 24 giugno 1982 e 1 agosto 1991, sono rideterminati, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 2, moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 2,6034 pari a quello individuato dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di gennaio 1982 in riferimento al mese di ottobre 1996. 2. I canoni di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1991, art. 2, sono rideterminati moltiplicando i relativi importi per il coefficiente 1,2254 pari a quello individuato dall'ISTAT, Istituto nazionale di statistica, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per calcolare i valori espressi in lire nel mese di dicembre 1991 in riferimento al mese di ottobre 1996.